L’innovazione tecnologica e digitale sta dando un deciso contributo al settore della sanità. Sono sempre di più gli investimenti e gli sforzi tecnologici che si occupano di questo settore: nuove soluzioni digitali eHealth migliorano l’accesso all’assistenza e la qualità delle cure, aumentando anche l’efficienza complessiva della sanità. Tuttavia, bisogna tenere in considerazione che la commercializzazione di questi software a uso medico è regolamentata dalla Medical Device Regulation (Regolamento 2017/745, o MDR), in sostituzione della precedente Medical Device Directive (MDD).
Questo nuovo quadro legale stabilisce la procedura e i requisiti che un dispositivo medico – quindi anche un software – deve soddisfare per ottenere il marchio CE e poter essere immesso nel mercato europeo. Fra di essi, uno dei passaggi più importanti e complessi è la cosiddetta “indagine clinica”: un aspetto trattato estensivamente dall’Art. 62 fino all’Art. 82 della MDR.
Cosa sono i software di uso medico
Preliminarmente, bisogna ricordare che i software di uso medico (chiamati dentro MDR come “medical device software” o “MDSW”) sono pienamente considerabili come dispositivi medici. Ma in base al loro rischio vengono classificati in maniera differente. In base alla Regola 11 dell’ANNEX VIII di MDR le classi di rischio sono quattro e sono in ordine crescente
• I;
• IIa;
• IIb;
• III.
In base alla classe di rischio i software a uso medico devono superare procedure di certificazione differenti.
Per esempio, tutti MDSW devono formare una documentazione inclusiva di una “valutazione clinica” sul dispositivo (Art. 10, MDR) da sottoporre all’esame di un organismo autorizzato (“notified body”) per poter ottenere il marchio CE. Da questo passaggio è esentata la classe di rischio I, per la quale vige un iter più semplice che coinvolge un processo di autocertificazione. In questo contesto, l’indagine clinica è una parte sostanziale del più ampio processo di valutazione clinica.
Per più dettagli sulla classificazione del rischio di un software a uso medico si rimanda a un altro contributo.
Cos’è un’indagine clinica
Abbiamo stabilito che una indagine clinica è una parte importante della valutazione clinica da presentare ai “notified body”, ma in cosa consiste praticamente? Essa viene definita all’interno di MDR come “qualsiasi indagine sistematica cui partecipano uno o più soggetti umani, volta a valutare la sicurezza o le prestazioni di un dispositivo” (Art. 2(45), MDR). Questa indagine prevede il coinvolgimento individui nei test, pertanto è sottoposta a rigidi requisiti per garantire la loro sicurezza e i loro diritti.
Queste procedure e misure di sicurezza sono simili a quelle prescritte dalla Clinical Trial Regulation (Regolamento 2014/536 o CTR) in caso di trial clinico (“clinical trial”). Per esempio, in entrambe le normative ci sono disposizioni simili sulla garanzia del “consenso informato” degli individui coinvolti nei test.
A tal riguardo va ricordato che il “consenso informato” alla ricerca contenuto in CTR e MDR differisce dal consenso al trattamento dei dati personali del GDPR. Il primo è uno standard etico obbligatorio derivata dall’esperienza sulla ricerca su umani. La seconda è una base legale per rendere lecito il trattamento di dati personali. Questi due aspetti sono soddisfatti da requisiti e formulari non coincidenti.
Prima che sia possibile eseguire una indagine clinica, lo sponsor deve definire il protocollo e i requisiti etici della ricerca. Successivamente, deve presentare il progetto di ricerca al comitato etico competente per ottenere l’assenso. Solo allora può cominciare i test. Questi passaggi possono prendere molto tempo e risorse, pertanto gli sviluppatori ne devono essere debitamente consapevoli. In caso contrario si rischia di ritardare la commercializzazione della soluzione, o persino il non poter raggiungere la piena compliance con MDR.
