Dal primo febbraio 2022 fino al 15 giugno si è imposto l’obbligo vaccinale per gli over 50 non vaccinati; con una sanzione di 100 euro. Ridicola per alcuni, meno per altri.
Fatto sta che al 20 febbraio ancora non ci sono state sanzioni per un nodo privacy da sciogliere (come vedremo più avanti).
Dalla stessa data occorre essere muniti di Green pass per accedere ad alcuni uffici pubblici, alle poste, nelle banche e nei negozi che vendono generi non essenziali.
Affrontiamo di seguito i vari aspetti e le possibili implicazioni sul piano giuridico-fiscale.
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Obbligo vaccinale over 50, come funziona
Fino al 15 giugno c’è un obbligo vaccinale per gli over 50 con una sanzione di 100 euro. Un decreto di marzo chiarisce che fino al 31 marzo c’è anche divieto ad accedere ai posti di lavoro, mentre dal primo aprile al 15 giugno potranno farlo con green pass base.
L’eccezione dei sanitari ed Rsa
Tutti i sanitari e personale rsa di qualunque età (non solo over 50) hanno fino al 31 dicembre 2022 sia obbligo vaccinale sia divieto di lavorare (sospensione senza stipendio); a meno che non risultino guariti al covid, nel quale caso potranno tornare al lavoro.
Sanzione a over 50 no vax: quando scatta
La sanzione di 100 euro scatta in particolare a chi non è in regola con la vaccinazione secondo i tempi dettati dal green pass.
Ossia quindi chi non si è mai vaccinato ma anche chi non ha fatto la seconda o la terza dose nei tempi necessari per non fare scadere il green pass.
Entro quando va pagata la sanzione di 100 euro
La sanzione va pagata entro 180 giorni. Ha le stesse caratteristiche di una sanzione amministrativa per divieto di sosta.
Che succede se non si paga
A chi non paga la sanzione arriverà una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Fino a quando dura l’obbligo vaccinale
L’obbligo dura per legge al 15 giugno 2022; ma per i sanitari e rsa arriva al 31 dicembre 2022.
Ritorno al lavoro dei no vax scuola, forze dell’ordine, over 50: aprile
Dal primo aprile i no vax soggetti all’obbligo potranno quindi tornare a lavorare (ma i docenti dovranno essere assegnati ad altre mansioni): personale scolastico, forze dell’ordine, over 50.
L’obbligo di vaccinazione per gli over 50, la finalità giuridica
Secondo le ultime norme di cui al D.L. 1/22 è previsto, in sostanza, l’obbligo di vaccinazione per tutti gli over 50 (comprensivi di coloro che compiranno 50 anni entro metà giugno 2022).
Se volessimo analizzare la finalità giuridica di tale obbligo, ci accorgeremmo fin da subito che essa non parrebbe tanto in linea di conformità con gli scopi politici esplicitamente dichiarati: “impedire e/o ridurre i ricoveri attesa la fragilità del sistema sanitario nazionale”. Spieghiamone il perché.
La ratio del primo articolo del citato DL è sempre la stessa: prevenire dal contagio i pazienti ed i soggetti fragili/vulnerabili.
Obbligo vaccinale: compatibilità con l’impianto costituzionale (art. 32)
Partiamo con il dire che non appare affatto chiaro quali siano le condizioni di sicurezza nelle erogazioni di prestazione di cura e assistenza.
Tale affermazione, a ben vedere, aveva ragioni di buon senso con riferimento ai medici o paramedici, e non tout court.
Non possiamo dire lo stesso, invece, se tale obbligo lo sussumiamo con riferimento al personale over 50 (non sanitario) che normalmente popola o gli uffici privati o pubblici, e nelle fabbriche allorché riferita all’obbligo vaccinale per essi introdotto.
Senza addentrarci su queste questioni sul filo della costituzione, ci limitiamo a rammentare che la ratio dell’obbligo vaccinale potrebbe apparire opinabile anche alla luce dell’art. 32 della Costituzione e della consolidata giurisprudenza costituzionale in materia.
In più occasioni, infatti, la Corte ha avuto modo di precisare che la legge impositiva di un trattamento sanitario non sia astrattamente incompatibile con l’impianto costituzionale di cui al citato articolo (32) purché:
- il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo status di salute degli altri;
- se previsto che lo stesso trattamento non incida negativamente sullo status di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze «… normali e, pertanto, tollerabili»;
- qualora, nell’ipotesi di un ulteriore danno, sia comunque prevista la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla tutela risarcitoria.
