Sono ormai passati diversi mesi dalla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 e quella fino al 31 marzo 2022 ha costituito l’ultima delle ripetute proroghe che si sono succedute a partire dalla sua prima dichiarazione, avvenuta con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Ciò nonostante, in ragione della “fase di progressivo rientro nell’ordinario” – per usare l’espressione di cui al decreto legge 24/2022 – residuano ancora svariate disposizioni e relativi obblighi ereditati dal precedente Esecutivo.
A poco più di una settimana dal suo insediamento il nuovo Governo, nel segno della discontinuità con il precedente, con due recenti provvedimenti dello scorso 31 ottobre ha introdotto le prime novità nell’ottica del graduale smantellamento del mosaico di misure precedentemente introdotte per fronteggiare l’emergenza.
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Vaccino e uso delle mascherine
Nello specifico, attraverso il decreto legge 31 ottobre 2022 n. 162 è stato immediatamente cancellato, a far data dal primo novembre scorso – ossia dal giorno immediatamente successivo all’entrata in vigore del provvedimento – l’obbligo di vaccinazione e relativa eventuale sospensione senza retribuzione prevista in caso di inottemperanza, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, precedentemente stabilita fino al 31 dicembre 2022 ad opera dell’art. 4 D.L. 44/2021.
Come si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 2, una scelta dettata anche dall’esigenza di “contrastare la grave carenza di personale sanitario che si registra sul territorio”. A fronte di tale allentamento, tuttavia, nella medesima data del 31 ottobre scorso, l’ordinanza adottata dal Ministero della Salute[1] è andata nel senso opposto, mantenendo una linea più prudenziale per quanto riguarda l’impiego dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in ambito sanitario: anziché giungere al termine alla fine di ottobre, la necessità di indossare la mascherina è stata prorogata di ulteriori due mesi, fino al prossimo 31 dicembre 2022, con riguardo ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori “delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017”.
Gli esonerati
Un allungamento dell’obbligo stabilito in virtù della maggiore pericolosità del contagio rispetto alle varie situazioni di fragilità rinvenibili nel contesto sanitario, acuito dall’approssimarsi della stagione influenzale. Come previsto già in precedenza, rispetto a tale obbligo restano ferme le due eccezioni stabilite a favore di bambini di età inferiore a sei anni e per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina (pensiamo, ad esempio, a patologie respiratorie), nonché per coloro che devono comunicare persone disabili, in modo che non sia loro possibile fare uso della mascherina.
Le multe per gli over 50 non vaccinati
Anche l’annunciato stop o, più precisamente, la sospensione fino al 30 giugno 2023, delle multe comminate agli over 50 che non si sono sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19, ha subìto una battuta d’arresto: nonostante fosse giunto il via libera del Mef, la misura è sparita dal pacchetto degli emendamenti al decreto Aiuti-ter. Probabile, pertanto, che venga successivamente riproposto in un provvedimento successivo.
Greenpass fino al 31 dicembre 2022
Sempre in ambito sanitario, da segnalare fino al prossimo 31 dicembre 2022 il perdurante obbligo di possesso di “Certificazione verde Covid-19” – meglio conosciuto come greenpass – quale condizione per l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio sanitarie e hospice. Come stabilito ex artt. 1-bis e 1-ter del D.L. 44/2021, il greenpass dovrà peraltro essere di tipo “rafforzato”, ossia rilasciato a seguito della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario o, in alternativa, a seguito del ciclo vaccinale primario o di avvenuta guarigione, unitamente all’effettuazione di un tampone antigenico o molecolare risultato negativo.
Una misura la cui perduranza applicativa appare di dubbia utilità, alla luce della ormai acclarata inidoneità dello strumento nel raggiungere lo scopo prefissato al momento della sua introduzione, ovvero di garantire di non trovarsi tra persone non contagiose.
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Gestione dei casi di positività
Con riferimento alle misure in tema di gestione dei casi di positività e contatti stretti, valgono le regole dettate con la Circolare del Ministero della Salute n. 37615 del 31 agosto scorso, che prevede per i soggetti risultati positivi e che siano stati sempre asintomatici oppure siano stati sintomatici ma risultino asintomatici da almeno due giorni, un isolamento di cinque giorni, purché al termine di detto periodo risulti effettuato un test antigenico o molecolare con esito negativo. In caso di persistente positività, il soggetto potrà comunque interrompere l’isolamento al termine del quattordicesimo giorno, a prescindere dall’effettuazione del test.
Indicazioni per i contatti stretti
Per i contatti stretti, invece, restano valide le indicazioni stabilite nella Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022, che comportano l’applicazione del regime di autosorveglianza, “consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto”. Nel caso in cui, nel periodo di autosorveglianza, dovessero manifestarsi sintomi di possibile infezione da Sars-Cov-2, viene raccomandata l’esecuzione immediata di un tampone rapido o molecolare che, in caso di risultato negativo e laddove siano ancora presenti i sintomi, andrà ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Le regole sul posto di lavoro
Con riferimento al contesto lavorativo, fino al prossimo 31 dicembre continua a trovare applicazione quanto disposto dalle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” (adottate con ordinanza del Ministero della Salute del primo aprile e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile scorso), attraverso le quali sono state individuate specifiche regole per svariati settori tra cui – a mero titolo esemplificativo ma non anche esaustivo – strutture ricettive, ristorazione, intrattenimento, arte e cultura, eventi congressuali e fieristici.
Una circostanza di non poco conto, in ragione dell’impatto che l’applicazione delle Linee guida continua ad avere rispetto a un nutrito numero di attività, influendo sulla concreta gestione organizzativa e sull’operatività delle stesse, attraverso rimodulazioni degli spazi e specifici obblighi di sanificazione e igienizzazione con cui ancora dover fare i conti (per quanto occorra prendere atto di come le pratiche di sanificazione siano ormai spesso entrate nell’ordinario sistema di pulizia di molte attività).
Infine, nonostante fosse stata fatta previsione di una sua possibile rivisitazione entro lo scorso 31 ottobre da parte di Governo e Parti Sociali nel caso in cui fossero intervenute modifiche al quadro epidemiologico rispetto allo scorso giugno, il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro” (la cui ultima versione risale al 30 giugno 2022) non è stato modificato. L’incontro tra le parti sociali e il nuovo Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, avvenuto lo scorso 4 novembre, non ha infatti portato ad alcun aggiornamento del Protocollo che, alla luce del termine dello stato di emergenza, a far data dal primo aprile scorso mantiene la caratteristica della volontarietà, nel rispetto di quel principio di precauzione di cui all’art. 2087 c.c. richiamato dall’art. 29-bis[2], introdotto dalla Legge 40/2020 di conversione del D.L. 8 aprile 2020.
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Note
- Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022. ↑
- “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. […]”. ↑