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L’intelligence: cosa fanno i nostri servizi segreti, i reparti, le funzioni



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Facciamo il punto sulla normativa, su cosa sono e cosa fanno i servizi informativi (l’intelligence) e i loro reparti. Mentre l’idea in Parlamento, dal PD, di riformare i nostri servizi informativi (“servizi segreti”) ossia la legge 124/2007 in materia di sicurezza della Repubblica.

Pubblicato il 16 dic 2020

Marco Santarelli

Chairman of the Research Committee IC2 Lab – Intelligence and Complexity Adjunct Professor Security by Design Expert in Network Analysis and Intelligence Chair Critical Infrastructures Conference



intelligence - SIpEIA

È un momento caldo per tutto ciò che c’è intorno alla nostra intelligence, “servizi segreti” o più correttamente il “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”.

L’emersione del cyberspazio come quinto dominio, presente in ogni conflitto tra Stati, e quindi della necessità di difenderlo con la cybersecurity, sta spingendo a riflessioni ad alti livelli sull’opportunità di rivedere il modo in cui la nostra intelligence funziona ed è strutturata.

L’Italia ha già compreso la necessità di collegare strettamente la cyber con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). Il DIS, che già coordinava l’analisi strategica di intelligence e la gestione unitaria delle risorse umane e materiali, ora è a capo anche di tutte le attività informative indirizzate alla protezione delle infrastrutture critiche e dello spazio cibernetico del Paese. Questa linea si è attuata, da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 agosto 2019 che pone sotto il DIS anche lo Csirt (Computer Security Incident Response Team) italiano, organo unico e centrale per la gestione delle minacce cyber.

Ma le minacce cyber crescono di quantità e rilevanza, soprattutto nel periodo della crisi economico-sanitaria del Covid-19, andando a colpire gangli nevralgici del nostro sistema (ospedali, aziende del made in Italy) proprio nel momento di maggiore debolezza del Paese. La cyber è da tempo al centro di scontri geopolitici che contrappongono blocco occidentale e orientale (Russia, Cina, Corea del Nord).

Sono spiegabili così, con le nuove sfide di sicurezza per il Paese, i movimenti politici intorno alla proposta di un Istituto Italiano di Cybersicurezza e la proposta di legge PD, in via di essere presentata, di riforma dell’intelligence.

Intelligence (servizi segreti): cos’è la legge 124/2007

Per questi motivi è particolarmente importante studiare lo status quo dei nostri Servizi.

La Legge 124/2007 del 3 agosto, “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007, entrata in vigore il 12 ottobre, ampliamento e superamento della nota legge 24-10-1977 n. 801, “Istituzione e ordinamento dei servizi per la informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato”, pone per la prima volta il Presidente del Consiglio dei Ministri a capo dei servizi informativi ed è lui stesso che nomina direttore e vicedirettori delle varie agenzie e coordina le politiche dell’informazione per la sicurezza. Con la 124/2007 c’è stata una riprogettazione dell’intelligence nazionale, partendo proprio dalla sua struttura.

Già nel nome stesso viene evidenziato un passaggio chiave, da “informazione e sicurezza” (legge 24-10-1977 n. 801) a “informazione per la sicurezza” (legge 124/2007), sulla base del quale viene ricostruito il modello organizzativo e vengono ripartite le competenze ai vari dipartimenti informativi, con la necessità di specializzarli senza che rischino di sovrapporsi agli altri organismi pubblici che, come loro, seguono la sicurezza nazionale, che sia interna e quindi le forze di polizia, o esterna, ossia le forze armate. In questo modo non c’è stato solo un aggiornamento generale, ma sono stati regolati tutti gli strati per un sistema più strutturato e completo e ovviamente al passo con i tempi.

Con la Legge 124/2007, quindi: si regolamentano l’organizzazione degli Apparati, i criteri di reclutamento degli addetti, i presupposti e i limiti di un sistema di “garanzie funzionali” per gli appartenenti ai Servizi che si trovino nella necessità (a causa o nel perseguimento di finalità istituzionali) di violare la legge penale, la normativa sui “nulla osta di sicurezza” e quella sulle classifiche di segretezza da attribuire ad atti, documenti ed altro a tutela dell’interesse della Repubblica, oltre a dare maggiore struttura all’organizzazione del Sistema e al segreto di Stato, già regolamentati precedentemente.

Nel passaggio di “poteri” al legislatore ordinario è evidente che si è voluto estromettere l’Amministrazione dei Servizi di informazione dal decidere su aspetti che riguardano direttamente i cittadini e scegliere così in autonomia cosa divulgare e cosa occultare. Ne emerge una volontà di maggiore trasparenza sia nei confronti dei cittadini stessi sia degli operatori del settore. Tornando quindi al nome della Legge 124/2007, “informazioni per la sicurezza” rimanda proprio a questa garanzia che si vuole rafforzare: le informazioni vanno analizzate, implementate se carenti, approfondite, per la tutela della Repubblica, così come alcune di esse devono essere tenute nascoste (a volte depistate) per lo stesso scopo.

