Per quanto riguarda la scuola, l’ultimo decreto in materia di Covid, prevede nuove e diverse misure in merito alla gestione dei casi di positività, mantiene fermo l’obbligo vaccinale, ma introduce una novità e non da poco per i docenti no vax: non saranno più sospesi dal primo aprile, ma non potranno insegnare.
Controllo dei Green pass a scuola: come avvengono e le regole privacy
Decreto Covid, il DL 24/22 sul fronte scuola
Illustriamo dunque brevemente le svariate novità previste per la scuola nel DL 24/22.
Gestione dei casi di positività
Come da comunicato stampa del Governo, leggiamo che le regole del gioco variano a seconda che si tratti di:
- Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
- Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
- Isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
- Personale Covid
Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.
Decreto di fine Covid, stop alla sospensione dei docenti no vax
Dal 1° aprile, grazie all’ultimo decreto Covid, i docenti no vax non saranno più sospesi (né sospendibili) dal lavoro. In pratica, avranno diritto allo stipendio, ma non potranno ancora tornare in classe. Verranno quindi sostituiti dai supplenti fino al termine delle lezioni, venendo invece adibiti temporaneamente ad altre mansioni.
L’obbligo vaccinale per il personale docente, fino al 15 giugno
L’obbligo vaccinale per il personale docente, ivi compresa la terza dose, resta in vigore fino al 15 giugno 2022, termine delle lezioni.
Il personale che non ancora vaccinato e/o che non intende affatto vaccinarsi, e quindi non sarà in grado di esibire il certificato verde rafforzato e quindi di regolarità vaccinale. I controlli continueranno, saranno fatti entrare, ma non in classe.
In sostanza, differentemente da quanto accade oggi, questi non saranno più sospesi dal servizio, restando a disposizione per attività di mero supporto alla didattica. Non potranno invece insegnare.
Il fatto che, però, siano adibiti ad altre funzioni, fa si che vengano pagati regolarmente.
Alcuni dati
Secondo alcuni dati estrapolati presuntivamente da una “relazione tecnica”, parrebbe che la platea dei docenti (ancora) non vaccinati ammonti a 3.812. Di questi, 2.677 sarebbero di ruolo e 1.135 non di ruolo.
Agli oneri derivanti per le supplenze, l’art. 8 del DL 24/22 precisa che, «pari a euro 29.207.391 per l’anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 […] e, quanto a 14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
Decreto di fine Covid e i nuovi paletti per la DAD
Ancora, nel comparto scuola, il DL 24/22 stabilisce anche nuovi requisiti per la didattica a distanza.
Andranno in DaD solo gli studenti positivi, sempre che le condizioni di salute lo consentano.
In presenza di almeno quattro (4) casi di positività in classe, le attività proseguiranno in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei (6) anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci (10) giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
Se sintomatici, gli studenti dovranno effettuare un test antigenico (anche rapido) o molecolare. Qualora si permanga sintomatici, occorre ripetere il test dopo cinque (5) giorni dalla data dell’ultimo contatto.
Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni/gare sportive.
Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche esibendo il Green pass base (vaccinazione, guarigione o test). Tuttavia, per un ritorno alla normalità bisognerà aspettare il prossimo anno scolastico.