orientamento al lavoro

Stage in azienda: la selezione parte dalla la scuola

Solo un efficace processo di orientamento al lavoro può produrre, tramite un’occupazione attiva, inclusione sociale e crescita economica. Cos’è in concreto l’ex alternanza scuola-lavoro e gli obblighi in merito alla salute e sicurezza sul lavoro per la scuola, per il soggetto ospitante e per l’alunno

Pubblicato il 28 Dic 2022

Rossella Rizzatto

Dirigente Scolastico Liceo Artistico "G. Sello" di Udine Coordinatore I.T.S. Academy Istituto Tecnico Superiore Legno e Arredo navale e nautico - Sostenibilità del prodotto, eco design di Udine

pcto

La metodologia didattica dei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO) è stata riconosciuta dagli studenti come utilissima per avvicinare il mondo dell’istruzione al mondo delle imprese, per diffondere la cultura del lavoro, per favorire lo scambio di informazioni ed esperienze necessarie agli studenti futuri lavoratori e alle aziende.

Ogni scuola ha inserito, pertanto, nel proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa la possibilità per gli studenti del proprio istituto di aderire ai percorsi di ex Alternanza Scuola – Lavoro coinvolgendo, quali soggetti ospitanti, le realtà produttive, gli enti, le istituzioni e il terzo settore, valorizzando le attività attraverso il supporto che ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) propone ad ogni realtà scolastica al fine di ottenere una più efficace integrazione fra la scuola e il tessuto produttivo locale, finalizzata al reperimento di aziende idonee e possibilmente complementari ai percorsi di studio personalizzati.

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Cos’è in concreto l’Alternanza Scuola Lavoro (PCTO)

I percorsi in Alternanza Scuola Lavoro di cui al Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 77 sono ridenominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, con effetti dall’esercizio finanziario 2019 (L. 30.12.2018, n.145) sono attuati per una durata complessiva:

  • non inferiore a n. 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli Istituti Professionali;
  • non inferiore a n. 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli Istituti Tecnici;
  • Non inferiore a n. 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei Licei

(DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89)

È con la riforma ordinamentale nazionale definita dalla Legge n. 107/2015 che l’ex l’Alternanza Scuola Lavoro ha assunto connotazioni di obbligatorietà allo scopo di “incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti” (comma 33) e viene definita come monte ore, differenziato a seconda degli indirizzi tecnici o liceali e come collocazione temporale nell’arco del secondo biennio e del monoennio terminale. L’attività̀, ope legis, è dunque rivolta alle studentesse e agli studenti delle classi terze, quarte e quinte di tutte le scuole secondarie di secondo grado del territorio nazionale.

Sempre in base alla stessa L. n. 107/2015 – commi da 33 a 43 – l’Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) rappresenta una metodologia didattica che costituisce parte integrante dell’intero curriculum dello studente e, come tale, viene valutata a tutti gli effetti. In genere, le esperienze formative vissute in un’impresa o in un’organizzazione professionale costituiscono patrimonio diffuso fra gli studenti, soprattutto dei corsi serali, sia come esperienza pregressa, anche se discontinua e articolata, sia quale attività continuativa e contemporanea con i percorsi di studio intrapresi.

In virtù di ciò le scuole sono chiamate ad adottare modalità di riconoscimento di quanto già svolto, in termini di impegno e di acquisizione di competenza, in modo da incrementare il più possibile l’aspetto dell’auto riflessione e, nel contempo, i benefici formativi che derivano dall’interdipendenza dei saperi e dall’interdisciplinarità nella lettura dei contesti, non solo lavorativi, in cui il corsista agisce. In estrema sintesi, vanno riconosciuti e valorizzati il patrimonio culturale e quello esperienziale personale che si sono consolidati e maturati nel tempo. Si tratta quindi di un ciclo di esperienze che, per le scuole e per tutte le componenti scolastiche, è stato di forte impegno e partecipazione, di sperimentazione e di innovazione didattica.

Sulla base di ciò che è stato proposto dalle scuole, gli studenti e le loro famiglie assieme ai docenti, hanno sviluppato convinzioni e posizioni critiche che risultano senz’altro utili per orientare le scelte future e che hanno generato il dibattito attorno alla modalità di potenziamento dell’offerta formativa, dei saperi e delle competenze e che, fondamentalmente, hanno spinto le studentesse e gli studenti, con i loro genitori, all’apertura della comunità scolastica alle realtà dei territori.

Gli obblighi in fatto di salute e sicurezza

Le esperienze di scuola-lavoro sono soggette all’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche in merito alla salute e sicurezza sul lavoro che generano obblighi per la scuola, per il soggetto ospitante e per l’alunno, in quanto dalla definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lett. a) della norma si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia, anche “chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.

Conseguentemente, nell’ipotesi in cui presso un’azienda o una qualsiasi realtà ospitante siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere agli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

La consapevolezza della complessità organizzativa delle attività di scuola-lavoro, da un lato, e la valorizzazione delle attese degli studenti e delle loro famiglie dall’altro, pongono alla scuola l’obbligo di una riflessione, al di là della sollecitazione temporale di attuazione delle attività, sulla stesura del Progetto Formativo e sui criteri e condizioni inderogabili da inserire nella Convenzione tra l’istituzione scolastica e il soggetto ospitante.

Il ruolo della scuola nel processo del controllo della tutela della salute e sicurezza

Alla luce delle recenti tragiche notizie riportate dalla stampa nazionale che hanno coinvolto i ragazzi durante le attività di PCTO, risulta indispensabile che il processo del controllo della tutela della salute e sicurezza della studentessa e dello studente in attività di stage prenda avvio dalla scuola, la quale ha sì il compito di progettare, attuare e valutare i progetti di PCTO e di seguire l’attività formativa attraverso l’individuazione del tutor che vi collabora assieme al responsabile aziendale, ma soprattutto, di verificare che l’alunno al momento dell’avvio dello stage, sia assicurato con i criteri della gestione statale, che il livello di sicurezza equivalga a quello del lavoratore anche attraverso una preliminare valutazione dei rischi, che tenga in particolare considerazione l’età, dunque la maturità, dello studente.

È importante che si comprenda la necessità di inserire nel Documento di valutazione dei rischi un’apposita sezione dedicata agli studenti tirocinanti, anche in considerazione del fatto che, durante tutto il periodo di stage, lo studente minorenne è di fatto sottratto alla vigilanza della scuola ed è affidato a quella dell’azienda che nei suoi confronti esercita la responsabilità di cui all’art. 2048 del Codice Civile. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto dal soggetto ospitante secondo le forme e le modalità previste per legge, per quanto di esso è rivolto allo studente in attività di scuola-lavoro, risulta essere il focus della sezione sicurezza del Patto formativo richiamato dalla Convenzione tra la scuola e l’azienda, la quale ultima, ha anche l’obbligo di garantire l’attuazione delle misure di prevenzione individuate e di analizzare i luoghi e le mansioni che vedranno coinvolto lo studente allo scopo di decidere, sulla necessità o meno, di attivare la sorveglianza sanitaria.

Conclusioni

Detto ciò, nessun dubbio sussiste circa la validità dell’esperienza delle attività di stage per l’orientamento delle scelte del domani delle studentesse e degli studenti perché, in un mondo in rapida evoluzione, tutte le scuole sono chiamate a svolgere un ruolo chiave per l’acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere le opportunità che si presentano sia in previsione dei cambiamenti della società che del mondo del lavoro di domani e perché solo un efficace processo di orientamento al lavoro può produrre, tramite un’occupazione attiva, inclusione sociale e crescita economica.

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