Tempo di primi bilanci per GDPR e DPO – Data Protection Officer: il regolamento europeo per la protezione dei dati personali è obbligatorio da quasi tre anni, così come la nomina del Responsabile dei Dati nei casi previsti.
Cosa è successo nel nostro Paese? Quali sono le maggiori criticità da sottolineare nello svolgimento di questa professione?
Il Data Protection Officer in Italia: troppi pseudo-professionisti
Purtroppo, nel nostro Paese, il mercato continua a essere invaso da professionisti improvvisati, che senza aver seguito alcun corso di approfondimento in materia, né aver svolto alcuna specifica attività nel settore della protezione dati, magari sulla base di qualche sporadica lettura di articoli o post su Internet si avventurano nello svolgimento di un’attività professionale che, invece, è molto complessa e richiede una solida competenza, nonché capacità organizzative di non poco conto.
Il Garante ha compreso da tempo questo aspetto, ma si trova nella difficoltà di intervenire con decisione in quanto non può incidere in profondità nell’assetto di equilibri propri del mondo economico e professionale, che vanno al di là delle proprie competenze.
Sarebbe auspicabile un intervento tempestivo, per evitare che questi pseudo-professionisti possano cagionare danni irreparabili. Sarebbe, indubbiamente, anche il caso di accelerare nella individuazione di seri percorsi di certificazione a livello comunitario che possano portare alla creazione di un vero e proprio albo di Data Protection Officer certificati e magari specializzati in specifiche materie (settore bancario, assicurativo, sanitario, pubblico, ecc.).
Il fenomeno della proliferazione degli accaparratori seriali
Spesso la scarsa competenza si coniuga con una spiccata capacità imprenditoriale: molti professionisti sono in grado di creare un autentico sistema di gestione della propria attività e diventare un punto di riferimento in determinati settori, senza purtroppo averne le competenze.
L’effetto è paradossale: non è raro vedere che lo stesso professionista riceve più incarichi di Data Protection Officer nella stessa area territoriale e per lo stesso settore (ad esempio quello sanitario), pur essendo un perfetto sconosciuto, poiché non si è mai segnalato per attività di studio, di approfondimento e di ricerca.
Si tratta, spesso, di personaggi privi di scrupoli che si sono dotati di un valido supporto organizzativo, di una fitta rete di amicizie e connivenze a livelli molto alti e quindi hanno trovato la chiave giusta per aprire le porte migliori. Questi sono i peggiori, poiché sfruttando questo sistema, banalizzano enormemente la materia, regredendo ai vecchi tempi di una volta dove la conformità alla normativa diventava solo una mera attività di carattere documentale.
Proprio per questi motivi, si notano spesso professionisti che hanno numerosissimi incarichi di Data Protection Officer del tutto incompatibili con la delicatezza e complessità della professione, se svolta con senso di responsabilità.
Le conseguenze sono disastrose e le abbiamo già viste con inevitabili pesanti sanzioni comminate dal Garante ai titolari del trattamento assistiti da questi personaggi.
Il Data Protection Officer in Italia: il nodo del compenso
Qual è un equo compenso per il Data Protection Officer? Non è facile determinarlo, poiché bisogna prendere in considerazione diversi fattori. Negli ultimi tempi, però, si è assistito a una drastica riduzione delle cifre che vengono corrisposte a titolo di retribuzione ai Data Protection Officer e questo, probabilmente, proprio per l’attività degli accaparratori seriali che preferiscono la quantità alla qualità e quindi accettano incarichi anche sottopagati.
Il compenso di un Data Protection Officer deve naturalmente variare a seconda delle dimensioni dell’impresa o dell’ente titolare e delle difficoltà dell’incarico. Il costo odierno di un Data Protection Officer per piccole e medie imprese, anche se dedite al trattamento di categorie particolari di dati, non supera, in media, i diecimila euro annui, mentre se si considerano enti o imprese di grandi dimensioni o multinazionali, la cifra può addirittura superare i cinque zeri.
Tuttavia non esistono, allo stato attuale, né dei tariffari né delle prassi diffuse che consentano di quantificare in modo univoco il giusto corrispettivo per le prestazioni contrattuali di un DPO, ragion per cui si è costretti a fare affidamento sui soli parametri suggeriti dallo ius positum, specie dalla disciplina europea, e dalle linee guida dei garanti, che paiono, a ogni modo, più che sufficienti allo scopo.
