Le scuole, nel caso della pubblicazione di fotografie o video degli studenti sul sito web della scuola, dovrebbero bilanciare i diritti e gli interessi in gioco, e valutare quando è il caso di pubblicare foto e video dei minori.
Ecco tutto quello che occorre sapere per non incorrere in problemi.
La privacy a scuola: tutto quello che studenti, docenti e famiglie devono sapere
Il diritto all’immagine
Il diritto all’immagine è un diritto della personalità, che trae il proprio fondamento nell’art. 2 della Costituzione, ed è tutelato dall’art. 10 del Codice Civile, che prevede il risarcimento dei danni e la cessazione dell’abuso da parte di chi espone o pubblica l’immagine di una persona o dei suoi congiunti “fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti”.
Anche gli artt. 96 e 97 della Legge n. 633 del 1941 in materia di diritto d’autore tutelano il diritto d’immagine.
In particolare, il 1° comma dell’art. 96 introduce nel nostro ordinamento il principio del consenso.
In linea generale, quindi, per procedere alla diffusione di una fotografia o di un filmato è sempre necessario il consenso espresso dei soggetti che vi compaiono, e la forma prediletta per il rilascio dello stesso è la liberatoria per l’uso dell’immagine.
L’art. 97 stabilisce poi un’eccezione relativa ai limiti legali del diritto d’immagine, stabilendo che l’autorizzazione alla pubblicazione non deve essere richiesta qualora riguardi immagini di personaggi noti o di soggetti non noti ma ripresi durante manifestazioni pubbliche.
Conseguentemente, in via generale, il diritto all’immagine impone un divieto di pubblicazione dell’immagine altrui, se non acconsentita dalla persona raffigurata.
Per pubblicazione deve intendersi la divulgazione a soggetti terzi non definiti tramite qualunque mezzo.
Oltre alle disposizioni qui citate, che impongono che venga richiesta una liberatoria prima di utilizzare l’immagine di un soggetto, occorre anche analizzare gli aspetti relativi alla normativa nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali.
Innanzitutto, l’immagine di una persona costituisce un dato personale, così come i dati audio.
Vengono infatti definiti dati personali tutte le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica, e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, la scuola frequentata, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, ecc.
Pertanto, per raccogliere e trattare legittimamente per finalità non personali delle immagini, devono ricorrere specifiche basi giuridiche previste dalla normativa, e in particolar modo dal Regolamento Europeo 2016/679.
La diffusione delle immagini dei minori sui siti web delle scuole
Ad oggi non esiste alcun provvedimento o presa di posizione ufficiale del Garante della privacy che disciplini la pubblicazione di fotografie o video degli studenti sul sito web della scuola.
L’Autorità si è solamente spinta a precisare che le riprese fotografiche e video dei genitori durante recite, gite e saggi scolastici non violano la privacy dei soggetti raffigurati, in quanto le immagini vengono raccolte dai genitori stessi per fini personali, e sono destinate a un ambito familiare o amicale.
Va perciò prestata particolare attenzione all’eventuale pubblicazione delle foto e dei filmati su Internet e sui social network.
In caso di diffusione di immagini di altri minori ripresi, diventa infatti indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale.
Anche le scuole, pubblicando sui propri siti istituzionali foto e video di alunni e docenti, diffondono sul web dati personali.
Ciò è lecito da parte di soggetti pubblici ai sensi dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice della privacy), quando prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, o per un atto amministrativo generale.
Inoltre, la pubblicazione di foto degli alunni sul portale dell’istituto rientra tra le iniziative promozionali e divulgative delle specifiche attività svolte, quali recite, progetti e attività scolastiche.
In questo caso però, non trattandosi di utilizzo di dati previsto espressamente da leggi o regolamenti o atti amministrativi, affinché la diffusione a mezzo web sia legittima è indispensabile che vi sia altra base giuridica, e che quindi venga richiesto il consenso esplicito dell’interessato (dei genitori o tutori in caso di minori).
Il considerando 43 del Regolamento Europeo 2016 /679 indica che è improbabile che le autorità pubbliche possano basarsi sul consenso per effettuare il trattamento, poiché quando il titolare è un’autorità pubblica sussiste spesso un evidente squilibrio di potere nella relazione tra di esso e l’interessato.
