A fronte di un quadro epidemiologico attualmente sotto controllo dal punto di vista sanitario, continua ad aggravarsi la “pandemia normativa” che ruota intorno al green pass. Da strumento nato per favorire gli spostamenti e l’accesso a un numero sempre maggiore di attività e servizi, a lasciapassare indispensabile per lavorare. Il tutto, attraverso una continua stratificazione di regole concentrate in pochi mesi.
L’estensione dell’obbligo di green pass nell’ambito lavorativo
L’ultimo capitolo dell’impiego delle “Certificazioni verdi Covid-19” (green pass), introdotte con l’art. 9 del decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52 (ora convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 2021, n. 87), ne prevede l’utilizzo quale condizione imprescindibile per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché agli uffici giudiziari, nel periodo compreso tra lo scorso 15 ottobre e il 31 dicembre 2021, attuale termine dello stato di emergenza.
L’obbligo di green pass di cui agli articoli 9-quinquies e 9-septies del D.L. 52/2021 (inseriti dal recente D.L. 127/2021) per il settore – rispettivamente – pubblico e privato, è frutto di una previsione ad ampio spettro che abbraccia tutti i lavoratori, siano essi personale delle amministrazioni pubbliche, piuttosto che soggetti che prestano la propria attività nel settore privato, con inclusione altresì di tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo un’attività lavorativa, di formazione o volontariato sulla base di contratti esterni.
Ciò nonostante, sono stati non pochi i dubbi interpretativi e i nodi critici emersi fin dalla pubblicazione delle bozze del provvedimento, soprattutto con riferimento all’applicabilità della norma ai lavoratori autonomi, solo in parte superati con l’ultimo aggiornamento delle FAQ del Governo.
Gli obblighi per i lavoratori autonomi
Le difficoltà – che in ragione della sede che ci ospita, esamineremo solo in parte – sono principalmente scaturite dal fatto che la norma sembra pensata ab origine più con riguardo al lavoro subordinato: concetti come quello di assenza ingiustificata, le sanzioni disciplinari, la sospensione (prevista per le imprese con meno di 15 dipendenti), così come quello dei controlli effettuati dal datore di lavoro, non sono infatti direttamente applicabili ai lavoratori autonomi.
In via incidentale, tuttavia, preme chiarire come sotto il profilo della sua portata applicativa i dubbi siano pochi: l’obbligo di certificazione riguarda tutti (con eccezione dei soggetti esentati dalla campagna vaccinale), dal momento che la norma lo prevede ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro da parte di tutti i soggetti che svolgono un’attività lavorativa[1], compresi tutti coloro che, a qualsiasi titolo prestano attività lavorativa, formativa o di volontariato, sulla base di contratti esterni.
Controlli dei lavoratori esterni: i paradossi applicativi
Pertanto, anche il professionista che presta la propria attività accedendo come “lavoratore esterno” nell’ente o nell’azienda cliente, ad esempio, dovrà essere munito di green pass ed esibirlo su richiesta. A ribadirlo – semmai ce ne fosse stato bisogno – sono le ultime FAQ pubblicate dal Governo, che alla domanda “chi controlla il libero professionista?”, chiariscono come “il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021”.
È proprio il tema del controllo a suggerire un primo paradosso applicativo. Occorre infatti considerare come, tanto per l’ambito pubblico quanto per quello privato, il controllo circa il rispetto dell’obbligo richiesto al datore di lavoro e ai suoi delegati, diventa “rafforzato” qualora l’accesso avvenga da parte di un lavoratore esterno, dato che la norma stabilisce come la verifica sia effettuata, in tal caso, anche dal rispettivo datore di lavoro. È di tutta evidenza come nell’esempio di un professionista, mancando un proprio datore di lavoro, il controllo esercitabile sarà soltanto quello svolto all’arrivo nei predetti luoghi.
Dunque, alla luce dell’obiettivo di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro che la norma intende raggiungere – almeno in linea teorica, viste le ulteriori criticità già accennate in un precedente intervento[2] – rende non poco perplessi la differente condizione che si viene a creare per cui se il lavoratore esterno è, ad esempio, il dipendente di un’azienda appaltatrice di servizi, occorre che sia sottoposto a un duplice controllo, mentre il professionista lavoratore autonomo no. Ciò che non cambia, invece, è la conseguenza nel caso in cui dovessero essere sorpresi all’interno della struttura sprovvisti della certificazione: per entrambi la sanzione va da 600 a 1.500 euro.
Verifiche dei dipendenti fuori sede
Sotto altro profilo, a margine, non si può sottacere peraltro come anche la stessa risposta fornita nelle FAQ, il cui obiettivo dovrebbe essere quello di dissipare i dubbi e non di confermarli, così per come è stata formulata non risulta di grande aiuto, riportandoci in un certo qual modo “alla casella di partenza”: il generico rinvio a (tutti) i “soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021” infatti, lascia invariato il meccanismo di un doppio controllo che, come detto, nel caso de quo risulta di fatto irrealizzabile.
