contenuti e norme

Fascicolo Sanitario Elettronico: i passi avanti nella gestione digitale dei dati sanitari



Indirizzo copiato

Il decreto ministeriale del 7 settembre 2023 ha rivoluzionato il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0), stabilendo contenuti e norme per il trattamento dei dati personali. Questa riforma segna un importante passo verso la digitalizzazione del sistema sanitario italiano, migliorando l’accesso ai dati clinici e garantendo maggiore tutela della privacy

Pubblicato il 2 set 2024

Alessandro Bacchilega

Trainee, Hogan Lovells

Valerio Natale

Senior Associate, Hogan Lovells



sanità

Con decreto ministeriale del 7 settembre 2023, il Ministero della salute ha attuato una riforma del fascicolo sanitario elettronico (FSE 2.0.) individuandone i contenuti, nonché le principali disposizioni in materia di trattamento dei dati personali ivi contenuti, apportando di fatto un significativo passo in avanti verso la digitalizzazione del sistema sanitario italiano.

Il contenuto del FSE 2.0 e le finalità perseguite

Come a molti noto, il fascicolo sanitario elettronico rappresenta uno strumento a disposizione dei pazienti, che possono acconsentirne, attraverso una espressa manifestazione del consenso, l’accesso in consultazione da parte dei soggetti  del  Servizio Sanitario Nazionale (SSN)  e  dei  servizi sociosanitari regionali, nonché agli esercenti le professioni sanitarie che se ne prendono in cura, anche al di fuori del SSN.

Il riformato FSE contiene ora, in particolare, gli elementi e le informazioni cui all’art. 3 del citato decreto ministeriale quali. Questi includono i dati identificativi e amministrativi dell’assistito, i referti, le cartelle cliniche, ed altre informazioni cliniche (tutti gli elementi di dettaglio vengono specificati all’Allegato A del presente decreto ministeriale).

Il profilo sanitario sintetico (patient summary)

Tra gli elementi ed informazioni contenuti nel FSE viene in rilievo il profilo sanitario sintetico (o patient summary) di cui all’art. 4, inteso come un documento informatico che riassume la storia clinica dell’assistito e la  sua situazione corrente conosciuta includendo dati essenziali quali, in particolare, le informazioni personali, i contatti, e i dettagli medici dell’assistito come anamnesi clinica, allergie, terapie in corso, vaccinazioni, e dati rilevanti su condizioni di salute nonché i trattamenti ricevuti. Comprende, infine, anche i dati anagrafici e di contatto del medico curante.

La finalità del profilo sanitario sintetico è favorire  la continuità  di  cura,  permettendo   un rapido inquadramento dell’assistito al momento del primo contatto con servizi sanitari che non ne hanno conoscenza (fermo restando il proprio diritto di opposizione di cui si approfondirà meglio sotto).

Il “taccuino personale dell’assistito”

Altro elemento che alimenta il fascicolo è il “taccuino personale dell’assistito”, una sezione riservata del FSE all’interno della quale esclusivamente l’assistito, o un  suo delegato, possono inserire, modificare ed eliminare dati, anche generati dai dispositivi medici e/o dispositivi indossabili (wearable), e documenti  personali  relativi ai propri percorsi di cura. Tali informazioni non sono  naturalmente oggetto di certificazione da parte di sanitari e per questo motivo sono chiaramente distinguibili rispetto a quelle che compongono il FSE di rilevanza per i sanitari. In altri termini, si tratta di informazioni che il cittadino può aggiungere per fornire ulteriore contesto e informazioni generali.

I dati soggetti a maggiore tutela dell’anonimato

Il FSE può contenere infine i dati soggetti a maggiore tutela dell’anonimato, quali le eventuali informazioni inserite nel fascicolo in merito alla sieropositività, alle interruzioni di gravidanza, nonché nei casi in cui i soggetti facciano uso delle sostanze psicotrope o alcol. Questi dati sono esclusivamente visibili all’assistito, e solo l’assistito può decidere in merito alla relativa visibilità a terzo o meno. Peraltro, i soggetti terzi che erogano la prestazione possono avervi accesso solo dietro esplicito e informato consenso.

I dati di cui sopra vengono in genere alimentati direttamente dalle aziende sanitarie locali, strutture sanitarie pubbliche e accreditate, strutture autorizzate, professionisti sanitari, e dall’assistito limitatamente al cd. taccuino personale.

Titolari del trattamento, consenso e diritto di oscuramento

Dal punto di vista della protezione dei dati personali, il decreto ministeriale disciplina un articolato sistema che individua, in base alle finalità perseguite, i principali titolari del trattamento dei dati contenuti nel fascicolo sanitario. In particolare:

  • Per le finalità di cura, i dati sono trattati secondo livelli di accesso differenziati, a seconda del tipo di servizio di volta in volta svolto (sul punto, l’Allegato A contiene il riferimento ai dati cui ciascun soggetto può di volta in volta accedere). In generale, i titolari del trattamento principalmente individuati sono i soggetti rientranti nel SSN e dei servizi socio-sanitari regionali, così come gli esercenti le professioni sanitarie che hanno in cura l’assistito o gli prestano assistenza sanitaria (e.g. medici di medicina generale, pediatri, personale infermieristico, etc.).
  • Per le finalità di prevenzione, i titolari del trattamento principalmente individuati sono i soggetti del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali della regione di assistenza, così come gli esercenti le professioni sanitarie che hanno in cura l’assistito o gli prestano assistenza sanitaria. Vengono annoverate, poi, principalmente, le Regioni (tramite gli uffici competenti in materia di prevenzione) e il Ministero della salute per le finalità di prevenzione.
  • Per le finalità di profilassi internazionale, il titolare del trattamento è il Ministero della salute, attraverso la Direzione Generale competente in materia di profilassi internazionale. Il Ministero opera come Centro nazionale italiano per il Regolamento Sanitario Internazionale (RSI). Il titolare del Portale nazionale FSE gestisce l’identificazione e l’autenticazione informatica del personale del Ministero che accede al FSE per queste finalità.

