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Nuovo decreto covid, cosa cambia dal primo aprile: tutto quello che c’è da sapere

A una settimana dalla cessazione dello stato di emergenza, arriva in Gazzetta Ufficiale l’ultimo decreto Covid contenente le misure per il superamento dall’epidemia. Scopriamo tutte le novità

Pubblicato il 28 Mar 2022

Chiara Ponti

Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Baccalaureata

Thanks to Adam Nieścioruk for sharing their work on Unsplash.

É approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto di “fine corsa” Covid-19. A più di due anni di distanza lo stato di emergenza, deliberato per la prima volta dal Consiglio dei ministri alla fine di gennaio 2020 e via via prorogato, cesserà a far data dal 31 marzo 2022.
Vediamo come cambierà la vita dal primo aprile.

L’ultimo decreto Covid: il D.L. 24 del 24 marzo 2022

Dal 25 marzo 2022, è in vigore l’ultimo decreto-legge (DL) in materia Covid recante «disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza» Ultimo in quanto a pubblicazione, e ultimo in quanto a materia, ci auguriamo, questa volta davvero.

La struttura

Si tratta di un decreto-legge che si compone di quindici (15) articoli abbastanza contenuti dovendosi occupare di disciplinare le misure di fuoriuscita dalla pandemia anche se i dati parrebbero registrare, proprio in questi giorni, una ripresa del virus. Virus con il quale dobbiamo “…imparare a convivere”, come da tempo ci dicono esperti virologi.

Ma veniamo al decreto.

La roadmap del Governo

Dopo aver letto attentamente il decreto, possiamo tracciarne i contenuti nei seguenti punti:

  • Il rientro all’ordinario, attento e monitorato (artt. 1 -3)
  • In caso di Covid come comportarsi (art. 4)
  • Le mascherine, fino a quando e poi ancora (art. 5)
  • La sorte del Green pass base e rinforzato (artt. 6 -7)
  • Gli obblighi vaccinali fino a quando (artt. 8)
  • Le conseguenze (artt. 9-11)
  • Il trattamento dei dati e l’interoperabilità tra i sistemi (art. 13)
  • Cosa decade e da quando (artt. 14-15)

Il rientro all’ordinario

All’art. 1 troviamo «le disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario, in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19». Niente di più rincuorante, dopo due anni di “anormalità”, con restrizioni e misure più o meno severe a seconda dell’andamento pandemico; basti pensare ai molteplici DPCM, numerosissime ordinanze, cambi di colori delle regioni, ecc.

Tuttavia, se leggiamo con attenzione ci accorgiamo che – ammesso si possa tornare alla normalità pre-Covid, invero, fino al 31 dicembre 2022, sarà preservata «la necessaria capacità operativa e di pronta reazione» in caso di eventuale ripresa del virus.

All’art. 2, infatti, viene istituita una cd Unità in luogo del Comitato scientifico, con il compito di completare la campagna vaccinale, e quanto per conseguenza (nuovo assetto organizzativo).

All’art. 3, poi, vengono lasciati anche post emergenza poteri di ordinanza al ministro della Salute, esercitando i quali, se del caso, potranno essere adottati e aggiornati ordinanza/linee guida/protocolli.

In caso di Covid come comportarsi, dal primo aprile

Cambiano anche le misure di isolamento e auto sorveglianza. A decorrere dal primo aprile, infatti, non potranno muoversi dalla propria abitazione (o dimora) tutte quelle persone sottoposte all’isolamento per provvedimento dell’ASL poiché positive al Covid, e così fino all’accertamento della guarigione.

Sempre dal primo aprile, chi avesse avuto “contatti stretti” con soggetti positivi non dovranno più fare la quarantena, ben potendosi limitare a un regime (non più di isolamento) ma di auto sorveglianza indossando mascherine di tipo FFP2 tanto al chiuso quanto all’aperto in caso di assembramenti. Se sintomatici, questi dovranno effettuare un test antigenico rapido o molecolare al decimo (10) giorno dal contatto; se invece asintomatici, dopo cinque (5) giorni dall’ultimo contatto.

Le mascherine, fino a quando e poi ancora

Dal primo aprile e fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 in taluni casi, come di seguito in tabella rappresentati

OBBLIGO DI DPI (FFP2)
IpotesiNel dettaglio
a) per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:
  1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati sustrada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  6. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  7. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado
  1. per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie,
qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori

sciistici;

  1. per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in
sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Stando al dettando normativo, dal primo maggio ci sarebbe un “liberi tutti”.

Tuttavia, un “invito alla prudenza” anche dopo, è verosimile quale ragione di buon senso, oltre che altamente consigliato a fronte dell’andamento epidemiologico, per quanto il Covid da pandemico stia divenendo endemico.

Ultimo decreto Covid, la sorte del Green pass (base/super)

La novità forse più attesa concerne la “graduale eliminazione del Green pass” base all’art. 6 e rafforzato al successivo art. 7 sempre per il solo mese di aprile, nel periodo compreso tra il primo e il 30, precisando che «le parole “31 marzo, termine di cessazione dello stato di emergenza” sono sostituite dalle seguenti “30 aprile 2022”».

In pratica, viene differito testualmente, anche se in sordina, lo stato di emergenza per tutto il mese di aprile.