Ne discende, dunque che l’obbligo vaccinale sia senz’altro «legittimo solo qualora oltre a proteggere dalla patologia o decesso il soggetto obbligato, esso sia, mediante la vaccinazione del singolo, soprattutto finalizzato a proteggere dal contagio i soggetti terzi e ciò a tutela dell’interesse collettivo in questo caso prevalente su quello individuale come previsto dall’art. 32 Cost».
Il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale, la sanzione da 100 euro
Il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale determina la sanzione amministrativa di 100 euro. Introduciamo il tema partendo dal dato normativo testuale.
L’art. 4 sexies
All’art. 1 del D.L. 1/22 leggiamo testualmente
Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie)
«1. In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:
a) soggetti che alla data del 1°febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; b) soggetti che a decorrere dal 1°febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1°febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter.
3. L’irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonchè su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalità di cui al presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall’Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi dell’art. 3, comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonchè al trattamento dei dati relativi agli esenti acquisiti secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all’Agenzia delle entrate-Riscossione dell’avvenuta presentazione di tale comunicazione.
5. L’Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l’interessato, un’attestazione relativa alla insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi di cui al comma 4.
6. L’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l’Azienda sanitaria locale competente non confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale, ovvero l’impossibilità di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 7. ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell’avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e l’Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata.
8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a cura dell’Agenzia delle entrate Riscossione ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all’articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».
La sanzione da 100 euro, come si applica
Veniamo alla sanzione di 100 euro, irrogata nel caso di violazione degli obblighi vaccinali. Questa sarà disposta dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate come vedremo poco più oltre la quale, a conclusione dell’istruttoria, notificherà un avviso di addebito immediatamente esecutivo.
Chi può essere colpito dalla sanzione
Vengono colpiti dalla sanzione pecuniaria tutti quei soggetti che al 1° febbraio 2022 o non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario nei tempi stabiliti dal D.L. n. 26/2021, ovvero coloro che dal 1° febbraio 2022 non hanno effettuato la dose di richiamo cd booster, entro il termine di validità del Green pass.
Com’è la sanzione di 100 euro a chi non si vaccina e come si applica
Oltre a quei tratti principali già sopra delineati la sanzione avrà le seguenti caratteristiche:
- di tipo amministrativo;
- a cura del ministero della Salute viene predisposto l’elenco dei soggetti da sanzionare;
- tale elenco sarà ricavato incrociando i dati delle anagrafi con quelli generati dalla campagna vaccinale (sistema Tessera Sanitaria e anagrafe vaccinale nazionale), parrebbe che i soggetti esenti siano automaticamente espunti dall’elenco;
- lo stesso elenco una volta formato, verrà trasmesso all’Ade;
- i soggetti sanzionati potranno decidere se pagare ovvero proporre ricorso entro 10 giorni.
La sanzione dei 100 euro, cosa fare se/quando e come ricorrere
L’art. 1 del D.L. 1/2022 prevede che, lo ribadiamo, la sanzione una tantum sia irrogata ai «…soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del ministero della Salute; soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi».
La sanzione arriverà a casa
La sanzione (dei 100,00 €) arriverà direttamente a casa, grazie ad un’elaborazione di dati tra, verosimilmente, banche dati.
I vari step dell’iter sanzionatorio
Il ministero della Salute comunica al servizio di Riscossione dell’Ade l’elenco dei soggetti inadempienti al fine di avviare la procedura sanzionatoria.
I soggetti destinatari (over 50 no vax) potranno presentare nel termine perentorio di dieci (10) giorni dalla ricezione della sanzione amministrativa una comunicazione all’ASL territorialmente competente, contenente l’eventuale certificazione o di differimento o di esenzione (medica) dall’obbligo vaccinale.
L’eventuale contraddittorio
La norma prevede l’instaurazione di un eventuale contraddittorio tra le parti:
- da un lato, contravventori avranno il termine perentorio di dieci (10) giorni per contestare la comunicazione inviata dall’Ade trasmettendo alle Asl, e dandone comunicazione all’Ade, una certificazione attestante l’insussistenza dell’obbligo vaccinale, ovvero, motivando le presunte ragioni che ne potrebbero giustificare il differimento;
- dall’altro, le ASL avranno pari termine di dieci (10) giorni – anche esso perentorio – per verificare la concretezza delle certificazioni prodotte ed eventualmente comunicare all’agente della riscossione circa la ragionevolezza delle stesse. L’avviso di addebito verrà notificato con le stesse modalità della cartella di pagamento, ovvero, con raccomandata o a mezzo PEC.
Esimente
L’obbligo vaccinale per gli over 50 (no vax) non sussiste allorché «in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del ministero della Salute in materia di esenzione dalle vaccinazioni anti Sars-Cov-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita».
Precisiamo ancora che chi viene contagiato dal Covid-19 ha di default un differimento dell’obbligo vaccinale «…fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del ministero della Salute», come per legge (D.L. 1/22).
