L’ANALISI

Green pass a scuola: regole, controlli e conseguenze per i docenti

Con l’inizio della scuola questi i temi in cattedra: dal Green Pass al distanziamento, passando per le mascherine e l’aerazione dei locali. La vera sfida di questo anno scolastico sarà non tornare più alla DaD

Pubblicato il 15 Set 2021

Chiara Ponti

Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Baccalaureata

La pandemia e la DAD hanno causato una crisi educativa: milioni di bambini a rischio povertà didattica

Con il D.L. del 6 agosto 2021, n. 111, effettivo dal 1° settembre 2021, il Governo ha promulgato l’ennesimo testo normativo per affrontare misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche (anche universitarie), e relative ai trasporti.

Ciò avviene in un momento in cui si vociferano altri possibili decreti con ulteriori obblighi, anche alla luce del parere tecnico del Ministero dell’Istruzione.

Ma basiamoci sullo stato dell’arte, e concentriamoci in particolare sugli aspetti legati al mondo scolastico (non universitario), oltre ai risvolti privacy e giuslavoristici.

Piattaforma green pass a scuola: ecco come funziona e i rischi

Il ritorno a scuola in sicurezza, le regole per il rientro

Non poche sono le regole per il ritorno a scuola in sicurezza: analizziamole singolarmente.

Chi può accedere a scuola

L’accesso alle scuole è consentito solamente ai soggetti in salute, e che non presentino quindi i ben noti sintomi.

Per il corpo docenti e il personale ATA è richiesto il Green Pass in corso di validità, con controlli (come vedremo dopo) effettuati dal Dirigente scolastico.

Per gli alunni, al momento, non è richiesta questa misura, introdotta invece anche per i genitori, che dovranno esibire la certificazione per entrare negli istituti frequentati dai figli.

Le misure di sicurezza

Pressoché invariate sono le misure di sicurezza.

Mascherina chirurgicaLa misura principale resta la mascherina (chirurgica) indispensabile negli ambienti comuni e ove non sia possibile il distanziamento di 1 metro.

Al momento non sarebbe possibile togliere la mascherina al banco nelle classi dei “tutti vaccinati”, comunque varrebbe solo dalla terza media a salire.

DistanziamentoResta caldamente raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1mt, fatte salve le condizioni logistico-strutturali degli edifici.
Ricambio d’ariaContinua ad essere necessaria l’apertura delle finestre per il ricambio dell’aria, giacché soltanto alcune scuole hanno approfittato dei fondi messi a disposizione dal Governo per l’acquisto di filtri o altri dispositivi di sterilizzazione dell’aria.
Ingressi scaglionatiGli alunni dovranno entrare in classe a scaglioni, a seconda dell’orario stabilito da ogni Istituto scolastico. Nel determinare ciò, verrà altresì tenuto conto degli orari e disponibilità dei mezzi di trasporto.
Test salivariParrebbero in arrivo i tamponi salivari per gli studenti più piccoli, grazie alla campagna dell’Istituto Superiore di Sanità. Le scuole cd “sentinella” testeranno più di 100mila alunni al mese, consentendo di seguire l’evoluzione dei contagi e la presenza del virus.

In ogni caso, si rammenti che le scuole dovranno munirsi di un apposito Protocollo, sulla base di quello di intesa volto «a garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19».

Scarica qui il Protocollo d’Intesa (Anno Scolastico 2021/2022)

Circa l’obbligo della certificazione verde, la bagarre continua anche sui banchi di scuola.

Accese sono infatti le polemiche su questo aspetto anche nel settore scolastico. Anche se la direzione sembra quella dell’obbligo di vaccinazione.

Ulteriori aspetti

Per quanto sia auspicabile un ritorno alla normalità in generale, la vita a scuola sta ripartendo coi sacri crismi, oltre alle misure di sicurezza su illustrate, consideriamo ora:

  • la riapertura delle mense con turni e distanziamento, ancor più necessario visto che la consumazione del pasto avviene, come ovvio, senza mascherina;
  • la ripresa dell’educazione fisica in palestra, meglio se all’aperto finché il clima mite lo consente. Ginnastica senza mascherina, ma niente sport di gruppo o di contatto con distanziamento di 2 metri specie se l’attività fisica avviene all’interno.

Come accedere alla scuola col green pass, i controlli

Vediamo ora chi è sottoposto al controllo, chi è tenuto a controllare, e con quali strumenti a disposizione.