Sul quantum del corrispettivo influiscono, in aggiunta, tutti quei fattori esterni che incrementano la pericolosità del trattamento e quindi, in modo direttamente proporzionale, il grado di responsabilizzazione del Data Protection Officer: la natura e il volume dei dati trattati, il numero dei soggetti interessati, le tecniche di trattamento impiegate dall’organizzazione, la durata del ciclo di trattamento, l’uso massivo delle tecnologie, il ricorso a tecniche di profilazione, l’abituale aggiornamento tecnologico che potrebbe giustificare un maggiore coinvolgimento del DPO, il trasferimento dei dati verso paesi od organizzazioni terze.
La perenne diatriba tra giuristi e informatici
Da quando è sorta questa figura professionale sono nate polemiche e continui confronti tra giuristi e informatici che sostengono la loro naturale vocazione allo svolgimento della professione di DPO.
A peggiorare la situazione, la norma UNI 11697 che ha previsto nelle skills del DPO articolate conoscenze di carattere informatico che un giurista non può possedere né acquisire successivamente con facilità, se non attraverso approfonditi studi in materia.
Queste polemiche evidenziano però un altro aspetto strettamente collegato al giusto approccio alla professione: è difficile se non impossibile che un singolo professionista possa avere tutte le competenze richieste dalla normativa (giuridiche, informatiche, manageriali, comunicative, ecc.) e proprio per questo motivo è necessario che un DPO si avvalga di un gruppo di professionisti ciascuno specializzato in un determinato settore. Del resto questo è l’approccio suggerito dagli stessi Garanti europei nelle loro linee guida e indubbiamente è quello più saggio.
In caso contrario troveremo (e questo lo si riscontra spesso) imprese o enti pienamente conformi al GDPR dal punto di vista informatico e meno dal punto di vista organizzativo, documentale, procedurale, gestionale e viceversa.
Data Protection Officer: figura interna o esterna all’azienda?
I titolari del trattamento hanno dovuto spesso fare scelte legate anche ad altri fattori, come l’insufficienza di risorse, rinunciando a professionisti esterni: spesso però in seguito sono ritornati sui propri passi, per i problemi derivati da questa scelta.
Il DPO interno, per quanto soluzione più economica, spesso è un azzardo poiché non sorretto da un’adeguata competenza ed esperienza che in contesti organizzativi complessi diventano requisiti fondamentali.
Purtroppo, nella valutazione dei candidati DPO il parametro che assume maggiore importanza è, il più delle volte, l’economicità, tanto nel settore pubblico, dove è quasi la regola, quanto in quello privato. Si tende, dunque, a prediligere la logica del “miglior prezzo” a scapito del “buon servizio” e della compliance che andrebbe, invece, mostrata nei confronti della normativa nazionale ed europea.
È il chiaro segnale che, ancora una volta, le ultime novità introdotte dal GDPR nel campo della protezione dei dati sono state vissute, dagli operatori economici e dalle pubbliche amministrazioni, come un mero onere aggiuntivo e non come un’opportunità. Per questi motivi, il processo di diffusione di una buona cultura orientata alla privacy e alla protezione dei dati personali non può che considerarsi appena cominciato.
A ciò si aggiungono le grandi difficoltà che hanno i DPO interni nel rivendicare la propria autonomia e indipendenza nei confronti dei colleghi, oltre a essere spesso soggetti a forme di intimidazione dirette e indirette che rendono l’attività del dipendente veramente difficile. La stessa soluzione normativa di rivolgersi direttamente a chi rappresenta la titolarità, nel caso di problemi, diventa poco pratica e comporta conseguenze anche peggiori. È vero che il dipendente interno conosce maggiormente l’attività e l’organizzazione del proprio ente, ma questo vantaggio difficilmente può compensare i numerosi inconvenienti di tale scelta.
A fronte di tali aspetti sicuramente problematici occorre riconoscere il sempre crescente interesse per queste tematiche da parte di giovani laureandi e laureati, il che fa ben sperare per la nascita di DPO sempre più competenti e motivati che possano risolvere le storture in precedenza evidenziate.
Queste tematiche sono state approfondite nella seconda edizione del “Manuale operativo del DPO” edito da Maggioli, dove sono analizzati diversi aspetti legati ai compiti ed alle attività del DPO, dove si tiene conto delle ultime linee guida EDPB sulle figure soggettive del GDPR, sulla videosorveglianza, sui principi della privacy by design e by default e sui trasferimenti dei dati personali presso paesi terzi, nonché di alcune importanti sentenze del giudice amministrativo sui ruoli e le funzioni del DPO e di rilevanti provvedimenti dell’Autorità in tema di DPIA, Data Breach e Registro delle attività di trattamento.