Il documento con le “Indicazioni nazionali per l’erogazione di servizi in telemedicina”, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 17 dicembre scorso, rappresenta un importante passo avanti rispetto al primo momento di sintesi unitaria, l’approvazione nella seduta del 14 settembre del documento per l’“Erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale – Semplificazione dell’accesso alle cure – Televisita”.
Non si può quindi che plaudire ad una scelta regolatoria di indirizzo unitaria resa necessaria anche dal fatto che, a questo punto, molte Regioni stavano dando indicazioni per l’erogazione di prestazioni in telemedicina, oltre la televisita.
Cos’è la televisita e come è attivata nelle diverse Regioni
La televisita è classificata dalle “Linee di indirizzo nazionali – Telemedicina”[1] come parte della Telemedicina specialistica (con Teleconsulto e Telecooperazione sanitaria).
Come ricordato da Benigni e Stefanini su Agendadigitale.eu, per far fronte alla diffusione del Covid-19, diverse Regioni hanno approvato apposite deliberazioni come “spinta per l’implementazione delle televisite all’interno del SSR”, ed è evidente “l’esigenza di mantenere tale strumento anche al termine dell’emergenza. Infatti, gli strumenti della telemedicina e, in particolar modo la televisita, rendono più accessibili le prestazioni sanitarie sull’intero territorio, contribuendo così a garantire maggiore equità nell’accesso alle prestazioni e ad assicurare la continuità della cura.” Segnalano anche che “le previsioni dettate dalle Delibere Regionali sono valide per le strutture che operano all’interno del SSR. Televisite erogate in regime privato, da cliniche e professionisti che operano privatamente al di fuori del SSR, non sono quindi attualmente regolate.”
A titolo esemplificativo si elencano i provvedimenti di alcune Regioni, provvedimenti relativi alla sola televisita (Piemonte e Lombardia) o negli altri casi estesi anche ad ulteriori prestazioni.
- Regione Toscana – Delibera n. 464 del 6 aprile 2020 – “DGR 497/2014 “Intesa Stato -Regioni sulle Linee di indirizzo nazionali di telemedicina” – Indirizzi operativi” Allegati A e B
- Regione Veneto – DGR n. 568 del 5 maggio 2020 – “Attivazione di servizi di assistenza sanitaria erogabili a distanza: Telemedicina”
- Regione Piemonte – DGR 3 luglio 2020, n. 6-1613 – Prima attivazione dei servizi sanitari di specialistica ambulatoriale erogabili a distanza (Televisita), in conformità alle “Linee di indirizzo nazionali di telemedicina” (repertorio atti n.16/CSR), ai sensi dell’Intesa del 20 febbraio 2014, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
- Regione Lazio – Decreto del Commissario ad Acta 22 luglio 2020, n. U00103 – “Attivazione servizi di telemedicina in ambito specialistico e territoriale. Aggiornamento del Catalogo Unico Regionale (CUR)”
- Regione Puglia – DGR 2 agosto 2016, n. 1231 – “DGR n. 1116/2014. Indirizzi operativi per la promozione e la diffusione della telemedicina nel servizio sanitario regionale pugliese.”
- Regione Lombardia – DGR XI/3528 del 5 agosto 2020 –“Indicazioni per l’attivazione di servizi sanitari erogabili a distanza (Televisita).”
Nei casi di Piemonte e Lombardia il contenuto delle delibere ricalca, anticipandolo, in ampia parte il documento redatto dalla Conferenza delle Regioni per regolamentare l’erogazione della televisita poi ratificato dall’accordo del 14 settembre e analogamente Regione Liguria con Deliberazione n° 363 dell’8 ottobre 2020 di Alisa[2] ripercorre i contenuti delle “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina” poi oggetto dell’Accordo del 17 dicembre 2020[3].
Cosa prevedono le nuove indicazioni nazionali sulla telemedicina
Il documento “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina”, oggetto dell’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano stipulato il 17 dicembre 2020, fornisce “indicazioni uniformi sull’intero territorio nazionale per l’erogazione delle prestazioni a distanza, con particolare riguardo alle attività specialistiche (Art.50, Legge n.326 del 24/11/2003 e s.m.i.) estendendo la pratica medica e assistenziale oltre gli spazi fisici in cui usualmente si svolge secondo le tradizionali procedure”.