Il corpo docente e il personale ATA

Posto che per docenti e personale ATA occorre possedere il Green Pass in corso di validità, vediamo più nel dettaglio i controlli.

Soprattutto nelle fasi di inizio e termine delle lezioni, potrebbero crearsi dei rallentamenti collegati alle operazioni di verifica della validità del Green Pass da doversi esibire per poi essere verificato con l’App (nazionale) VerificaC19.

Non saranno quindi possibili altre vie come il ricorso all’autocertificazione, né la consegna seppur volontaria, al Dirigente scolastico di copia della propria certificazione o del relativo QR-code.

Per sopperire a tali limiti, il Ministero in accordo anche con l’Autorità Garante Privacy sta realizzando una interazione tra il SIDI (Sistema informativo in uso presso le scuole) e la Piattaforma Nazionale DGC (Sistema informativo per l’emissione, il rilascio e la verifica del Green Pass), sì da potere velocizzare le operazioni di controllo divenendo automatizzate.

Ma al momento, la verifica dei Green pass avviene ancora manualmente, con modalità di controllo all’ingresso tramite App (nazionale) VerificaC19.

La nuova piattaforma, elaborata da Sogei, intende fornire l’elenco del personale identificato con un semaforo verde, azzurro o rosso. In quest’ultimo caso, scatteranno gli ulteriori e dovuti approfondimenti sull’interessato.

Dopo quattro giorni di rosso, al quinto ci sarà la sospensione (immediata) dal servizio e dallo stipendio, come vedremo dopo.

Da ultimo, facciamo un richiamo alla Circolare del 30 agosto 2021 nella quale il Ministero dell’istruzione chiarisce che il «Dirigente scolastico statale, limitatamente al personale in servizio, potrà interrogare il Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione SIDI interoperabile con il Sistema informativo del Ministero della Salute e senza necessità di scansione di ogni singolo QR-code».

Obbligo anche per i genitori

Dall’11 settembre e “fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative…deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19”, quindi anche i genitori che per qualche motivo debbano entrare a scuola.

Ricordiamo che l’accompagnamento/ingresso a scuola è consentito a un solo genitore o a persona maggiorenne delegata dai genitori/tutori, in conformità Protocollo d’intesa del 14/08/2021 che recita: «Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti il RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima: […] accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura».

Green Pass nelle scuole e privacy

Il Green Pass nelle scuole è stato approvato anche in punto privacy; vediamone i dettagli.

Il parere positivo del Garante

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha dato, di recente, il placet alle nuove modalità di verifica del Green Pass in ambito scolastico, esprimendo, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del CdM il quale «…introduce modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie che prevedono l’uso dell’App VerificaC19, che rimane comunque utilizzabile».

In sostanza, il testo recepisce le indicazioni già fornite dalla medesima Autorità nel corso delle interlocuzioni avvenute, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia in ossequio alla disciplina in materia di protezione dati personali, evitando altresì discriminazioni, anche indirette, nel contesto lavorativo.

Nello specifico, afferma ancora il Garante «le istituzioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, si limiteranno a verificare – attraverso il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC – il mero possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, trattando esclusivamente i dati necessari.

Il processo di verifica dovrà essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare solo il personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque chi è assente per specifici motivi: ad esempio, per ferie, permessi o malattia».

Il trattamento dei dati contenuti nel Green Pass

Sempre nel parere del Garante emerge come «…l’attività di controllo del Green Pass, i soggetti tenuti alle verifiche potranno raccogliere solo i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul green pass (ad esempio assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio).

Particolare attenzione è stata posta anche sulle misure di sicurezza da adottare. I soggetti tenuti ai controlli potranno accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza. Per evitare eventuali abusi, le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni Covid-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli saranno oggetto di registrazione in appositi log (conservati per dodici mesi), senza però conservare traccia dell’esito delle verifiche».

Gli adempimenti

Ancora il Garante evidenzia come sia «…previsto che la valutazione di impatto, effettuata dal Ministero della Salute, relativa ai trattamenti connessi all’emissione e alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19, sia integrata e aggiornata tenendo conto degli specifici scenari di rischio legati ai dati sanitari del circa un milione di lavoratori della scuola, prestando particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo».

