sanità digitale

EHDS, un anno dopo: i temi caldi del dibattito sullo Spazio europeo dei dati sanitari



Indirizzo copiato

A un anno dalla sua proposta l’EHDS ha sollevato una serie di discussioni. Standard inadeguati per la privacy, eccessiva ampiezza della finalità di trattamento, esclusione degli applicativi di benessere dall’uso secondario. Il contesto ed i temi più caldi del dibattito, punto per punto

Pubblicato il 1 ago 2023

Elisabetta Biasin

Researcher Centre for IT & IP Law



health-sanità-digitale-161018171429

Il 3 maggio 2022 la Commissione Europea ha presentato una proposta legislativa sullo Spazio europeo dei dati sanitari, anche nota come European Health Data Space o (EHDS). Si tratta di una proposta che proviene da un più ampio progetto di riforma europea che mira a considerare la ‘Data Economy’ come un nuovo ambito normativo, e volto a regolare i dati come una risorsa economica.

La proposta rappresenta un importante avanzamento per la regolamentazione della condivisione dei dati, che in ambito sanitario è particolarmente complicato. Allo stesso tempo, la proposta comporta nuovi cambiamenti dal punto di vista legislativo, poiché dovrà allinearsi con il GDPR o altre normative settoriali. Questo articolo descrive i punti maggiormente discussi nel dibattito europeo ad un anno dalla pubblicazione della proposta.

Obiettivi e aspetti principali della proposta

L’EHDS si prepone di istituire lo spazio europeo dei dati sanitari prevedendo diposizioni, norme, prassi comuni, infrastrutture e un quadro di governance per l’uso primario e secondario dei dati sanitari elettronici. Con le norme relative all’utilizzo primario dei dati sanitari elettronici mira a regolare l’effettuale trattamento dei dati sanitari elettronici personali per la prestazione di servizi sanitari relativi lo stato di salute della persona fisica. Con le norme relative all’utilizzo secondario di dati sanitari elettronici mira a facilitare una prassi di ‘condivisione di dati’ o ‘data sharing’ tra diverse entità nell’ambito sanitario e di cura.

Gli obiettivi principali previsti dal regolamento consistono nel rafforzamento dei diritti per l’uso primario dei dati sanitari elettronici, le circostanze relative all’uso secondario dei dati sanitari elettronici, l’istituzione di norme in materia di sistemi di cartelle cliniche elettroniche e wellness device, nonché di infrastrutture transfrontaliere obbligatorie per l’uso primario e secondario dei dati.

Il regolamento si applicherà ai diversi attori nel panorama della condivisione dei dati. L’ambito di applicazione include i titolari e responsabili del trattamento (alle condizioni d cui all’Articolo 2(3) della proposta), i fabbricanti e ai fornitori di sistemi di cartelle cliniche elettroniche e di applicazioni per il benessere, agli utenti dei dati ai quali i titolari dei dati dell’Unione mettono a disposizione dati sanitari elettronici.

Rafforzamento dei diritti sul controllo dei dati sanitari

Il regolamento si prepone di rafforzare i diritti delle persone fisiche in relazione alla disponibilità ed il controllo dei loro dati sanitari elettronici. Ad esempio, l’Articolo 3 contiene una lista di diritti in relazione all’uso primario dei dati sanitari elettronici, come il diritto di accesso o di ottenere una copia elettronica dei dati. Gli operatori sanitari che avranno accesso ai dati sanitari elettronici delle persone fisiche in cura presso di loro dovranno garantire che i dati sanitari elettronici delle persone assistite siano aggiornati con informazioni relative ai servizi sanitari prestati (Articolo 4 proposta EHDS). Gli Stati membri saranno chiamati ad istituire un’autorità di sanità digitale responsabile del monitoraggio di questi dritti e meccanismi e che dovrà garantire la corretta applicazione dei medesimi diritti.