Green pass, ecco le novità di febbraio, aprile, maggio, giugno
Il Green pass ha un’agenda fitta e piena di scadenze.
Da quando
Che cosa
Dal 1° febbraio 2022
- chi ha fatto la seconda dose entro il mese di luglio 2021 avrà ricevuto dal ministero della Salute una comunicazione di avviso scadenza del Green in considerazione della ulteriore riduzione da nove a sei mesi della sua validità ottenuto per vaccinazione o per guarigione post vaccinazione in forza dell’art. 3 del D.L. 221/2021;
- fino al 31 marzo 2022 (fine dello stato di emergenza) occorrerà possedere ed esibire su richiesta il Green pass base (ottenibile anche solo con tampone negativo) per entrare nei pubblici uffici nonché negli uffici postali, bancari e finanziari, (come, tra gli altri, in INPS per ritirare ad esempio la pensione) nonché per accedere alle attività commerciali non essenziali (art. 3 D.L. 1/22);
- scatta la sanzione dei 100 € per gli over 50 non (ancora) vaccinati.
Dal 15 febbraio 2022
- Dal 15 febbraio per i lavoratori pubblici e privati over 50 scatta l’obbligo del possesso di Green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro; finisce il 30 aprile, dal primo maggio basta il green pass base.
- fino al 28 febbraio 2022, restano validi i certificati di esenzione per i minori di 12 anni e per coloro in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri ministeriali, come da circolare emanata dal ministero della Salute, del 25 gennaio 2022, n. 5125.
Gli altri obblighi vaccinali: sanitari, personale scolastico, forze dell’ordine
I primi ad avere un obbligo a vaccinarsi sono stati i sanitari (medici, infermieri, farmacisti). Dopo si sono aggiunti:
- personale amministrativo della sanità
- docenti e personale amministrativo della scuola
- militari, forze di polizia e dell’ordine (compresa la polizia penitenziaria, vigili del fuoco),
- personale del soccorso pubblico.
L’eventuale ricorso e possibili rimedi
Ulteriori indicazioni sull’iter sanzionatorio (per i non vaccinati over 50) le troviamo nell’art.1 del D.L n. 1/2022 a monte del quale sarà competenza del Giudice di Pace dirimere eventuali controversie e attribuire, per l’effetto, la rappresentanza processuale dell’Ade, all’Avvocatura dello Stato.
Quindi, in definitiva e ricapitolando, senza prendere posizione alcuna né men che meno volendo fornire consigli se proporre o meno ricorso, un dato è certo: se non si effettua il pagamento nei 180 giorni, potrebbe sì arrivare una cartella da parte dell’Ade sezione Riscossione (ex Equitalia), ma non è detto che quando sarà, sia ancora in vigore l’obbligo ponendosi a quel punto, in assenza di una chiara e precisa, ad oggi, normativa transitoria, il problema della sussistenza o fondatezza della pretesa.
Senza contare che stiamo parlando, per il momento, di un decreto-legge non ancora convertito né in fase di conversione in legge, con la conseguenza che lo stesso potrebbe finanche decadere, e intendiamoci questa non è un’ipotesi remota vista la linea, oseremmo dire di controtendenza che sta approntando il Governo.
L’escalation normativa
Ripercorriamo ora le singole tappe e i macro-eventi normativi che ci hanno visti se non protagonisti i primi coinvolti, in quanto cittadini osservanti le leggi dello Stato. Pensiamo che questo possa essere utile per cercare di trovare il bandolo di questa matassa di fonti legislative che ci accompagna ormai da quasi due anni. Le norme che regolamentano il Green pass si sono infatti succedute rapidamente e, talora, anche in modo poco armonioso.
Riteniamo opportuno soffermarci, sin da subito, sui molteplici passaggi che hanno condotto all’introduzione dell’obbligo vaccinale nel nostro ordinamento, per alcuni come detto. La platea dei soggetti coinvolti è andata gradualmente aumentando, partendo da quelle categorie più a rischio, come i sanitari per poi passare al personale scolastico e, con il D.L. 1/2022, è evidente che l’estensione a tutti o quasi sia ormai questione di poco tempo, forse.
Ma prima di capitolare nell’ultimo decreto-legge giunto nel periodo ancora natalizio, vediamo come:
- già con il D.L. 44/2021 si fa strada, per la prima volta, l’obbligo di vaccinazione richiamando l’art. 4 del citato decreto con il quale veniva disposto appunto «…l’obbligo vaccinale verso tutti gli “esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali»;
- con il successivo D.L. 122/2021 l’obbligo di vaccinazione è stato esteso anche ai lavoratori delle strutture sanitarie e socioassistenziali, a prescindere dal tipo di attività lavorativa dai medesimi svolta;
- seguiva quindi il D.L. 172/202l obbligo vaccinale veniva ulteriormente esteso al personale scolastico, del comparto della difesa, della sicurezza, del soccorso pubblico e della polizia; nonché al personale operante, a qualsiasi titolo, all’interno degli istituti penitenziari.