Un modello di informativa unico

Ai sensi dell’articolo 7 del decreto ministeriale, il Ministero della salute, le regioni e le province  autonome, devono fornire idonea informativa agli interessati che espliciti i trattamenti dei dati del FSE.

Sul punto, come previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il Ministero della salute, di concerto con le regioni e province autonome, ha predisposto un modello di informativa unico al fine di assicurare l’omogeneità delle informazioni su tutto il territorio nazionale – modello di informativa che, come si è espresso il Garante in una sua recente nota, non è pedissequamente applicato dalle Regioni, le quali hanno speso predisposto modelli di informativa diversi rispetto al modello standard predisposto dal dicastero della salute.

Il consenso all’accesso al FSE

Inoltre, come accennato sopra, l’accesso al FSE da parte soggetti del SSN e dei  servizi sociosanitari regionali  nonché’ agli  esercenti le professioni sanitarie che lo prendono in cura, può avvenire sulla base del consenso dell’interessato (fermo restando i livelli differenziati di volta in volta stabiliti), che deve essere esplicito nel caso di dati di categoria particolare, e disgiunto, nel caso in cui venga prestato per le finalità di prevenzione. L’unica deroga alla prestazione del consenso è prevista nel caso in cui il soggetto sia incapace di esprimerlo e l’accesso sia dovuto a ragioni di urgenza indifferibile (ma in tal caso non è comunque possibile accedere ai dati di cui l’interessato ha richiesto l’oscuramento).

I diritti dell’assistito in relazione al proprio FSE

Centrale, dunque, nell’architrave normativa del FSE 2.0 è l’articolo 9 del decreto ministeriale che illustra i diritti dell’assistito in relazione al proprio FSE. Fermo restando la possibilità di esercitare il diritto di accesso, di integrazione, rettifica, e aggiornamento, il decreto ministeriale prevede infatti un diritto di oscuramento, che consente all’assistito di oscurare dati e documenti specifici presenti nel proprio FSE. L’oscuramento può essere richiesto direttamente al soggetto che eroga la prestazione sanitaria, al momento dell’erogazione stessa, prima dell’inserimento nel FSE,  oppure in qualsiasi momento successivo tramite specifica istanza. E’ importante notare che l’oscuramento successivo all’alimentazione del FSE non impedisce che le informazioni oscurate siano state utilizzate in precedenza per la creazione di altri documenti (come, ad esempio, il profilo sanitario sintetico).

Le misure di sicurezza per proteggere i dati nel FSE 2.0

Da ultimo, l’articolo 25 del decreto dettaglia le misure di sicurezza da adottare per proteggere i dati nel FSE 2.0. Tra queste misure figurano l’accesso con identità digitali come SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica), sistemi di autorizzazione basati su ruolo e tracciamento accessi, e la cifratura dei dati sensibili e procedure di pseudonimizzazione.

Le criticità riscontrate dal Garante Privacy nell’attuazione del decreto

In merito all’implementazione del FSE 2.0., il Garante ha recentemente espresso preoccupazioni e avviato procedimenti di natura correttiva e sanzionatoria nei confronti di 18 regioni e nei confronti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A detta del Garante, infatti, vi sarebbe una disomogeneità nell’attuazione della riforma FSE 2.0 sul territorio nazionale e alcune regioni offrirebbero maggiori tutele rispetto ad altre, soprattutto in tema di esercizio dei diritti in materia di accesso, rettifica e oscuramento, nonché per quanto riguarda le misure di sicurezza implementate da ciascuna regione. Così facendo, si sarebbe venuta a creare una situazione di disparità capace di portare a discriminazioni tra i pazienti di diverse aree geografiche. Il Garante ha così provveduto a inviare una segnalazione formale al Governo e al Ministero della salute, sottolineando la necessità di un intervento volto a uniformare l’attuazione del FSE 2.0 su tutto il territorio nazionale.

Il diritto di opposizione per i dati antecedenti al 18 maggio 2020

Come a molti noto alla luce del risalto dato dalla stampa all’argomento, il nuovo quadro normativo ha previsto una l’alimentazione automatica del FSE con i dati digitali delle prestazioni erogate dal SSN fino al 18 maggio 2020. Tuttavia, è stato altresì previsto un diritto di opposizione dall’alimentazione dei dati che è scaduto il 30 giugno 2024 (secondo i dati forniti dal Dipartimento per la trasformazione digitale circa 284mila italiani si sarebbero opposti al trasferimento dei dati nel FSE a tale data). Diversamente, per i dati erogati al di fuori del SSN sino al 18 maggio 2020, l’alimentazione è stata rimessa all’iniziativa del cittadino. Viceversa, per i dati delle prestazioni erogate al di fuori del SSN fino al 18 maggio 2020, gli stessi potranno essere inseriti nel FSE solo su iniziativa del cittadino, attraverso il cd. taccuino personale (Art. 27, comma 3). Da ultimo, l’alimentazione del FSE con i dati delle prestazioni erogate al di fuori del SSN partirà dal 19 maggio 2020 (Art. 27, comma 4).

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 4