Scatta oggi 15 febbraio l’obbligo di Super Green Pass per i lavoratori over 50. Immaginiamo, allora, di entrare in un’azienda qualsiasi per scoprire cosa accade o dovrà accadere dal 15 febbraio e fino al 15 giugno 2022. E di conseguenza in che modo lavoratori e datori possono adeguarsi alle nuove regole.
Obbligo super green pass sul lavoro: “corridoio” Covid e la verifica diversificata
Eccoci all’ingresso. Nella migliore delle ipotesi ci troviamo di fronte a un “corridoio” Covid. Non che oggi non ci sia già, ma dal 15 febbraio dovrà essere ancora più marcato specie per tutte quelle aziende che hanno deciso di effettuare i controlli all’ingresso e “a tappeto”.
Green pass aziende, guida agli obblighi per lavoratori e datori
Le aziende dovranno infatti effettuare un controllo diversificato sia che esso avvenga in modo manuale per il tramite di una persona autorizzata e debitamente designata, ovvero automatizzato ex se. In quest’ultimo caso, possiamo immaginare che ci sarà un totem con installata l’app VerificaC19. Quest’ultima, è stata aggiornata introducendo la voce “lavoro (base<50anni – rafforzata>=50anni)”, che sostanzialmente evita di dover preselezionare il tipo di controllo adeguato a seconda dell’età dei soggetti verificati.
I (nuovi) adempimenti per obbligo vaccino over 50
Vediamo ora quelli che sono i (nuovi) adempimenti, analizzandoli prima lato datori di lavoro, e poi lato lavoratori.
Lato datori di lavoro
I datori di lavoro sono tenuti a ulteriori adempimenti.
Oltre all’aggiornamento del protocollo aziendale Covid devono preoccuparsi dei “soliti” adempimenti privacy tra cui:
- aggiornare le informative e i registri del trattamento anche in ordine alla conservazione dei dati specie se l’azienda ha dato la possibilità di consegnare copia del certificato verde al datore di lavoro al fine di semplificare le verifiche;
- effettuare un’eventuale DPIA specie se adeguano il controllo del super Green pass in maniera automatizzata, accertandosi che i dati non siano trattati in maniera esorbitante rispetto alle finalità dichiarate nell’informativa;
- potenziare le nomine ex art. 2 quaterdecies del D.lgs 196/2003 in combinato disposto con l’art. 29 GDPR;
- adeguare e testare le misure tecniche e organizzative.
Lato lavoratori “senior”
Le novità non riguardano tutti i lavoratori, ma in particolare quelli senior (over 50) i quali dovranno vaccinarsi per accedere ai luoghi di lavoro, né più né meno come sanitari, insegnanti e quelle altre categorie professionali per le quali sussiste già da tempo tale obbligo.
Gli under 50 invece potranno accedere al luogo di lavoro se muniti di Green pass base (da tampone).
Obbligo vaccinale per gli over 50: adempimenti, facoltà e responsabilità
I lavoratori under 50 quindi potranno continuare ad accedere al proprio posto di lavoro purché in possesso di un Green pass “base”, come introdotto dal 15 ottobre scorso.
Il possesso del Green pass rafforzato dovrà essere verificato a tutti, anche ai soggetti esterni ultracinquantenni che svolgono attività lavorativa, a qualsiasi titolo, all’interno dell’azienda (ad esempio: fornitore, consulente, clienti, visitatori, ecc.).
Le verifiche del Green pass, a prova di privacy
Richiamando quanto scritto all’inizio in merito al cosiddetto “corridoio” Covid, ribadiamo che solo in caso di dipendente con più di cinquant’anni (ovvero per i nati dal 1972), il datore di lavoro o soggetto da questi designato, potrà/dovrà selezionare la modalità̀ di verifica — tramite l’app VerificaC-19 e/o con il pacchetto di sviluppo per applicazioni Software Development Kit-SDK— relativa al possesso del “Green pass rafforzato”.
Tali verifiche dovranno avvenire in piena tutela privacy, vale a dire senza tuttavia rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato la relativa emissione.
Gli autorizzati/designati al trattamento
I soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità devono essere appositamente autorizzati[1] dal Titolare del trattamento (azienda nella persona del datore di lavoro) e devono ricevere le opportune istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare la modalità di verifica del super Green pass esclusivamente nei casi in cui sia consentito dalla legge.
Facoltà di consegna del Green pass (base o rafforzato)
Resta ferma la possibilità di consegnare il Green pass (base o rafforzato) al proprio datore di lavoro, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche; tuttavia, quest’ultimo è chiamato ad effettuare una puntuale verifica sulla perdurante validità della certificazione del lavoratore, effettivamente in servizio, attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale della copia in suo possesso. Tale controllo avviene sempre tramite app VerificaC-19 ovvero in quelle modalità automatizzate di cui agli allegati G e H.
Le ricadute e responsabilità privacy
Partiamo con il dire quelle che sono le ricadute specie nel caso in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegnare il proprio Green pass in azienda, verosimilmente all’ufficio personale.
In tale ipotesi, l’azienda/datore di lavoro/titolare del trattamento dovrà preoccuparsi in ordine alla conservazione dei dati contenuti nei certificati verdi, di adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento stesso.
Circa le responsabilità, rammentiamo che le modalità di verifica dell’obbligo restano sì disciplinate dal DPCM 17 dicembre 2021, con tutto ciò che ne consegue specie nei casi di verifica automatizzata.
Smart working e Green pass (base o super): assoluto silenzio
Nulla vien detto, invece, circa taluni aspetti controversi come da FAQ governative.
Ci riferiamo, più nello specifico, a quelle disposizioni normative che, anche dopo le introdotte modifiche, non pongono affatto esclusioni se si lavora in smart working. In questo contesto, resta infatti confermato che ai fini dello svolgimento del lavoro in modalità agile non è richiesto alcunché: né il possesso del certificato verde base né, tanto meno, quello super, aumentando dunque le discriminazioni già in atto.
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Per maggiori approfondimenti si rimanda al volume monografico «Gli “autorizzati” al trattamento dei dati personali. Una guida pratica», edito Pacini Giuridica – Collana Itinerari Privacy, ottobre 2021, a cura della scrivente insieme a Monica Perego↑