In pratica, una sostanziale progressione normativa verso l’estensione dell’obbligo vaccinale ad una pletora di categorie per approdare con l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50.
Il ruolo dell’Agenzia dell’Entrate (Ade)
È importante dire che la sanzione dei 100 non verrà irrogata per strada, ma arriverà direttamente a casa, con una cartella dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Per quanto, a una prima ricerca non compaia alcunché sul sito dell’Ade, è certo che sulla base di quanto previsto dal DL 1/22 la sanzione di 100 euro è irrogata dal ministero della Salute per il tramite il servizio Riscossione dell’Agenzia delle entrate. L’Agenzia dovrà comminare la sanzione in base agli elenchi ministeriali periodicamente predisposti «anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema tessera sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale vaccinati per Covid-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della Salute al medesimo sistema e, ove disponibile, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione».
Le sanzioni scatteranno quindi attraverso un sistema di incrocio di banche dati a opera dell’Ade.
Il problema della verifica automatica degli over 50 sine vax
Richiamando quanto altri prima di noi si sono interrogati sul tema, resta oscura la motivazione per la quale sia stato demandato proprio all’Ade un compito del genere che altri soggetti (ministero della salute, i comuni, le regioni, le autorità sanitarie locali, ecc.) avrebbero potuto benissimo svolgere, disponendo già di tutti gli strumenti necessari oltre alle piene competenze e attribuzioni occorrenti al fine di gestire l’introduzione di tale obbligo vaccinale.
La privacy nelle sanzioni per gli over 50
A fronte di un presunto “contraddittorio” tra le parti per gli inadempienti da trasmettere all’ASL competente, in ordine all’eventuale certificazione relativa al differimento o esenzione dell’obbligo vaccinale, si evince che occorra individuare il soggetto ideale a trattare i dati.
Tale considerazione peraltro fa il pari con il principio di minimizzazione dei dati (art 5 GDPR), che consiste nella esigenza di utilizzare unicamente dati adeguati, pertinenti e necessari rispetto alle finalità per le quali vanno trattati. Orbene, estendere la possibilità ad una platea di soggetti non meglio definiti, porterebbe alla violazione di detto principio fondamentale.
Tecnicamente, ogni ente pubblico è tenuto ad operare nell’ambito delle funzioni attribuite dalla legge al fine di «…svolgere i trattamenti necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui l’ente sia investito, in qualità di titolare del trattamento». Il dovere dell’Ente diventa ancora più gravoso legittimando il trattamento unicamente se necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, nel senso di proporzionato alla finalità perseguita.
Il salto da “interesse pubblico” ad un “interesse pubblico rilevante” è essenziale per determinare la legittimità del trattamento e implica, per conseguenza, l’applicazione di alcune norme di cui agli artt. 2 ter e 2-sexies del rinnovellato Codice Privacy.
Quest’ultimo, rammentiamo che è stato modificato con il “decreto capienze” (D.L. 139/2021) il quale, in buona sostanza ha introdotto la possibilità di legittimare alcuni particolari trattamenti anche con un semplice atto amministrativo anziché con una legge. Tale modifica è da leggersi, come autorevoli pensatori ed esperti, sia rischiosa che insidiosa stigmatizzandola come “un grave errore” citando alcuni esponenti del Garante presenti durante le audizioni.
Nessuna sanzione ancora: discussione con il Garante privacy
Ad oggi (20 febbraio) proprio le questioni privacy hanno fatto sì che non siano state ancora erogate sanzioni, a nessuno.
In corso infatti un tavolo tra Garante Privacy, Sogei (società tecnica del ministero delle finanze), ministero della Salute per valutare se in effetti questi dati dei non vaccinati possono circolare e si possa quindi fare un loro elenco a questi fini sanzionatori.
Conclusioni
Da ultimo, avanziamo eventuali problemi di disparità di trattamento di natura sanzionatoria tra medesimi soggetti obbligati, poiché in aggiunta alla sanzione dei 100 euro per gli over 50, i lavoratori senior nella fascia di età compresa tra i 50anni e i 67anni privi di vaccino, attese le ulteriori restrizioni normative legate al Green pass al lavoro, si troveranno ad essere ulteriormente sanzionati con la sospensione dalla propria attività lavorativa nonché dalla retribuzione, con tutto ciò che ne consegue.