Il regolamento non esclude però completamente il ricorso al consenso come base legittima per il trattamento dei dati da parte delle autorità pubbliche, e infatti ciò viene ammesso anche dal “Gruppo articolo 29”.
Nel caso in esame si può quindi affermare che la base giuridica del consenso costituisce una scelta vera e propria (e non una costrizione), in quanto gli alunni e i genitori sono liberi di prestarlo o meno senza che vengano negati l’istruzione o altri servizi, e che i ragazzi possano subire pregiudizio (vedi Linee Guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 adottate il 28 novembre 2017 come modificate e adottate da ultimo il 10 aprile 2018 del Gruppo di lavoro Articolo 29).
Naturalmente, la pubblicazione delle immagini deve essere finalizzata all’esigenza di documentazione dell’attività didattica, in ossequio al principio di proporzionalità.
Detto questo, la divulgazione di foto e video sul sito e sui social deve sempre essere preceduta da una specifica informativa e richiesta di consenso, nonché dall’acquisizione della liberatoria all’uso dell’immagine da parte degli alunni (o di chi esercita la responsabilità genitoriale, in caso di minori).
Nel caso in cui il consenso non sia prestato da entrambi i genitori, l’eventuale pubblicazione potrebbe determinare una violazione del diritto all’immagine e alla riservatezza del minore.
Le immagini raccolte per attività didattiche e concorsi
Quando la scuola acquisisce immagini per utilizzarle per lo svolgimento di attività didattiche (come schede, cartelloni, ecc.) non deve richiedere alcuna autorizzazione (in quanto rientrante nell’attività istituzionale), a meno che tali lavori non vengano resi pubblici attraverso la loro esposizione in uno spazio aperto, come ad esempio nel cortile della scuola.
Per quanto riguarda invece la partecipazione a concorsi che richiedono la produzione di video e filmati in cui vengono ripresi i ragazzi, l’istituto risulta soltanto un soggetto che decide di prendere parte a un progetto proposto e organizzato da un terzo.
In questo caso, perciò, ad essere titolare del trattamento dei dati dei partecipanti è l’organizzatore del concorso che gestisce l’iniziativa e che decide le finalità e le modalità di trattamento.
Genericamente, nel caso qui descritto, si suggerisce di fare in modo che il titolare (ad esempio l’associazione o l’ente) ottenga dall’interessato il consenso (qualora consista nella base giuridica del trattamento individuata dal titolare).
La scuola in questi casi deve solo fare da tramite tra l’organizzatore del concorso e la famiglia.
Pertanto, spetta all’istituto il compito di mettere in contatto il soggetto esterno con i genitori per la gestione della procedura di richiesta del consenso.
La tutela del minore
Tutte queste attenzioni sono dovute al fatto che gli studenti nella maggior parte dei casi sono minori, e che la scuola ha l’obbligo di tutelare e proteggere la loro immagine.
Ciò è ribadito anche dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia – approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York, e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176 – la quale all’art. 3 afferma che: “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Nei commi 1 e 2 dell’art. 16 viene poi sancito che “1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”.
Detto questo, la scuola deve sempre essere attenta e prudente, e raggiungere i propri obiettivi – soprattutto quando tratta i dati personali dei minori – con mezzi e modalità meno invasive possibili, nel pieno rispetto del principio di necessità e minimizzazione.
Per questo non devono mai essere pubblicati i primi piani dei ragazzi.
La divulgazione di foto o video dei minori comporta che la loro immagine venga esposta in una “vetrina”, davanti alla quale passano un numero infinito di persone.
Inoltre, tutto ciò che viene pubblicato in rete rimane, e molto spesso sfugge al controllo di chi lo ha caricato.
Come pubblicare senza chiedere il consenso all’interessato, ma tutelandone la privacy
Per pubblicizzare le proprie attività didattiche sul sito web e i social un istituto può divulgare immagini e filmati nel pieno rispetto e tutela della privacy, senza richiedere alcun consenso, semplicemente oscurando il volto del soggetto ripreso (mediante ad esempio pixel, sfocatura o bollini) in modo da non renderlo identificabile.