Uso secondario dei dati sanitari elettronici

Il cuore del regolamento risiede nel Capo IV, che disciplina l’uso secondario dei dati sanitari elettronici. Il capo include una lista di categorie minime di dati che possono essere utilizzati nell’uso secondario e ne elenca specificamente le finalità (Articoli 33-34 proposta EHDS). In alcuni casi il regolamento vieta espressamente di trattare dati sanitari elettronici per uso secondario. Ad esempio, è vietato quando l’accesso ai dati comporta l’adozione decisioni pregiudizievoli per una persona fisica anche al fine di escluderle dal beneficio di un contratto di assicurazione o di modificare i loro contributi e premi assicurativi; oppure per svolgere attività pubblicitarie o di marketing rivolte a professionisti sanitari, organizzazioni sanitarie o persone fisiche (Articolo 35 proposta EHDS). Sono presenti norme in materia di governance e meccanismi per l’uso secondario dei dati sanitari elettroni. Tra queste, viene richiesto agli Stati membri l’istituzione di uno o più organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari, i quali dovranno decidere in merito alle domande di accesso ai dati oltre ad una serie di ulteriori garanzie e meccanismi.

Sistemi di cartelle cliniche elettroniche e wellness device

Con l’EHDS vengono introdotte nuove regole per i sistemi di cartelle cliniche elettroniche, che introduce nuovi requisiti essenziali di sicurezza e interoperabilità. Tramite queste regole, si auspica che le cartelle cliniche elettroniche saranno compatibili tra sistemi e in questo modo la trasmissione dei dati sarà facilitata. Vengono inoltre inserite alcune norme per l’etichettatura volontaria delle applicazioni per il benessere (wellness device), affinché si possa dimostrare l’interoperabilità la conseguente condivisione dei dati delle stesse con i sistemi di cartelle cliniche elettroniche.

I punti di discussione nel dibattito europeo

Uno degli aspetti più discussi riguarda il futuro rapporto tra l’EHDS e le esistenti normative in materia di dati, come ad esempio il Data Governance Act e il GDPR. In un recente articolo, Shabani e Yilmaz hanno commentato che potranno esserci tensioni per l’uso secondario dei dati personali per quanto riguarda la base giuridica del trattamento, l’altruismo dei dati ed il consenso (GDPR, e DGA).

La complessa interazione della proposta EHDS con le altre normative in materia di dati

La proposta di regolamento menziona tra le basi giuridiche per l’uso secondario il pubblico interesse, medicina preventiva, o ricerca scientifica – lasciando invece poco spazio al consenso dell’interessato (Considerando 37 proposta EHDS, con riferimento ai dati clinici per la ricerca, l’innovazione, la definizione di politiche, la sicurezza dei pazienti o la cura di altre persone fisiche).

Il rapporto della Commissione del Parlamento UE per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) ha identificato questa mancanza e ha proposto un emendamento al testo proposto della Commissione Europea. Al fine di rafforzare la possibilità per gli interessati nel controllo dei loro dati, l’emendamento propone che persone abbiano la possibilità di fare opt-out nel caso di uso secondario di dati personali. Sullo stesso punto ha espresso preoccupazione anche la società civile. Secondo European Digital Rights (EDRi), l’opt-out porrebbe indebitamente l’onere della conoscenza, comprensione e decisione sulle persone assistite, che si troverebbero a dover scegliere nelle situazioni più vulnerabili di malattia e altri problemi di salute. Il Position Paper di EDRi pertanto si spinge oltre proponendo che si dia la possibilità di fare opt-in anziché opt-out.

Ambito e definizione di dati sanitari elettronici personali

Alcuni stakeholder hanno osservato che la definizione di dati sanitari elettronici personali è troppo ampia. L’associazione di consumatori BEUC ha ad esempio criticato l’Articolo 2(2)(a) che definisce il termine ‘dati sanitari elettronici’ (di seguito riportata come: “dati relativi alla salute e i dati genetici quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679, nonché i dati relativi a determinanti della salute o i dati trattati nell’ambito della prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che sono trattati in formato elettronico”).

