Approvato il decreto legge “Festività” con nuove strette e il green pass sempre più protagonista anche nella versione rafforzata.
Il Governo, dopo la cabina di regia svoltasi nell’antivigilia di Natale, lo annuncia in un comunicato stampa. Scopriamo le (ultime) novità che vanno verso una spinta a vaccinarsi sempre più forte, con l’estensione del super green pass ad altri luoghi e per più tempo (fino al 31 gennaio anche in area bianca).
C’è anche una validità ridotta del green pass: sei mesi da febbraio, contro gli attuali nove.
Il decreto “Festività” in Gazzetta dal 24.12, e in vigore dal 25.12
Nella giornata della Vigilia di Natale è stato pubblicato in GU il D.L. 221/2021 cd Festività. Si tratta dell’ulteriore decreto-legge composto da 19 articoli e alcune modifiche.
Il Governo sostanzialmente, oltre a prorogare ufficialmente, lo stato di emergenza al 31 marzo 2022, si preoccupa di alzare il livello di guardia, imponendo nuove strette, vediamo, di seguito, quali.
Il testo di legge, gli articoli meritevoli di attenzione specifica
Facciamo una rapida carrellata degli articoli che spiccano; quelli cioè che è bene sapere al fine di comprenderne la portata e, non di meno, i margini entro i quali potersi muovere.
Art. 1 – Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale
Partiamo dalla declaratoria ufficiale circa l’ulteriore proroga dello stato di emergenza; circostanza sì agli onori della cronaca, ma positivizzata soltanto con il decreto cd Festività, in disamina.
Finalmente, ciò che fino al 24 dicembre si vociferava, da Natale è diventato legge; e cioè a dire fino alla fine di marzo, l’Italia si troverà in stato di emergenza sanitaria, «…In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19…».
Art. 3 – Durata delle certificazioni verdi COVID-19
Anche le Certificazioni verdi o meglio note come Green pass subiscono una modifica nella variazione, in termini di durata.
Nella fattispecie, a decorrere dal 1° febbraio 2022, anziché valere 9 mesi, esse saranno valide per soli «…sei mesi».
Si tratta, a ben vedere, di una drastica riduzione, vieppiù se questa considerata a fronte della precedente già attuata diminuzione del termine (di durata/validità).
Ne consegue che i termini di durata del Green pass (base o rafforzato non viene altrimenti specificato) sono in concreto dimezzati, se consideriamo che prima si attestava sui 12 mesi.
Art. 4 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Ancora, sempre per contenere e contrastare il virus che ci attanaglia da quasi due anni, ritorna l’obbligo di indossare, anche all’aperto, le mascherine non più soltanto chirurgiche «…fino al 31 gennaio 2022, …anche in zona bianca» senza distinzione alcuna.
Il che vale per affermare nuovamente come gli unici dispositivi di protezione delle vie aeree restano comunque le mascherine FPP2, e non quelle meramente chirurgiche che lasciano il tempo che trovano.
Ma vi è di più. Tale onere, non solo è previsto in quelle circostanze, ma anche — si legge al II comma dell’articolo in questione— testualmente che «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto (e) fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2».
Tale obbligo, precisa ancora il testo di legge, «…si applica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto»; ed è tutto detto (!)
Art. 6 – Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all’aperto, nonchè in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati
Ora, dalla rubrica ben si intuisce l’ulteriore decisa stretta ma solo fino alla fine di gennaio, su tutte quelle possibili situazioni nelle quali si possano creare assembramenti, e cioè a dire in occasione di eventi di massa, feste all’aperto, sale da ballo/discoteche e locali assimilabili.
In pratica, è stato stabilito che «…fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati».
Questa disposizione apparentemente limitata nel tempo (fino alla fine di gennaio) in pratica, intende impedire situazioni in cui gli assembramenti, e quindi la rapida diffusione del virus, potrebbero agilmente crearsi: detto in parole più semplici o forse dirette.
Art. 7 – Disposizioni per l’accesso di visitatori alle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice
Il Legislatore si preoccupa poi di prevedere che «A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, […] è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario».
In altri termini, in dette strutture è dato possibile accedere solo e nella misura in cui si disponga di un Green pass cd “rafforzato”, non potendo bastare quello “base”, ottenibile a seguito di un semplice tampone (per quanto fosse “sicuro”).
Ma non è tutto. Per accedere a quei luoghi, proprio nell’interesse della salubrità dell’ambiente, occorre altresì essere muniti di «…una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso», come si legge al comma II dello stesso articolo.
Quindi, vaccino più tampone negativo se si vuole entrare in una RSA o struttura paragonabile; ovviamente nell’evidente interesse/tutela dei soggetti più fragili/vulnerabili.
Art. 8 Impiego delle certificazioni verdi Covid-19
Da ultimo, merita segnalare come cambi l’impiego dei Green pass, e in particolare il Legislatore si preoccupa di stabilire: «Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso ai servizi e alle attività, […] è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19», con l’aggiunta (all’art. 9 bis) della lettera «i-bis) …corsi di formazione privati, se svolti in presenza».