Il caso del professionista che accede al proprio studio professionale
Sotto un diverso angolo prospettico, considerando ora l’ipotesi del professionista che accede al proprio studio professionale, appare ovvia la considerazione per cui anche questo soggetto sarà tenuto al possesso del green pass in virtù della ricordata formulazione ampia dell’art. 9-septies D.L. 52/2021, che prevede l’obbligo del green pass per “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato […] ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta”.
In questo caso, tuttavia, vengono meno sia l’attività di verifica (in ragione dell’ovvia considerazione per cui non avrebbe senso parlare di un controllo rivolto a sé stesso), sia gli adempimenti formali richiesti ai datori di lavoro a far data dallo scorso 15 ottobre.
Quest’ultimi, infatti, tanto in ambito pubblico che privato, sono tenuti tanto alla redazione di un piano che definisca le modalità operative delle attività di verifica, quanto a nominare e istruire[3] i soggetti delegati ai controlli, con sanzioni che, in caso di inottemperanza, vanno da 400 a 1.000 euro.
Sotto questo profilo, dunque, il lavoratore autonomo risulta avvantaggiato, posto che di tali attività non avrebbe senso parlare dal punto di vista meramente logico, ma altresì in ragione della portata letterale della norma, che nel richiederle fa esplicito riferimento al solo datore di lavoro.
Ipotesi diversa sarebbe quella per cui il professionista, all’interno del proprio studio, abbia assunto dei soggetti, suoi dipendenti, addetti ad esempio alla gestione amministrativa: in questo caso, in qualità di datore di lavoro, sarebbe tenuto al rispetto degli obblighi formali e di verifica sopra richiamati.
Peraltro, in questa circostanza l’applicazione in via analogica della risposta, contenuta nelle ultime FAQ del Governo, alla domanda su chi deve controllare “il titolare di un’azienda che opera al suo interno”, sembra essere opportunamente riferibile anche al caso in parola: così come “il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato [dal datore stesso, ndr] per i controlli all’interno dell’azienda” – con buona pace delle ovvie considerazioni in tema di squilibrio contrattuale tra datore e dipendente e, di riflesso, della risibile convinzione circa la concreta applicazione di tale linea interpretativa – in questo caso il professionista dovrebbe essere controllato dal soggetto da lui stesso delegato alle verifiche.
Altro chiarimento inserito nelle recenti FAQ è quello relativo al soggetto che svolge la propria attività lavorativa sempre in modalità agile (cosiddetto smart working), per il quale non è richiesto il possesso della certificazione: interpretazione che appare certamente corretta alla luce dello stesso dettato normativo, che riconduce l’obbligo alla finalità di accesso ai luoghi di lavoro, ma che tuttavia assume connotati paradossali se si considerasse l’ipotesi del professionista (tanto più se senza dipendenti) che svolga in autonomia la propria attività all’interno del suo studio professionale rispetto a quello che, per ragioni organizzative, abbia deciso di ritagliarsi uno spazio all’interno della sua abitazione per esercitare la professione.
Chi non ha il green pass può lavorare in smart working? La risposta
Sarebbe difficile pensare che la certificazione non occorra nel primo caso come, viceversa, che sia richiesta nel secondo, a meno che non ci si collochi nell’ipotesi in cui il soggetto riceva a casa i propri clienti. Quest’ultima fattispecie, infatti, presenta risvolti simili (almeno con riferimento al fine di prevenzione del contagio che è alla base della norma) a quella prevista dalle FAQ per “i clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico”, i quali non dovranno effettuare le verifiche (in quanto semplici acquirenti di servizi e non datori di lavoro, al contrario dell’ipotesi di colf e badanti, alle quali deve essere richiesto e che, in caso di mancato possesso, sono tenute a lasciare l’abitazione qualora conviventi con l’assistito) ma bensì avranno la mera “facoltà [di] chiedere l’esibizione del green pass”. Anche qui, fatta eccezione per il carattere speculare circa la “titolarità dei luoghi” in cui si svolge la prestazione lavorativa, si può ritenere che il cliente abbia facoltà di chiedere l’esibizione del green pass al lavoratore autonomo?
Conclusioni
Risulta evidente, in conclusione, come oltre alle ricadute che l’obbligo di green pass potrà avere in determinati settori produttivi[4], molte siano ancora le domande soprattutto con riferimento all’ambito del lavoro autonomo. A dissipare i dubbi serviranno probabilmente ulteriori quanto mai auspicabili indicazioni da parte della Presidenza del Consiglio.
Note
- Cfr., nello specifico, con il primo comma dell’art. 9-septies D.L. 52/2021. ↑
- Green pass: obbligo nei luoghi di lavoro privati – Riskmanagement (riskmanagement360.it) ↑
- Sugli obblighi formativi, cfr. art. 13, comma 3, DPCM 17 giugno 2021. ↑
- Tutti i problemi di artigiani e piccole aziende alle prese con il green pass (agi.it) ↑