Quando va eseguita una indagine clinica
Va sottolineato che una indagine clinica può essere eseguita non solo per ottenere il marchio CE, ma anche come parte di un “post-market clinical follow up” (PMCF) o come prescritto dell’Art.82. Quindi, rispettivamente:
Art. 62 : Questa norma copre le indagini eseguite per dimostrare la conformità con la normativa della MDR. In base alla natura del dispositivo e al suo livello di rischio questa procedura può essere obbligatoria. Dispositivi già presenti nel mercato e supportati da una solida letteratura scientifica possono evitare questo passaggio.
• Art. 74 : Questo articolo si occupa di fornire la disciplina per I dispositive che possiedono già il marchio CE e che vengono utilizzati all’interno dello scopo certificato (“intended purpose”). Questa normative si occupa pertanto delle indagini cliniche all’interno di quella che nella MDR viene definita come “post-market surveillance”.
• Art. 82 : Infine, questo articolo ha uno spazio residuali per tutte le casistiche che non sono collegate alle due situazioni predette. Gli Stati membri possono prescrivere norme applicabili a dette indagini, in base a quanto ritenuto opportuno in sede nazionale.
Le linee guida MDCG 2021-08 sulla notifica delle indagini cliniche
Per i primi due casi, la documentazione da fornire è elencata nel capitolo II dell’Allegato XV della MDR.
In aggiunta, le linee guida MDCG 2021-08 sulla notifica delle indagini cliniche forniscono modelli creati per supportare e facilitare il processo di sottomissione di una indagine clinica. Si sottolinea anche che le linee guida MDCG 2021-6 suggeriscono di visitare il sito web dell’autorità competente nel Paese in cui si svolgerà l’indagine clinica, per controllare che non ci siano requisiti su base nazionale ulteriori da soddisfare, oltre a quelli prescritti dalla MDR. Non è altrettanto facile fornire linee guida sul terzo caso (Art. 82), poiché è una casistica strettamente collegata alla normativa nazionale. Infatti, in quest’ultimo caso MDR stabilisce solo delle garanzie minime.
Il database europeo EUDAMED
Un altro requisito da considerare è che gli Stati Membri sono tenuti a registrare digitalmente le indagini cliniche. A questo punto il sistema assegnerà un CIV-ID, un corrispondente identificativo di tracciamento. Una volta ottenuto questo identificativo si può sottoporre la richiesta di condurre una indagine clinica, unitamente alla documentazione prescritta dall’Allegato XV della MDR.
Ma anche questo aspetto sta per essere innovato. La Commissione Europea sta sviluppando EUDAMED, un database europeo per il tracciamento dei dispositivi medici. Tuttavia, al momento, non tutti i moduli di questo database sono operative. In particolare, al momento della scrittura di questo articolo, la sezione che si occupa di registrare le indagini cliniche non è stata ancora ultimata e pertanto la sua applicazione verrà ritardata (Considerando 6, Regolamento 2024/1860).
Come la Medical Device Regulation sta innovando il settore della ricerca clinica
Negli ultimi anni l’Unione Europea si è preoccupata di tutelare il mercato unico varando una molteplicità di strumenti legislativi. Fra di essi è nota la Medical Device Regulation (MDR), che si occupa di normare la procedura attraverso la quale un dispositivo medico può essere immesso nel mercato europeo. Quello che è meno noto è come questo strumento legale stia innovando anche il settore della ricerca clinica e la relativa infrastruttura di collegamento. I ricercatori e gli sviluppatori devono acquisire in futuro le competenze necessarie per poter sfruttare al meglio le opportunità e le prescrizioni derivanti da MDR.
Questo breve approfondimento è parte di una ricerca eseguita da CyberEthicsLab. nel programma di ricerca e innovazione COMFORTage Horizon Europe dell’Unione Europea e nell’ambito dell’accordo di sovvenzione n. 101137301.