Due osservazioni a caldo:
- la prima è che il lasciapassare, se gestito accuratamente, è imprescindibile, con una stretta che sarà operativa dal rientro delle ferie: 2.01.2022;
- la seconda concerne la parificazione dei corsi di formazione privati.
In pratica, si è inteso innalzare il livello di guardia/protezione laddove non vi sarebbe niente di più facile che creare assembramenti.
Vuoi leggere il testo integrale del DL Festività: clicca qui decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.
Decreto Festività, le nuove strette in sintesi
Gli articoli del decreto festività sono quindi volti a disciplinare le nuove e ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 e la variante Omicron.
Green pass ancora più breve
Anzitutto, la durata del Certificato verde o Green pass: col decreto Festività dal primo febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi.
Tra seconda e terza dose meno tempo
È stato deciso di ridurre anche il periodo di tempo minimo tra la somministrazione della seconda e terza dose di vaccino, passando da 5 a 4 mesi, tra una dose e l’altra.
Mascherine all’aperto ovunque col decreto festività
Si torna all’obbligo delle mascherine FFP2 anche all’aperto a prescindere dalle zone (Covid zone), quindi anche in quella bianca, da indossare correttamente (coprendo naso e bocca), e specificamente:
- in occasione degli spettacoli aperti al pubblico, anche all’aperto, oltre che naturalmente al chiuso in luoghi come … teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilabili; e parimenti per gli eventi/competizioni sportivi;
- su tutti i mezzi di trasporto (locali, regionali, nazionali, bus, metro, aerei ecc).
Divieti di eventi, feste, discoteche e terze dosi
Fino al 31 gennaio 2022, note dolenti:
- sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto; in pratica, niente feste specie di Capodanno in piazza;
- saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilabili/assimilati.
Dopo il 31 gennaio servirà avere la terza dose oppure un super green pass con due dosi più tampone negativo.
Ingressi di visitatori in strutture sociosanitarie e RSA
Si legge ancora nella sintesi ufficiosa che «è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose».
Quindi, in pratica per andare a trovare un proprio parente o persona cara ricoverata nelle strutture a ciò preposte, non basta più essere vaccinati (Green pass rafforzato) ma occorre sottoporsi anche al tampone.
Ristoranti, bar e locali al chiuso solo con Super Green pass
C’è l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche di un semplice caffè al banco.
Palestre, musei, mostre, circoli culturali
Il Super green pass è esteso anche a palestre, piscine, musei, mostre, centri culturali.
Il decreto “Festività” in Gazzetta dal 24.12, e in vigore dal 25.12
Nella giornata della Vigilia di Natale è stato pubblicato in GU il D.L. 221/2021 cd Festività. Si tratta dell’ulteriore decreto-legge composto da 19 articoli e alcune modifiche.
Il Governo sostanzialmente, oltre a prorogare ufficialmente, lo stato di emergenza al 31 marzo 2022, si preoccupa di alzare il livello di guardia, imponendo nuove strette, vediamo, di seguito, quali.
Facciamo una rapida carrellata degli articoli che spiccano; quelli cioè che è bene sapere al fine di comprenderne la portata e, non di meno, i margini entro i quali potersi muovere.
Art. 1 – Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale
Partiamo dalla declaratoria ufficiale circa l’ulteriore proroga dello stato di emergenza; circostanza sì agli onori della cronaca, ma positivizzata soltanto con il decreto cd Festività, in disamina.
Finalmente, ciò che fino al 24 dicembre si vociferava, da Natale è diventato legge; e cioè a dire fino alla fine di marzo, l’Italia si troverà in stato di emergenza sanitaria, «…In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19…».
Art. 3 – Durata delle certificazioni verdi COVID-19
Anche le Certificazioni verdi o meglio note come Green pass subiscono una modifica nella variazione, in termini di durata.
Nella fattispecie, a decorrere dal 1° febbraio 2022, anziché valere 9 mesi, esse saranno valide per soli «…sei mesi».
Si tratta, a ben vedere, di una drastica riduzione, vieppiù se questa considerata a fronte della precedente già attuata diminuzione del termine (di durata/validità).
Ne consegue che i termini di durata del Green pass (base o rafforzato non viene altrimenti specificato) sono in concreto dimezzati, se consideriamo che prima si attestava sui 12 mesi.
Art. 4 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Ancora, sempre per contenere e contrastare il virus che ci attanaglia da quasi due anni, ritorna l’obbligo di indossare, anche all’aperto, le mascherine non più soltanto chirurgiche «…fino al 31 gennaio 2022, …anche in zona bianca» senza distinzione alcuna.
Il che vale per affermare nuovamente come gli unici dispositivi di protezione delle vie aeree restano comunque le mascherine FPP2, e non quelle meramente chirurgiche che lasciano il tempo che trovano.
Ma vi è di più. Tale onere, non solo è previsto in quelle circostanze, ma anche — si legge al II comma dell’articolo in questione— testualmente che «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto (e) fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2».
Tale obbligo, precisa ancora il testo di legge, «…si applica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto»; ed è tutto detto (!)