Sottolineando “in questo momento storico” l’esigenza di “un rinnovamento organizzativo e culturale”, si conviene sull’approvazione del documento e sulla messa in atto dei suoi contenuti “nell’ambito dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria di ciascuna Regione e Provincia Autonoma” per “l’implementazione dei servizi di telemedicina” individuati. Si conviene anche di “adeguare i flussi informativi di erogazione/rendicontazione delle attività di specialistica ambulatoriale – al fine di tenere traccia delle prestazioni in telemedicina la cui tariffazione sarà equivalente alle analoghe prestazioni erogate in presenza.” Il tutto con le risorse disponibili a legislazione vigente e “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Quindi queste “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in Telemedicina”, oggetto dell’Accordo del 17 dicembre, sostituiscono come evoluzione ed ampliamento il documento della Conferenza delle Regioni (20/167/CR06d/C7) approvato lo scorso 14 settembre sulla Televisita, mantenendo però sostanzialmente inalterate, ma meglio strutturate, le parti relative al sistema di Regole e agli Standard necessari.
Si riconosce la necessità che le indicazioni fornite siano “oggetto di aggiornamento periodico, anche in relazione all’evoluzione delle tecnologie”, ma anche relativamente “ad ulteriori prestazioni di telemedicina”. Non vengono però date indicazioni per la tempistica di tali aggiornamenti e quindi si auspica che non resti solo una buona intenzione come avvenuto con le “Linee nazionali di indirizzo” del 2014.
Dopo aver preso atto delle “Opportunità ed ambiti di applicazione della Telemedicina” si indicano anche alcune fra le finalità sanitarie per cui attualmente sono presenti esperienze nelle diverse Regioni, come ad esempio le emergenze sanitarie, il controllo di patologie, il miglioramento della presa in carico di alcune cronicità.
Indicazioni nazionali telemedicina: quali prestazioni si possono attuare
Il documento elenca le tipologie di prestazioni attuabili con il supporto della Telemedicina affinché possano essere ricondotte ai Livelli Essenziali di Assistenza- LEA con regole amministrative (in termini di tariffa, modalità di rendicontazione, compartecipazione alla spesa) e per consentirne l’equiparazione rispetto all’attività ambulatoriale tradizionale nel medesimo livello assistenziale.
Si riporta per ciascuna prestazione la testuale caratterizzazione presente nel documento.
- Televisita: è un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il paziente, anche con il supporto di un care-giver.
- Teleconsulto medico: è un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza con uno o più medici per dialogare, anche tramite una videochiamata, riguardo la situazione clinica di un paziente, basandosi primariamente sulla condivisione di tutti i dati clinici, i referti, le immagini, gli audio-video riguardanti il caso specifico.
- Teleconsulenza medico-sanitaria: è un’attività sanitaria, non necessariamente medica ma comunque specifica delle professioni sanitarie, che si svolge a distanza ed è eseguita da due o più persone che hanno differenti responsabilità rispetto al caso specifico.
- Teleassistenza da parte di professioni sanitarie (infermiere/fisioterapista/logopedista/ecc): è un atto professionale di pertinenza della relativa professione sanitaria e si basa sull’interazione a distanza tra il professionista e paziente/caregiver per mezzo di una videochiamata, alla quale si può all’occorrenza aggiungere la condivisione di dati, referti o immagini.
- Telerefertazione: è una relazione rilasciata dal medico che ha sottoposto un paziente a un esame clinico o strumentale il cui contenuto è quello tipico delle refertazioni eseguite in presenza e che viene scritta e trasmessa per mezzo di sistemi digitali e di telecomunicazione.
Si ritiene di non riportare l’intera descrizione delle cinque tipologie di prestazioni previste per cui si rimanda al testo, ma si precisano qui di seguito alcuni aspetti.
Da notare ad esempio che le attuali indicazioni non sono espressamente ricondotte alla classificazione prevista dalle “Linee di indirizzo nazionali” del 2014 di “Telemedicina specialistica”, bensì più genericamente ad “attività di tipo ambulatoriale”[4].
Per la televisita sono stati precisati i contesti di intervento (ad esempio, è stata tolta la possibilità per il medico di estendere gli scenari applicativi rispetto a quelli indicati) ma sostanzialmente si è confermato il documento sulla Televisita della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di settembre 2020. Il contesto applicativo per questa prestazione è quindi ampio e il limite di utilizzo maggiore: oltre a rivolgersi a pazienti già diagnosticati nel corso di una prima visita in presenza, è necessaria l’adesione preventiva del paziente e la sua possibilità tecnologica di un sicuro accesso da remoto in tempo reale.
