Il super ecobonus 110% è uno degli interventi più corposi deliberati durante lo scorso anno e potenziati con la Legge di Bilancio 2021, il cui obiettivo è quello di sostenere la ripresa dell’economia e di innescare un cambio di rotta sulle tematiche ambientali. Passo per passo, ecco come si accede al Superbonus 110%.
Super ecobonus 110%: i requisiti
La spesa deve essere sostenuta da:
- Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, ossia solo per gli immobili che non sono compresi nei beni dell’azienda o che siano strumentali all’esercizio dell’attività lavorativa professionale;
- Condomini (nel caso in cui vi sia assenza dell’amministratore, in dichiarazione va inserito il codice fiscale del condomino che si fa carico di effettuare gli adempimenti richiesti dalla normativa);
- ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e dalle associazioni sportive dilettantistiche (da notare che per queste ultime rientra solo per la parte di immobile destinato agli spogliatoi).
- Case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
Bisogna sottolineare che, per usufruire della detrazione, si deve possedere o detenere l’immobile in base a un titolo idoneo. In particolare, la detrazione spetta:
- ai proprietari e nudi proprietari;
- ai locatari o comodatari (previo consenso del legittimo possessore);
- ai titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato.
- ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture.
Casi specifici
Nel caso in cui venga ceduto l’immobile su cui sono stati fatti interventi, le quote residuali di superbonus possono passare all’acquirente salvo diverso accordo tra le parti. In caso di successione, invece, passano all’erede che dispone dell’immobile materialmente.
Per le persone fisiche, l’utilizzo delle detrazioni è ammesso al massimo su due unità immobiliari, oltre naturalmente agli eventuali interventi su parti comuni condominiali. In caso di interventi condominiali hanno diritto alla detrazione anche i possessori di sole pertinenze (ad esempio box o cantine) che abbiano partecipato alla spesa. Rimangono escluse dal Superbonus le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso).
Superbonus 110%, i tempi
Le scadenze sono state recentemente prorogate con la Legge di Bilancio 2021. La regola generale per i contribuenti è che la scadenza per il sostenimento delle spese, originariamente fissata al 31 dicembre 2021, sia ora stata prorogata al 30 giugno 2022. Nello specifico, le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 (originaria scadenza) nel caso della detrazione in dichiarazione dei redditi seguono la vecchia regola della detrazione in 5 quote annuali costanti. Diversamente, le spese sostenute dal 1 gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022 verranno detratte in 4 quote annuali costanti. Questo avverrà anche se le stesse sono connesse ai medesimi interventi iniziati negli anni 2020 e 2021.
Faranno eccezione gli IACP per cui il sostenimento delle spese finalizzate alla detrazione può essere effettuato fino al 31 dicembre 2022.
Gli adempimenti indispensabili per il Super ecobonus 110%
Gli adempimenti principali da tenere in considerazione per accedere al Superbonus 110% sono i seguenti:
- Effettuare un bonifico bancario o postale parlante dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico. È possibile utilizzare anche i moduli di bonifico attualmente predisposti dalle banche per i pagamenti di ristrutturazioni edilizie ed ecobonus (questo punto non è ovviamente valido per chi opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, di cui si parlerà di seguito);
- Depositare in Comune la relazione tecnica dell’intervento, qualora sia previsto;
- Acquisire l’attestato di prestazione energetica pre e post-intervento (APE);
- Trasmettere ad Enea telematicamente sul sito dedicato, entro 90 giorni dalla fine dei lavori i dati per la compilazione della scheda descrittiva che si ricavano dall’APE e quelli per la compilazione della scheda informativa dell’intervento contenente le anagrafiche dell’immobile, dei beneficiari e i costi sostenuti;
- La legge di bilancio 2021 ha previsto l’obbligo di esporre presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello nel quale deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”;
- È necessaria, altresì, la documentazione relativa alle fatture o alle ricevute fiscali ed ogni altra idonea documentazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, nonché, nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici, una copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio.
Lo sconto in fattura o la cessione del credito
Per chi opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, che consente un recupero certamente più rapido del credito spettante, ci sono una serie di controlli aggiuntivi per i quali si dispone quanto segue:
L’art. 121 del Decreto Rilancio, infatti, specifica che è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del citato D.Lgs. n. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
È necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto:[1]
- per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 sono state stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative
- per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 (come modificato dal decreto del 6 agosto 2020 n. 329). I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.
- Per gli interventi di miglioramento energetico ammessi al Superbonus, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del 6 agosto 2020.
Come fare la cessione
La cessione deve esser comunicata dal beneficiario della detrazione direttamente in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate oppure rivolgendosi al CAF o ai professionisti abilitati di cui sopra. In caso di lavori condominiali per i quali tutti hanno optato per la cessione, è l’amministratore che si occupa della comunicazione.
Per comunicare la cessione del credito è necessario collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate e inserire le proprie credenziali o lo SPID. Una volta all’interno, dal menù a sinistra scegliere “servizi” e poi “comunicare”. Successivamente, scegliere tra le opzioni che compaiono, la voce “comunicazione opzione cessione/sconto” e in seguito si potrà compilare il modulo relativo. Si potrà usufruire anche delle istruzioni messe a disposizione dall’AdE.
La comunicazione di cui sopra deve esser fatta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ceduta. Successivamente, entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, sarà rilasciata una ricevuta di accettazione o di scarto della richiesta. Entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, si potrà annullare la comunicazione presentata o inviarne una interamente sostitutiva della precedente.