Art. 6 – Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all’aperto, nonché in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati
Ora, dalla rubrica ben si intuisce l’ulteriore decisa stretta ma solo fino alla fine di gennaio, su tutte quelle possibili situazioni nelle quali si possano creare assembramenti, e cioè a dire in occasione di eventi di massa, feste all’aperto, sale da ballo/discoteche e locali assimilabili.
In pratica, è stato stabilito che «…fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati».
Questa disposizione apparentemente limitata nel tempo (fino alla fine di gennaio) in pratica, intende impedire situazioni in cui gli assembramenti, e quindi la rapida diffusione del virus, potrebbero agilmente crearsi: detto in parole più semplici o forse dirette.
Art. 7 – Disposizioni per l’accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice
Il Legislatore si preoccupa poi di prevedere che «A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, […] è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario».
In altri termini, in dette strutture è dato possibile accedere solo e nella misura in cui si disponga di un Green pass cd “rafforzato”, non potendo bastare quello “base”, ottenibile a seguito di un semplice tampone (per quanto fosse “sicuro”).
Ma non è tutto. Per accedere a quei luoghi, proprio nell’interesse della salubrità dell’ambiente, occorre altresì essere muniti di «…una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso», come si legge al comma II dello stesso articolo.
Quindi, vaccino più tampone negativo se si vuole entrare in una RSA o struttura paragonabile; ovviamente nell’evidente interesse/tutela dei soggetti più fragili/vulnerabili.
Art. 8 Impiego delle certificazioni verdi Covid-19
Da ultimo, merita segnalare come cambi l’impiego dei Green pass, e in particolare il Legislatore si preoccupa di stabilire: «Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso ai servizi e alle attività, […] è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19», con l’aggiunta (all’art. 9 bis) della lettera «i-bis) …corsi di formazione privati, se svolti in presenza».
Due osservazioni a caldo:
- la prima è che il lasciapassare, se gestito accuratamente, è imprescindibile, con una stretta che sarà operativa dal rientro delle ferie: 2.01.2022;
- la seconda concerne la parificazione dei corsi di formazione privati.
In pratica, si è inteso innalzare il livello di guardia/protezione laddove non vi sarebbe niente di più facile che creare assembramenti.
Per leggere il testo integrale del DL Festività clicca qui decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.
Un super green pass potenziato nel Festività
Insomma il super green pass servirà quasi ovunque, anche in area bianca, fino al 31 gennaio (era fino al 16 gennaio con precedente decreto). Da febbraio servirà solo in aree gialle e arancioni, salvo ulteriori proroghe.
Il leitmotiv è sempre lo stesso: per accedere a luoghi e fare attività sociali/lavorative occorre avere ed esibire il Green Pass in corso di validità, naturalmente.
Ciò vale, e qui la prima estensione, per i corsi di formazione privati, svolti in presenza.
Mentre, è stata prevista un’ulteriore estensione dell’obbligo del Green pass cd rafforzato per accedere:
- al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
- musei e mostre;
- al chiuso per i centri benessere;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Viaggi e scuola col covid
Anche se sono iniziate le vacanze di Natale, non dimentichiamoci della scuola, e dei viaggi.
A scuola
Il ministero preposto, al fine di assicurare la corretta individuazione e relativo tracciamento di eventuali casi positivi nelle scuole, “assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale”.
Quarantena obbligatoria, di rientro dall’estero
Rammentiamo, stante quanto già scritto sul tema, che rimane in vigore la regola aurea, ahinoi, del tampone obbligatorio per chi arriva dall’estero anche se è vaccinato e quindi nonostante abbia il green pass (rafforzato), con l’obbligo facendo rientro da alcuni Paesi di sottoporsi ad una quarantena fiduciaria (variabile a seconda delle disposizioni ufficiali di 5/10 gg).
Messe e covid
Da ultimo, e in conclusione, qualche riflessione non può non spendersi proprio in ordine alla messa di Natale.
Messa di mezzanotte
Una lieta novella: torna la Messa di mezzanotte.
Pur sempre con mascherina e “pugnetti” o timidi sguardi di pace.
Per il resto, le regole sono le solite stabilite dalla CEI e in estrema sintesi: mascherine e mani igienizzate, distanziamento
La buona Novella
Nonostante il secondo anno consecutivo, nel quale le festività sono funestate dalla pandemia che un soffio di Dio porterebbe via, vediamo comunque le “cose” positive:
- non ci sarà coprifuoco;
- nessuno resta fuori, se non ha il Green pass.
Ma la buona Novella è ben un’altra: Dio si farà anche quest’anno, e proprio quest’anno come in ogni momento difficile, “bambino”. Sarebbe bello allora che tutti lo accogliessimo convertendo il nostro cuore, con fede certa e speranza rinnovata nella certezza che, come disse Papa Francesco «Il Figlio di Dio è nato scartato per dirci che ogni scartato è figlio di Dio.
È venuto al mondo come viene al mondo un bimbo, debole e fragile, perché noi possiamo accogliere con tenerezza le nostre fragilità. E scoprire una cosa importante: come a Betlemme, così anche con noi Dio ama fare grandi cose attraverso le nostre povertà».
Articolo originale pubblicato il 24 e aggiornato con la pubblicazione del decreto in Gazzetta