Il documento precisa ancora che “le prestazioni sopraelencate, di competenza e responsabilità del personale sanitario, possono essere combinate tra loro e anche con altri tipi di prestazioni in presenza, all’interno di servizi sanitari basati su sistemi di Telemedicina, nei quali vengano svolti percorsi diagnostici e terapeutici. A loro volta, tali percorsi sono costruiti a partire dalle evidenze scientifiche in ambito biomedico e sono definiti dagli studi clinici e dalla pratica assistenziale. Le prestazioni sanitarie in Telemedicina devono essere progettate partendo dalle esigenze specifiche dei pazienti a cui essi si rivolgono, analizzando anche le caratteristiche del territorio nel quale la prestazione verrà svolta una volta realizzato”.[5] In questo caso ampie forme di intervento per cui potrebbe non essere facile poi la riconduzione a prestazioni definite nei LEA e rendicontabili.
Infine viene espressamente indicato che non rientra tra le attività riconducibili alla telemedicina il triage telefonico, mentre vengono rimandate a successivi documenti le definizioni e le regole per ulteriori attività di telemedicina, quali ad esempio la teleriabilitazione, la telecertificazione e il telemonitoraggio.
Indicazioni nazionali telemedicina: come erogare le prestazioni
Il documento approvato precisa quattro ambiti di regole che valgono per prestazioni sanitarie a distanza.
1. Il sistema remunerativo/tariffario
Il sistema remunerativo/tariffario per le prestazioni individuate è analogo a quello vigente per l’erogazione delle medesime prestazioni erogate in modalità “tradizionale”, compresa la compartecipazione alla spesa. Questa indicazione, semplice ad anche molto condivisibile, nella sua attuazione deve essere accompagnata da puntuali indicazioni.
Per la Televisita si precisa, anche rispetto al documento già richiamato di settembre, che vi possono essere due possibilità:
- Inserimento nel setting della specialistica ambulatoriale
- da rendicontare nel flusso ex art.50, con relativo codice di visita di controllo, e prescrizione su ricettario
- In relazione ad un setting territoriale (es. consultoriale, salute mentale, ecc.)
- da rendicontare nei flussi corrispondenti e con norme di accesso previste per l’ambito di riferimento.
Per il Teleconsulto e la Teleconsulenza si conferma quanto indicato nel documento già richiamato di settembre: questa attività è parte integrante dell’attività lavorativa dei medici specialisti e delle altre professioni sanitarie e che, come in presenza, non prevede remunerazione a prestazione e non vi è tariffa a nomenclatore, né rilevazione nei flussi.
Per le altre due prestazioni, Teleassistenza da parte di professioni sanitarie e Telerefertazione, non vengono forniti esempi: per analogia, sembra non sia previsto un flusso specifico ma che, come il teleconsulto e la teleconsulenza, siano considerate attività da ricomprendere nelle modalità di remunerazione del setting di riferimento. Ad esempio, la telerefertazione dovrebbe essere ricompresa nel flusso dell’esame diagnostico di riferimento. Probabilmente sarebbe stato più efficace esplicitare anche queste due tipologie di prestazione per non dar luogo ad ambiguità.
Ad esempio, nella descrizione della prestazione di Telerefertazione si sottolinea come “Il medico richiedente dovrà mantenere informato il medico che ha eseguito il telereferto sull’andamento clinico del paziente[6]”. Questa affermazione, pleonastica nel migliore dei casi, rischia di indicare attività difficilmente attuabili. L’affermazione è seguita dalla precisazione che “Le strutture sanitarie devono preventivamente effettuare prove di idoneità all’uso clinico delle attrezzature, dell’hardware e software e in esercizio prove di funzionamento a intervalli regolari e dopo ogni intervento rilevante di manutenzioni o aggiornamento.” Indicazioni che in fase di descrizione della prestazione sembrano essere ridondanti e andrebbero forse inserite nella sezione degli standard tecnologici, con una maggiore definizione della figura responsabile dell’esecuzione dell’attività di controllo.
Sempre in questo ambito, seguono nel documento le indicazioni relative a prescrizione, prenotazione, rendicontazione che sono sostanzialmente quelle già indicate per la Televisita nel documento citato di settembre 2020. Viene confermato che le prestazioni a distanza possono essere erogate a cittadini in regime di assistenza interregionale. Si tratta di un aspetto molto interessante che però accentua l’esigenza di standard tecnologici integrabili fra regioni o condivisi a livello nazionale.
Qui di seguito una breve schematizzazione del processo che parte dall’esempio della Televisita ma che sostanzialmente individua gli elementi presenti in tutte le prestazioni a distanza.
