Il servizio online “FSE – Opposizione al pregresso” offre agli utenti la possibilità di rifiutare l’inserimento dei propri dati e documenti sanitari digitali, relativi a eventi clinici avvenuti prima del 19 maggio 2020 e gestiti dal Servizio Sanitario Nazionale, all’interno del loro Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).
Questo servizio sarà accessibile dal 22 aprile al 30 giugno 2024. Durante questo periodo, gli utenti hanno la facoltà di cambiare la loro decisione in merito all’opposizione, effettuando nuove registrazioni sul portale Sistema Tessera Sanitaria. Sarà considerata valida l’ultima scelta espressa dagli utenti entro il termine del 30 giugno 2024, basandosi sulla data in cui è stata effettuata.
Esaminiamo nel dettaglio i passaggi che consentono ai cittadini di esercitare il loro diritto di opposizione al pregresso.
Opposizione al pregresso: il decreto
Le modalità con le quali l’Assistito può esercitare la facoltà di opposizione al caricamento automatico, nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), dei dati e dei documenti digitali sanitari a lui relativi, generati da eventi clinici riferiti a prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale fino al 18 maggio 2020 sono disciplinate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute dell’11 aprile 2024, con l’aggiunta dell’art. 5-bis al decreto 4 agosto 2017.
Questi i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante:
- Allegato E – Disciplinare tecnico
- Allegato F – Modulo di delega
- Allegato G – Modello di informativa regionale
Esaminiamone, ora, i dettagli, con specifico riferimento all’accesso web diretto dei Cittadini/Assistiti.
Modalità di esercizio dell’opposizione
Al fine di consentire all’Assistito la facoltà di opposizione all’alimentazione del FSE con dati e documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal SSN fino al 18 maggio 2020, il sistema Tessera Sanitaria rende disponibile, nell’area dedicata al Cittadino (https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/area-riservata-cittadino), un’apposita funzionalità, che rimarrà attiva per un periodo di 60 giorni (precisamente, fino al 30 giugno 2024).
L’accesso a tale funzione può avvenire nei seguenti modi:
Applicazione web per i cittadini, con autenticazione
Tramite identità digitale -TS/CNS, SPID, CIE:
Applicazione web per i cittadini, senza autenticazione
Accesso in area libera, qualora l’Assistito non sia in possesso di strumenti di identità digitale:
2.A) tramite inserimento dei seguenti dati:
- codice fiscale
- numero della propria tessera sanitaria
- data di scadenza della propria tessera sanitaria
2.B) tramite inserimento dei seguenti dati:
- codice STP valido
- regione di rilascio del medesimo codice STP
- data di rilascio del medesimo codice STP
Applicazione web per gli OPERATORI, con autenticazione
ll servizio consente ai cittadini di esprimere la propria scelta per mezzo di un intermediario (operatore ASL della regione o provincia autonoma di assistenza o uffici USMAF-SASN individuati quali intermediari per le finalità qui in esame).
Tali intermediari devono:
- acquisire preliminarmente la delega dell’interessato, appositamente compilata e sottoscritta dall’Assistito (Allegato F, scaricabile anche dal link sopra), che poi devono conservare per dodici mesi dalla relativa sottoscrizione;
- tramite autenticazione con SPID/CIE/CNS, accedere alla specifica funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria.
Servizi e dati
Dopo aver effettuato l’accesso, INI (Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità) riceve i dati indicati dall’Assistito e, tramite ANA (Anagrafe Nazionale degli Assistiti) o, nelle more, tramite il Sistema TS, verifica l’esistenza dell’assistenza sanitaria e la regione di assistenza.
Nel caso in cui l’Assistito non risulti avere assistenza sanitaria, viene presentata una pagina web con messaggio di errore:
Diversamente, nel caso in cui l’Assistito abbia un’assistenza sanitaria, viene presentata una pagina web per l’espressione dell’opposizione al pregresso:
Dopo la lettura e conferma di presa visione dell’informativa, l’Assistito può esprimere l’opposizione al pregresso:
Sono esclusi dall’ambito di opposizione all’alimentazione:
- i documenti digitali già caricati nei FSE regionali per i quali sia stato fornito specifico consenso da parte dell’Assistito risultante nell’Anagrafe dei consensi e revoche di cui all’articolo 12, comma 15-ter, lettera 4-bis), del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012;
- le prescrizioni ed erogazioni farmaceutiche e specialistiche rese disponibili, a partire dal 1 settembre 2017 e fino al 18 maggio 2020, nei FSE ai sensi dell’articolo 14 del presente decreto.
Revoca di opposizione al pregresso
La funzione di opposizione al pregresso FSE consente all’Assistito anche di revocare, eventualmente, l’opposizione espressa (ma esclusivamente nel periodo in cui tale funzione è attiva):
Al termine del periodo verrà presa in considerazione solo l’ultima decisione espressa dall’Assistito, ovvero l’opposizione o la sua revoca.
Nel caso in cui il cittadino accede alla funzionalità di opposizione al pregresso successivamente all’intervallo temporale in cui il servizio è attivo (dopo il 30 giugno 2024), avendo però già provveduto a dare il consenso all’opposizione, visualizzerà la seguente schermata, nella quale gli viene comunicato che non è più possibile effettuare/revocare la scelta di opposizione e che la scelta di opposizione al pregresso è già stata effettuata:
Nel caso in cui, invece, il cittadino accede alla funzionalità di opposizione al pregresso successivamente all’intervallo temporale in cui il servizio è attivo (dopo il 30 giugno 2024) senza aver, in tale periodo di attività, provveduto ad effettuare la scelta di opposizione, visualizzerà la seguente schermata dove gli viene comunicato che non è più possibile effettuare/revocare la scelta di opposizione e che NON ha effettuato la scelta di opposizione al pregresso:
Azioni successive all’espressione dell’opposizione
L’opposizione all’alimentazione, nel rispetto delle tempistiche sopra dettagliate, viene comunicata dal sistema Tessera Sanitaria all’Anagrafe dei consensi e revoche, con soluzioni tecnologiche che non prevedono meccanismi di persistenza dei dati trattati.
Scaduto il termine dei 60 giorni di cui sopra, INI notifica a ciascun FSE delle regioni e province autonome ovvero ai SASN di assistenza, l’elenco degli Assistiti di propria competenza per i quali risulta l’opposizione nell’Anagrafe dei consensi e revoche.
Conseguentemente:
- nel caso di espressione dell’opposizione al pregresso, i soggetti alimentanti il FSE non possono inserire documenti prodotti prima del 19 maggio 2020;
- nel caso di non espressione dell’opposizione al pregresso, i soggetti alimentanti il FSE possono inserire documenti prodotti prima del 19 maggio 2020 e INI permette l’alimentazione.
Servizio di notifica dell’opposizione
La comunicazione di cui al punto precedente avviene tramite l’apposito servizio di notifica dell’opposizione al pregresso che consente l’invio alla regione di assistenza dell’interessato (che coincide con la regione di collocazione del FSE) dell’informazione di opposizione espressa dall’Assistito.
Non è prevista la notifica in caso non sia stata espressa l’opposizione o in caso di espressione negativa.
Una Sanità sempre più digitale e sicura, dunque, sempre più orientata ad ottimizzare i propri processi amministrativi proteggendo, al contempo, i dati e le scelte di tutti i suoi Assistiti.