Le prime pronunce: i decreti “gemelli” del TAR Lazio

É fatto di cronaca che, girando per l’Italia, sono numerosi i casi di docenti che si presentano in Istituto sprovvisti di Green Pass, insistendo sul diritto di accedere ai locali.

Il TAR del Lazio di recente ha rigettato con due decreti, rispettivamente:

  • T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, decreto 2 settembre 2021, n. 4531
  • T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, decreto 2 settembre 2021, n. 4532

Si tratta di due istanze cautelari rigettate dal TAR presentate dai docenti interessati avverso l’obbligo del green pass (da possedere ed esibire) per il personale scolastico fino alla data del 31 dicembre 2021, con la conseguenza che il mancato rispetto dello stesso implichi, come detto, “assenza ingiustificata”, e dal quinto giorno (di assenza) la sospensione con quanto per conseguenza: nessuna retribuzione né altro compenso o emolumento, di sorta.

Sulla legittimità dell’obbligo

In forza del combinato disposto dall’art. 1, comma VI, D.L. 6 agosto 2021, n. 111 e l’art. 9 ter, commi I e II del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 è «essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione; ricorre l’obbligo di possesso e un dovere di esibizione della certificazione verde e il mancato possesso della certificazione verde viene qualificato come assenza ingiustificata».

Ne deriva pertanto che «il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola e, oltre la sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato».

Il nodo dei costi del tampone

Sempre il TAR ritiene che il costo del tampone debba gravare sul docente.

Infatti, i due provvedimenti “gemelli” si pronunciano anche sui tamponi e relativo obbligo per i soli dipendenti non vaccinati al fine di metterli nelle condizioni di avere il green pass per poter insegnare.

Sul punto, decretano che «le scuole potranno utilizzare parte delle risorse assegnate, e in corso di assegnazione, per l’effettuazione tramite le ASL o strutture diagnostiche convenzionate di tamponi nei confronti del solo personale scolastico fragile, dunque esentato dalla vaccinazione; viene promossa un’azione orientata verso coloro che, non avendo la possibilità di vaccinarsi per motivi certificati di salute, si trovano ad essere privi della primaria copertura vaccinale e, quindi, con maggiore rischio per la diffusione dell’epidemia all’interno delle istituzioni scolastiche».

Le conseguenze giuslavoristiche nel mondo dell’istruzione

Alla luce delle doverose premesse sopra descritte, il mancato rispetto del requisito (Green Pass valido), è equiparato a un’assenza ingiustificata la quale dal quinto giorno comporta la sospensione del rapporto di lavoro con la conseguenza della mancata retribuzione.

Insomma: no Green Pass? Niente lavoro, niente stipendio.

L’obiettivo dichiarato risiede nell’assicurare che si tengano sempre in presenza le lezioni al fine di garantire «…il valore della scuola come comunità» nonché «…tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale».

Ma vediamo le dirette conseguenze di natura giuslavoristica.

Sospensione del rapporto di lavoro

É evidente che in relazione alla normativa de jure condendo (e condito) ivi compresa la nota del 13 agosto 2021 del Ministero dell’Istruzione, nella parte in cui pone a carico del personale scolastico tutto «un obbligo di possesso e un dovere di esibizione della certificazione verde», il mancato possesso della certificazione verde qualifica ex se, come anticipato una “assenza ingiustificata” sancendo peraltro che «il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, (…) oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno, per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”, e di altri provvedimenti connessi».

Possibili evoluzioni

Per concludere, se non si discute sulle conseguenze del mancato (possesso ed esibizione) Green Pass per il personale scolastico, rimane salvaguardato il “diritto a non vaccinarsi”.

Tanto è vero che lo stesso TAR sul punto ha osservato che tale diritto:

  • non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, da doversi bilanciare con gli altri interessi pubblici di natura essenziale (come tutela della salute pubblica; contenimento della pandemia; svolgimento regolare di un servizio pubblico essenziale quale la scuola in presenza);
  • è riconosciuto dal legislatore prevedendo in via alternativa l’effettuazione del tampone con esito negativo, che dà comunque diritto (seppure per 48h) al Green Pass.

Sulle possibili evoluzioni, si intravedono all’orizzonte nuovi atti: normativi, linee guida e quant’altro di utile e pertinente, con la speranza che la situazione epidemiologica si evolva in bonis, consentendo un ritorno alla normalità di fatto ed in diritto, nell’interesse di tutti.

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