- L’adesione informata del paziente
Si tratta di una precondizione per effettuare la prestazione, con una ricaduta tecnologica significativa sul versante dell’Ente, chiamato a disporre di una piattaforma che faciliti l’accesso e il rapporto con il paziente, a cui devono essere fornite informazioni e garanzie. Alcune Regioni stanno muovendosi sulla scelta di una modalità unica regionale, in altri contesti invece saranno presenti più soluzioni.
2. La responsabilità sanitaria durante attività di telemedicina
“Agire in telemedicina per i sanitari significa assumersi piena responsabilità professionale, esattamente come per ogni atto sanitario condotto nell’esercizio della propria professione, tenendo conto della corretta gestione delle limitazioni dovute alla distanza fisica, nonché il rispetto delle norme sul trattamento dei dati.”[7] Il punto prosegue mettendo in rilievo l’elemento di scelta del professionista per garantire al paziente la soluzione che maggiormente gli garantisca la cura più appropriata, sicura ed efficace per le sue condizioni in quel contesto e la possibilità di riprogrammare la visita in presenza se le condizioni per qualsiasi motivo non siano state ritenute adeguate.
3. La comunicazione dell’esito della prestazione sanitaria erogata in modalità televisita
L’esito della televisita deve sempre dar luogo ad un referto che oltre al contenuto della modalità tradizionale deve anche indicare la presenza di collaboratori alla visita e l’idoneità o meno dell’esecuzione della prestazione. Il referto deve essere reso disponibile al paziente in modalità telematica, “anche attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)”. Questo aspetto relativo all’inserimento delle informazioni, possibilmente strutturate, nel FSE andrebbe enfatizzato perché si tratta di una modalità valida su tutto il territorio nazionale che rende il cittadino più responsabile della propria salute.
Indicazioni nazionali telemedicina: elementi e standard necessari
Gli elementi minimi e sufficienti per realizzare un servizio dotato delle funzionalità per erogare una prestazione a distanza sono stati elencati nella tabella sovrastante. Rispetto al Documento sulla Televisita di settembre è stato aggiunto il punto “g) Certificazione dell’hardware e/o del software, come dispositivo medico, idonea alla tipologia di prestazione che si intende effettuare in telemedicina”.
La richiesta di questa certificazione è sicuramente qualificante e si aggiunge ad un elenco di requisiti minimi necessari per garantire prestazioni a distanza sicure. Si pone quindi per molte realtà la necessità di selezionare offerte tecnologiche complesse in un mercato in forte evoluzione e non sempre trasparente e scarso di informazioni, sia tecnologiche sia di costo, comparabili e indipendenti.
Ad esempio, è già disponibile al pubblico la “Banca dati dei dispositivi medici“[8] del Ministero della Salute, istituita per agevolare la diffusione e l’utilizzo dei dispositivi medici sicuri: le informazioni dell’elenco sono però limitate alla “Tipologia del dispositivo”. Il rapporto OASI 2019[9], conferma che “meno approfondita è la conoscenza del lato dell’offerta caratterizzata da molti produttori e distributori di DM” e che “il settore dei DM in Italia è caratterizzato da una concentrazione medio-bassa”. Si ricorda che dal 20 maggio 2020, data prorogata al 26 maggio 2021, a causa dell’emergenza Coronavirus, sarà applicato in via definitiva il nuovo Regolamento europeo 2017/745 sui DM (MDR) che dovrebbe consentire innovazione nel settore.
Oltre a questi requisiti minimi vengono anche date indicazioni circa gli altri tre elementi necessari per svolgere prestazioni sanitarie a distanza.
1.Strumenti a supporto delle attività del personale sanitario (medico)
L’Accordo precisa che è necessario un collegamento tipo video-conference proporzionale “aIle esigenze cliniche del medico che esegue la televisita”. Il punto sembra quindi riferirsi solo a questo tipo di prestazione. Sottolinea poi l’importanza di “privilegiare l’integrazione tra cartelle cliniche e fascicolo sanitario”, ma non indica ad esempio di inserire referti con dati strutturati che consentirebbero una successiva migliore valutazione dei dati disponibili. Infine introduce il ruolo del “Centro di coordinamento tecnico che gestisca le attività di telemedicina”. Probabilmente con tale sintetica indicazione si identifica quello che nelle Linee di indirizzo nazionale del 2014 era stato indicato come Centro Servizi. Si ricorda che il Centro Servizi era stato individuato sia come funzione organizzativa[10], sia come oggetto di accordi contrattuali nella parte di descrizione dell’integrazione della telemedicina nel SSN. Si precisava infatti che la “gestione delle informazioni sanitarie tra Centro Erogatore e Utente può avvenire in modo diretto o attraverso un Centro Servizi”, e pertanto maggiore ed esplicita chiarezza rispetto al Centro di coordinamento sarebbe stata necessaria.