Secondo BEUC, tale definizione sarebbe eccessivamente ampia. In particolare, il riferimento a i dati relativi a determinanti della salute aprirebbe l’ambito di applicazione dell’EHDS a tutti i tipi e categorie di dati socio-demografici (come nutrizione, reddito, solvibilità, abitazioni e consumi energetici) che sarebbe invece preferibile non includere per garantire un maggiore allineamento con la nozione di dati relativi alla salute di cui al GDPR.

Le finalità per le quali è possibile trattare i dati sanitari elettronici per l’uso secondario

Un altro aspetto particolarmente complesso e dibattuto riguarda le finalità per le quali è possibile trattare i dati sanitari elettronici per l’uso secondario, disciplinato all’Articolo 34 della proposta. Uno studio commissionato dalla Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) ha evidenziato che l’elenco delle finalità consentite è molto ampio, mentre l’elenco delle pratiche vietate potrebbe essere troppo rigido. Interessante anche il punto di vista accademico di Hildebrandt, la quale ricorda che è da sempre difficile monitorare il trattamento ulteriore dei dati. Pertanto, nonostante i divieti e le finalità specificamente elencate, la supervisione da parte delle autorità indipendenti sarà altrettanto difficile nel contesto dell’EHDS e della condivisione dei dati sanitari.

Accuracy e interoperabilità delle applicazioni per il benessere

Nel luglio 2022, l’European Data Protection Board (EDPB) e l’European Data Protection Supervisor (EDPS) hanno pubblicato una opinione congiunta sulla proposta di regolamento EHDS. Tra le varie questioni sollevate, l’opinione ha criticato il Capo III della proposta EHDS. Secondo EDPS e EDPB, il trattamento dei dati attraverso le applicazioni per il benessere comporta rischi reali per la privacy, soprattutto quando avviene un incrocio con altri dati. In tal caso, potrebbe sorgere il rischio di trattamenti iniqui basato su stato di salute presunto o effettivo di una persona che potrebbe avvenire se i dati non sono qualitativi e le inferenze non sono accurate. Il regolamento non stabilisce con chiarezza chi dovrebbe valutare la validità e qualità di quei dati una volta forniti dagli individui nelle cartelle cliniche elettroniche. Alla luce di queste criticità, EDPS-EDPB hanno suggerito di escludere dall’applicazione del Capo IV del Regolamento (disciplinante l’uso secondario di dati sanitari elettronici) le applicazioni per il benessere.

Altri aspetti del dibattito

Ulteriori aspetti del dibattito riguardano il ruolo degli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari. Lo studio ITRE ha suggerito che potrebbe essere inutile o improduttivo assegnare troppi compiti a tali organismi. Ulteriori preoccupazioni riguardano il coordinamento delle autorità sanitarie digitali con le autorità di protezione dei dati esistenti o la possibile frammentazione tra diversi Stati Membri UE. Infine, alcuni studi hanno criticato la mancanza di coinvolgimento delle persone assistite nella stesura della proposta EHDS. A fronte di questa mancata considerazione, la proposta EHDS è stata criticata per non aver sufficienti previsioni relativamente al problema di digital divide e pertanto potrebbe esacerbare (anziché diminuire) le esistenti ineguaglianze digitali.

Conclusioni

La proposta di regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari va accolta con favore. Mira a stabilire un framework giuridico ad hoc (e quindi maggiore certezza giuridica) per la condivisione dei dati sanitari. Nei prossimi mesi, tuttavia, rimarranno alcuni nodi da sciogliere, tra cui la base giuridica ed il consenso dell’interessato, interoperabilità e qualità dei dati e aspetti specifici dell’uso secondario di dati sanitari elettronici.

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3