Obbligo Green pass a scuola

Controllo dei Green pass a scuola: come avvengono e le regole privacy

Dal primo settembre è scattato l’obbligo del Green pass a scuola. Regole e relativi controlli della certificazione verde a scuola, nel pieno rispetto della privacy. Dal 13 settembre con la piattaforma dedicata

Pubblicato il 11 Set 2021

Lucia Gamalero

Privacy Specialist e Responsabile GDPR Scuola

Dal primo settembre è obbligatorio il possesso e l’esibizione del Green pass anche per seguire le lezioni all’università e lavorare a scuola (così come per prendere treni ad alta velocità e a lunga percorrenza, salire su un aereo o una nave).

Il controllo dei presidi o di chi per loro fa fatto ogni giorno.

Dal 13 settembre è attiva anche la piattaforma nazionale che facilita i controlli dei presidi.

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Obbligo del Green pass a scuola e relativi controlli

Dal primo settembre quindi tutto il personale scolastico debba essere necessariamente in possesso del Green pass per poter svolgere la propria attività lavorativa.

Tale obbligo è stato introdotto dal comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge n. 111/2021 che afferma che: “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”.

Sanzioni per chi non rispetta l’obbligo

Il compito di fare rispettare quest’obbligo è affidato ai Dirigenti scolastici, i quali devono inoltre prendere i dovuti provvedimenti in caso di violazioni della normativa da parte dei dipendenti.

Chi non rispetta la regola non potrà accedere alle strutture e verrà considerato in “assenza ingiustificata”.
Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso, e al dipendente non viene riconosciuta alcuna retribuzione, né altro compenso o emolumento.

I controlli vanno effettuati con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (con la previsione che – con circolare del Ministro dell’Istruzione – possano essere stabilite ulteriori modalità di verifica).

Il DPCM del 17 giugno 2021, all’art.13, specifica le modalità di controllo, e in particolare al comma 5 afferma che “L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma”.

L’app VerificaC19 verifica l’autenticità delle certificazioni verdi

Spetta pertanto alle scuole solo un dovere di controllo della validità dei Green pass. Questo finora è stato fatto tramite l’utilizzo dell’app VerificaC19 (per Android e iOS).

Tale applicazione consente di riscontrare l’autenticità delle certificazioni emesse dalla piattaforma nazionale Digital Green Certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l’emissione, e senza memorizzare dati personali sul dispositivo del verificatore (perciò nel pieno rispetto della privacy).

La verifica della “Certificazione verde COVID-19” mediante la richiamata App prevede la scansione di un QR Code e l’estrazione delle informazioni relative alla validità del pass.

Verifica giornaliera di ciascun QR Code del personale scolastico

Come anche affermato dal Ministero dell’istruzione in una nota del 30 agosto 2021 (Pdf) la procedura “ordinaria” di verifica “presenta il limite di dover verificare giornalmente ciascun QR Code del personale scolastico, proprio per l’anzidetta diversa durata della certificazione (da un massimo di 9 mesi a un minimo di 48 ore) e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QR Code”.

Il Ministero dell’istruzione in tale nota ha inoltre affermato che “tale situazione non può essere ovviata con il ricorso all’autocertificazione da parte dell’interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita. Pure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al Dirigente Scolastico della propria certificazione o del relativo QR Code, perché questi provveda autonomamente – personalmente o tramite delegato – alla verifica”.

La piattaforma per il controllo green pass a scuola

Per ovviare a tutte queste difficoltà, il Ministero dell’Istruzione – in costante raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e il Ministero della Salute  ha realizzato “l’interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale DGC” per effettuare le verifiche in modo più semplice e snello.

I controlli tramite piattaforma informatica

Concretamente, i controlli devono avvenire tramite la consultazione di una piattaforma informatica e senza dover scansionare ogni singolo QR code di ciascun lavoratore.

In sostanza il preside o una persona delegata ogni giorni accederanno alla piattaforma, SIDI, e vedranno dei nominativi in servizio chi ha il pass attivo e chi no (non appare il motivo del pass e non si può conservare il dato, per indicazioni del Garante Privacy).

Che cosa devono fare concretamente le scuole, ad oggi?

Poiché, in attesa della procedura informatizzata, l’unico modo per effettuare le verifiche da parte delle scuole è quello di scansionare il QR Code abbinato alla “Certificazione verde COVID-19” tramite l’App VerificaC19, vediamo in concreto che cosa deve fare ad oggi la
scuola.

Verifica quotidiana del Green pass

Per prima cosa, come specificato anche dal Ministero dell’Istruzione, i Green pass vanno verificati quotidianamente, in quanto i certificati hanno diversa durata (da un massimo di 9 mesi a un minimo di 48 ore), e potrebbero anche essere revocati in caso di positività al COVID-19.

Inoltre non devono essere assolutamente richieste al personale scolastico le date di scadenza delle certificazioni verdi, né alcun tipo di autocertificazione.

Cosa dice il Garante per la Privacy

Pasquale Stanzione, Presidente dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, intervistato da Repubblica, ha affermato che anche in ambito scolastico non è consentita “la verifica diretta delle scelte vaccinali e, comunque, della condizione sanitaria da parte dei dirigenti scolastici, dovendo essi (tramite il personale specificamente incaricato) limitarsi a verificare il possesso di una certificazione valida.

Le modalità di verifica previste dal Dpcm del 17 giugno – richiamate dal decreto legge 111 anche per il contesto scolastico – consentono, invece, di minimizzare il trattamento dei dati personali, limitandosi a generare, mediante l’app di verifica ufficiale, solo un segnale positivo o negativo secondo i casi”.

Secondo il Garante, quindi, le scuole non devono registrare alcun dato, ma esclusivamente verificare i soggetti in possesso di “Certificazione verde COVID-19” e quelli che ne sono privi.

Trattamento di dati personali nel rispetto della privacy

Anche se non vi è una raccolta di informazioni da parte della scuola, l’attività di verifica dei Green pass comporta in ogni caso un trattamento di dati personali, e pertanto tale trattamento andrà svolto nel rispetto della privacy e adottando tutte le adeguate misure tecniche e organizzative necessarie.

Inoltre, spetta al titolare del trattamento informare i propri dipendenti sulle modalità di gestione dei dati per il controllo dei Green pass attraverso una specifica informativa, da esporre anche nei luoghi ove avverranno le verifiche.

Altro aspetto fondamentale è quello della formazione e dell’autorizzazione al trattamento dei dati dei soggetti che nella scuola verranno delegati al controllo da parte del Dirigente scolastico.

Ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 4, del GDPR, infatti, chiunque agisca sotto l’autorità del titolare del trattamento e abbia accesso a dati personali “non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso”.

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