2. Strumenti a supporto del paziente
“Laddove il paziente fosse in difficoltà a reperire presso il proprio domicilio gli strumenti informatici per la televisita, dovrà essere garantita la possibilità di accedere a strutture territoriali dell’ASL, ovvero verranno valutati opportuni accordi che permettano di usufruire in modo conveniente di postazioni dedicate messe a disposizione da enti prossimi al domicilio dello stesso, farmacie, studi medici dei MMG/PLS”. Si precisa che “studi medici dei MMG/PLS” non erano indicati nel documento sulla televisita di settembre.
3. Standard di Servizio per l’erogazione di prestazioni in telemedicina
Il documento conferma che “si considerano i requisiti di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione per l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali in modalità tradizionale, e gli ulteriori requisiti generali di seguito declinati”. I requisiti ulteriori declinati sono 14: rispetto al documento sulla Televista di settembre, è stata aggiunta la corretta necessità di “adottare sistemi per la gestione della Cybersecurity”. Fondamentalmente, per gli Erogatori, gli aspetti considerati in questo punto si possono ricondurre principalmente all’organizzazione, alla qualità e formazione del personale addetto a questi servizi. In particolare si segnala l’esigenza della designazione di un Direttore/Responsabile Sanitario per garantire gli standard di servizi e quella dell’identificazione di un responsabile di gestione e manutenzione delle tecnologie. Queste indicazioni sembrano in parte contraddire la precedente indicazione relativa alla presenza di un “centro di coordinamento tecnico per gestire le attività di telemedicina”. Attenzione viene posta anche sulla formazione in itinere del personale e degli utilizzatori (pazienti, care givers e operatori sanitari) garantendo informazioni (anche attraverso la Carta dei Servizi), accesso ai dati (FSE e Ritiro referti on-line), privacy, e valutazione dei rischi, rischi dettagliati e commisurati all’utilizzo di diverse tipologie di servizi. Si pone infine attenzione alla tracciabilità della manutenzione, dei collaudi e dei controlli di sicurezza previsti dalla normativa ed anche alla sanificazione e ricondizionamento delle tecnologie provenienti dal domicilio dei pazienti e oggetto di riutilizzo con altri utenti, anche in considerazione della pandemia da Covid-19.
In conclusione: passo avanti operativo ma requisiti impegnativi
Il documento oggetto dell’Accordo è certamente un significativo passo avanti per dare operatività alle Linee di indirizzo nazionali sulla Telemedicina superando alcuni ostacoli relativi all’integrazione nel servizio sanitario nazionale e fornendo, almeno per alcune prestazioni, principalmente specialistiche, le indicazioni e gli standard per l’erogazione. Certamente un’indicazione unitaria e condivisa a livello nazionale si prospetta come la soluzione migliore.
Permangono però aree di incertezza principalmente dovute a un non esplicito raccordo/relazione con le Linee di indirizzo nazionali: quanto rimane, quanto viene sostituito/aggiunto e in quali parti al fine di “garantire contemporaneamente la massima continuità assistenziale ed empowerment del paziente, con minimo rischio di diffusione del virus ad utenti, operatori e familiari”[11]? Il documento dovrà essere ora inserito nell’ambito “dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria di ciascuna Regione e Provincia Autonoma” e qui sarà la vera sfida.[12]
Quanto definito impone requisiti che, come abbiamo indicato, sono impegnativi da raggiungere, anche perché le competenze digitali nelle aziende sanitarie non sono così ampiamente diffuse, il mercato della tecnologia è molto frazionato, non è facile disporre di valutazioni indipendenti sulla effettiva qualità ed usabilità dei prodotti. Serve infatti il lavoro congiunto di diverse professionalità, meglio se con dimostrabili esperienze sul campo, per poter definire un percorso attuativo che offra soluzioni in grado di rispondere alle necessità di clinici e pazienti e per migliorare l’esito clinico e assistenziale. Da qui la necessità di valutazioni indipendenti rispetto a quanto viene attuato. Purtroppo, di questo punto, presente nelle Linee di indirizzo come valutazione economica e di performance, non viene fatta alcuna menzione o richiamo nell’attuale documento.
