i provvedimenti

Chat tra studente e dirigente d’istituto, cosa rischiano i giornali: sanzioni del Garante Privacy

Dopo lo “stop” a La Repubblica, il Garante privacy ha imposto anche ad altre testate il blocco temporaneo della pubblicazione delle chat tra lo studente e la dirigente dell’istituto romano aventi carattere intimo ed espliciti riferimenti alla sfera sessuale delle parti coinvolte. Ricordate anche le pesanti sanzioni

Pubblicato il 12 Apr 2022

Massimo Borgobello

Avvocato a Udine, co-founder dello Studio Legale Associato BCBLaw, PHD e DPO Certificato 11697:2017

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Dopo aver disposto la limitazione provvisoria di ogni ulteriore diffusione, anche online, dei contenuti dei messaggi acquisiti dal Gruppo Gedi nel caso della dirigente dell’Istituto di Roma, provvedimenti analoghi sono stati presi anche nei confronti di altre testate giornalistiche (Romeo Editore, GFG Powerweb srl, skuola.net), con l’indicazione delle conseguenze – anche penali – previste in caso di inosservanza.

I provvedimenti sono stati appena pubblicati e offrono un’interessante lettura per approfondire motivazione e conseguenze, che possono arrivare – scrive il Garante – a sanzioni per le aziende editoriali.

Chat preside-studente, il Garante Privacy blocca i giornali: giusto, ecco perché

La base normativa dei provvedimenti del Garante per il Trattamento dei dati personali

Con quattro distinti provvedimenti del primo aprile 2022, il Garante privacy ha imposto il “blocco” temporaneo della pubblicazione, cartacea e online, delle chat tra lo studente e la dirigente scolastica dell’istituto romano aventi carattere intimo ed espliciti riferimenti alla sfera sessuale delle parti coinvolte.

La base normativa evocata dal garante per procedere in via cautelare e urgente è piuttosto chiara: l’articolo 58 del regolamento UE 16/679 (GDPR), l’articolo 137, comma 3, del decreto legislativo 196 del 2003 (Codice privacy), come modificato dal decreto legislativo 101 del 2018 e le regole deontologiche (in particolare gli articoli 4 e 5) relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale numero 3 del 4 gennaio 2019).

L’articolo 58 del GDPR disciplina, in generale, i poteri delle Autorità nazionali per la protezione dei dati personali ed in particolare le ipotesi di sospensione temporanea dal trattamento da parte dei titolari.

L’articolo 137 del Codice privacy stabilisce che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 1 del medesimo Codice (dignità umana, diritti e libertà fondamentali della persona) e, in particolare, il limite dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Analogo contenuto hanno le regole deontologiche dei giornalisti in materia.

Le possibili sanzioni in caso di inosservanza dei provvedimenti

In tutti e quattro i provvedimenti di sospensione provvisoria, il Garante ha ricordato che “in caso di inosservanza della misura disposta dal Garante, trova applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice e le sanzioni amministrative previste dall’art. 83, par. 5, lette e), del Regolamento”.

Gli editori, poco avvezzi a “minacce” di sanzioni, si sono dovuti adeguare celermente, perché l’inosservanza dei provvedimenti del Garante (che possono essere impugnati) può determinare conseguenze serissime.

Sotto il profilo penale, l’articolo 170 del Codice privacy prevede che “Chiunque, non osservando il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell’articolo 2 septies, comma 1, nonché i provvedimenti generali di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, arreca un concreto nocumento a uno o più soggetti interessati al trattamento è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da tre mesi a due anni”.

La persona offesa, in questo caso, è la persona che risulta danneggiata dalla diffusione illecita – perché soggetta al provvedimento di sospensione del Garante – dei contenuti “bloccati”.

Nel caso concreto, i protagonisti delle chat.

Più pesanti le sanzioni amministrative: l’articolo 83 del G.D.P.R. prevede le stratosferiche sanzioni fino a 20.000.000,00 (venti milioni) di euro e fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo del trasgressore.

La lettera e) dell’articolo 83 del GDPR, richiamata dal Garante, sanziona “l’inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell’articolo 58, paragrafo 1”.

Comprensibile che la Stampa italiana, poco avvezza alle critiche per la disinvoltura con cui pubblica contenuti, usando il diritto/dovere di cronaca come paravento, si sia sentita colpita nel vivo dall’apparato sanzionatorio solamente “ricordato” dal Garante.

Conclusioni

La posizione del garante è apparsa, a taluni, dura, ma è assolutamente congruente alla necessità di tutela cautelare urgente che ha dovuto mettere in atto nei confronti degli editori interessati dai provvedimenti.

Chi è abituato a leggere un provvedimento amministrativo, invece, non coglie la sfumatura: la normativa vigente c’è e deve essere conosciuta da chiunque sia chiamato a rispettarla, specie se è un operatore professionale – ed iscritto ad un albo professionale.

Il fatto che il Garante abbia “ricordato” che la violazione di un provvedimento cautelare urgente inibitorio è penalmente rilevante – anche se procedibile a querela della persona offesa – e può determinare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (pesantissima) rientra nella prassi redazionale corretta di questo tipo di provvedimenti.

C’è da augurarsi che l’eco mediatica – almeno questa volta – porti gli operatori del settore a focalizzarsi maggiormente su temi di qualità e meno sul gossip di persone non appartenenti al jet set, alla politica o, comunque estranee alla conoscenza diretta del “grande pubblico”.

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