Un lento allentamento del Green pass

Per il mese di aprile dovremo ancora avere ed esibire ove richiesto il Green pass sia base che super per l’accesso ai seguenti servizi e attività, come da tabella che segue.

Graduale eliminazione del Green Pass dal primo aprile
Base (anche da tampone)Super (da vaccino o guarigione)
  • esercizi commerciali
  • uffici pubblici
  • servizi postali e bancari
  • servizi alla persona
  • bar e ristoranti anche al chiuso
  • altri mezzi di trasporto
  • alberghi e strutture ricettive
  • ristoranti all’aperto
  • musei, mostre e altri luoghi della cultura
  • attività sportiva all’aperto
  • sagre e fiere
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento
  • centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto
  • spettacoli e stadi all’aperto
  • feste all’aperto
  • impianti di risalita
  • partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche
  • trasporto pubblico locale

Dal primo maggio, stop a qualunque forma di Green pass

Il decreto di “fine corsa” Covid non lo dice espressamente, ma lo lascia dedurre, salvo cambiamenti dell’ultima ora.

In pratica, dal primo maggio potremo entrare e uscire liberamente da:

  • bar e ristoranti anche al chiuso;
  • mense anche aziendali così come dai luoghi di lavoro;
  • spettacoli al chiuso (cinema, teatri) ed eventi sportivi;
  • scuole, università e corsi di formazione, idem congressi e convegni;
  • centri estetici/benessere/ parrucchieri;
  • attività sportive al chiuso (palestre) per l’accesso nei rispetti spogliatoi;
  • centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso;
  • concorsi pubblici;
  • sale da gioco, scommesse, bingo e casinò;
  • colloqui con detenuti negli istituti penitenziari;
  • feste al chiuso, cerimonie anche religiose, e discoteche;
  • mezzi di trasporto (treni, bus, arei, traghetti, crociere, ecc.)

L’ultimo decreto Covid e l’obbligo vaccinale

Nel richiamare quanto scritto e ripetutamente aggiornato sulla campagna vaccini (regione per regione), l’ultimo decreto Covid (DL 24/22) si occupa e preoccupa di normare anche questo aspetto, all’art. 8.

Obbligo vaccinale per il comparto sanitario

L’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA è fissato al 31 dicembre 2022, con la sospensione dal lavoro, in caso contrario. Sul punto, mette in conto evidenziare che di recente il Consiglio di Giustizia Amministrativa con ord. 22 marzo 2022, n. 351 ha sollevato questione di presunta illegittimità costituzionale circa tale obbligo dando la parola alla Corte costituzionale.

Obbligo vaccinale per il comparto scuola, forze dell’ordine e corpi affini

L’obbligo vaccinale per i docenti sussiste e persiste, anche dopo la fine dello stato di emergenza, e fino al 15 giugno. La differenza sostanziale risiede nel fatto che il docente no vax non sarà più sospeso, ma adibito ad altre funzioni.

In pratica, «la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni».

Tale obbligo ed entro la stessa data, vale anche per le persone che appartengono al comparto difesa/sicurezza/polizia locale/acn/pg/corpi forestali.

Obbligo vaccinale per gli over 50

Altra novità riguarda l’obbligo vaccinale per i lavoratori over 50. Stante che il DL 1/22 estendeva tale obbligo anche ai lavoratori cd senior, divenuto legge a inizio marzo (L. 18/2022), impone qualche considerazione sul punto.

Da un lato, l’obbligo resta fino al 15 giugno scattando in caso contrario la sanzione; ma dall’altro fa in qualche modo retromarcia dal momento che, dal primo e fino al 30 aprile, come vedremo, per accedere nei luoghi di lavoro non occorrerà più esibire il Green pass rafforzato (da vaccino guarigione), bastando invece il base ottenibile anche con un semplice tampone.

Ultimo decreto Covid, gli ulteriori contenuti

Vediamo ancora alcuni contenuti meritevoli di apprezzamento, pur in maniera succinta.

Le conseguenze (artt. 9-11)

Anzitutto le conseguenze sanzionatorie e i controlli di cui all’art.11 a mente del quale in caso di violazione si applicano le “solite” sanzioni con l’aggravante che in caso di recidiva (due violazioni) ancorché commesse in giornate diverse, dalla terza violazione si applicherà la sanzione amministrativa di natura accessoria che impone la chiusura dell’attività da uno a dieci giorni.

Il trattamento dei dati e l’interoperabilità tra i sistemi

Sul trattamento dei dati di cui all’art. 13, l’accento si pone non tanto sulla raccolta dei dati in modo sicuro e riservato, quanto sulla interoperabilità tra le piattaforme, anche dopo il 31 marzo.

Naturalmente, i dati verranno tratti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 in ossequio ai ben noti principi di minimizzazione e non solo.

Cosa decade, e da quando

Da ultimo, decade, dal 25 marzo, come per legge, tutto ciò che non ha più motivo di esistere come le zone a colori delle regioni, i limiti agli spostamenti e altre restrizioni nei citati luoghi, conformemente agli artt. 14 e 15 dell’ultimo decreto Covid in disamina.

Conclusioni

Se, nell’immaginario di tutti, il mese di marzo reca con sé le promesse della primavera, dall’aprile del 2020 quando entravamo già nel terzo mese di emergenza sanitaria, quest’anno, al netto degli scenari bellici in Ucraina, ci ritroviamo a riabbracciare una nuova normalità.

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