In ogni caso si tratta a nostro avviso di una buona proposta che dovrebbe consentire l’avvio più sistematico e professionale di prestazioni sanitarie svolte con il supporto della telemedicina, su cui le Regioni potranno dare ulteriori precisazioni innovative, anche sulla base di esperienze già validate che potranno essere messe a sistema, considerando “la possibilità, già prevista dalla normativa vigente, di sottoporre alla Commissione permanente per l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, l’inserimento, la modifica di nuove prestazioni, nonché l’eliminazione di quelle ritenute obsolete.”[13] In tal senso, alcune Regioni potrebbero intervenire proponendo la tariffazione di percorsi (PDTA) rivolte a particolari contesti, cronici in primis.
Un aspetto da tenere in considerazione sono le ricadute organizzative dell’erogazione delle prestazioni non solo in modalità tradizionale ma anche con il supporto della telemedicina. Nel corso del 2020 si è passati dalla gestione “per progetti” alla messa a regime e alla regolamentazione dell’erogazione delle prestazioni con l’utilizzo delle piattaforme e delle modalità offerte dalla “telemedicina”. L’ulteriore passo da fare è quello di poter organizzare le strutture affinché questo sia una delle “modalità ordinarie di erogazione” delle prestazioni e non l’eccezione. Un po’ come è avvenuto per lo smart working, definito ad un certo puto “modalità ordinaria di lavoro”.
La sensazione è che, comunque, permangano timori e pregiudizi nel considerare effettivamente a regime e “di routine” l’utilizzo della telemedicina; anche l’aver introdotto la figura di una sorta di “direttore sanitario della telemedicina” sembra confermare questa sensazione. Certamente è importante avere una figura di riferimento “esperta” ma non si dovrebbe correre il rischio di continuare a considerare l’erogazione della prestazione sanitaria in telemedicina come una modalità “straordinaria” e comunque soggetta ad ulteriori verifiche/regole di organizzazione sanitaria. Si tratta di uno strumento e di una modalità fornita dall’innovazione tecnologica che ad oggi però è opportuno considerare a regime.
Ulteriore punto è il rapporto con la medicina generale e con il territorio. Potrebbe forse essere il momento e l’occasione, viste le complessità di cura evidenziate dalla pandemia, di ripensare al ruolo degli studi medici dei MMG/PLS. Come indicato ormai in alcuni contesti, si tratta di una modalità di intervento che potrebbe essere ripensata in modo significativo e resa direttamente parte del sistema sanitario nazionale con un intervento “ad esaurimento” dei professionisti ora presenti e un nuovo inquadramento e regole per le nuove leve.
Infine è positivamente evidenziato il ruolo delle professioni sanitarie, che consente di cogliere la necessità di segnalare la maggior attenzione per il ruolo determinante che queste figure possono avere, soprattutto nelle attività di cura a distanza.
________________________________________________________________________________________
- Intesa sancita in data 20 febbraio 2014 (repertorio atti n.16/CSR) in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome sul documento “Telemedicina – Linee di indirizzo nazionali” ↑
- “Ripresa attività ambulatoriali nell’ambito delle misure di sicurezza per COVID-19. Approvazione della Proposta-Tecnico Economica di Liguria Digitale e del relativo Quadro Economico per la fornitura di un sistema per lo svolgimento delle attività di Televisita (Codice Scheda 20RSSI23). Importo complessivo €868.815,99 IVA esclusa, pari a € 1.059.955,51 IVA inclusa.” ↑
- Accordo sancito in data 17 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina” in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano. ↑
- Si veda “Definizione delle prestazioni di telemedicina trattate in questo documento” pag.5 delle “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina” del 17.12.2021 citata ↑
- Documento citato pag. 8. ↑
- Ivi, pag.7 ↑
- Documento citato, pag.10 ↑
- Banca dati istituita ai sensi del Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009↑
- Rapporto OASI 2019, Cap.17 Dinamiche economiche e performance del settore dei dispositivi medici in Italiadi P. Armeni, F. Costa, G. Callea, L. Borsoi, MC. Cavallo, O. Ciani, C. Federici, R. Tarricone, A. Torbica, pag.644 ↑
- “Telemedicina – Linee di indirizzo nazionali” citate, pag. 18 e pag.29 ↑
- Accordo 17 dicembre 2020, citato pag.4 ↑
- Idem ↑
- Si veda pag.9 “Indicazioni nazionali ….”citate ↑