Modifiche alla legge 124/2007 sull’intelligence e novità

Sostanzialmente, nel corso degli anni, le modifiche che sono state fatte alla Legge 124/2007, insieme a piccoli aggiustamenti, sono due.

La prima è rappresentata dalla Legge 7 agosto 2012, n. 133, Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2012, n. 186 e entrata in vigore il 25 agosto 2012. Obiettivo di questa normativa è il rafforzamento della protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, soprattutto in ambito cibernetico e informatico, potenziando le attività di informazione.

La seconda modifica è più recente, risale infatti a qualche mese fa con il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, coordinato con la legge di conversione 25 settembre 2020, n. 124 recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica».

In questa occasione, con la proroga dello stato d’emergenza a seguito della diffusione del Covid-19, è stato reso rinnovabile più volte l’incarico ai vertici dei servizi informativi, mantenendo invariata la durata di 4 anni, per cui quattro anni per il primo incarico più un massimo di quattro anni successivi (valutazione discutibile e ancora non convincente). Nel testo della 124/2007 si legge “la direzione generale del Dis è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell’amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Cisr. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta”.

Il Presidente del Consiglio, a commento del nuovo Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, ha dichiarato che “La nuova norma si limita a introdurre la possibilità che vi siano più provvedimenti successivi di rinnovo dell’incarico, anziché uno solo, senza alcuna modifica del limite massimo temporale di permanenza negli incarichi stessi”.

Csirt

Necessario menzionare anche l’introduzione del Csirt, Computer Security Incident Response Team, a seguito della direttiva NIS (Dlgs 18 maggio 2018 n. 65), organismo accorpato all’interno del DIS per incrementare le attività di cyber difesa e gestire il flusso delle informazioni provenienti dagli Operatori di Servizi Essenziali, i cosiddetti Ose (ex infrastrutture critiche) e dai Fornitori di Servizi Digitali (FSD).

Il segreto di Stato

Atti, documenti, notizie, attività o altro tipo di informazione, la cui divulgazione può essere rischiosa per gli interessi fondamentali dello Stato, sono vincolati da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri al segreto di Stato.

Con l’entrata in vigore della Legge 124/2007, anche questo atto politico subisce alcuni cambiamenti. Tra i più rilevanti, il fatto che notizie riguardanti fatti eversivi dell’ordine costituzionale o terrorismo, mafia, stragi, sono escluse tassativamente dal segreto di Stato e la durata massima del vincolo di 15 anni, fino ad un massimo di 30 anni in caso di proroga da parte del Presidente del Consiglio. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2008, n. 90, vengono emanate nuove norme sull’individuazione di informazioni che possono diventare segreto di Stato, in particolare gli interessi da salvaguardare in assoluto con il segreto di Stato sono: l’integrità della Repubblica, anche a livello internazionale, la difesa delle istituzioni, l’indipendenza dello Stato rispetto agli altri e la preparazione e la difesa militare dello stesso.

Proprio per questo motivo, va ampliata la legge per una migliore definizione del concetto di segreto, distanziandolo dalla condivisione del concetto di pericolo.

Cosa sono i servizi informativi e i loro reparti

I servizi informativi, come detto chiamati comunemente servizi segreti, si occupano di raccogliere le informazioni che costituiscono le fondamenta delle politiche, delle strutture e delle organizzazioni del sistema Paese. Queste informazioni provengono dalle fonti informative, che possono essere aperte, chiuse, confidenziali, documentali e tecniche. Nella raccolta di queste informazioni, nel rispetto della sicurezza nazionale, vengono incrociati elementi diversi appartenenti alla società, prendendo in considerazione i legami della stessa struttura sociale.

Con l’entrata in vigore della Legge 124/2007 sopra descritta c’è già stato un rinnovamento dei vari servizi:

  • il SISDE viene sostituito dall’AISI, Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna,
  • il SISMI dall’AISE, Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna,
  • il CESIS dal DIS, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza,
  • il COPACO dal COPASIR, Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Viene, inoltre, istituto il CISR, Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, per affiancare, con poteri di consulenza, il Premier al vertice dei servizi. In più, se secondo il precedente ordinamento, la già citata legge 24 ottobre 1977 n. 801, i servizi erano divisi in SISMI del Ministero della Difesa e SISDE del Ministero dell’Interno, ora invece con il Presidente del Consiglio al comando, è stata superata la condivisione di responsabilità gestionale con i Ministri della Difesa e dell’Interno che era prevista dalla legge precedente.

Il Presidente del Consiglio e le autorità delegate dispongono poi per la prima volta del DIS per compiti specifici di coordinamento e raccordo informativo e per l’attività ispettiva. Un’importante introduzione della Legge 124/2007 riguarda anche il segreto di Stato, in quanto “la legge di riforma ha introdotto una nuova disciplina ispirata al bilanciamento delle esigenze di sicurezza dello Stato con quelle di garanzia dei diritti dei cittadini, introducendo ulteriori limiti temporali e sostanziali per il ricorso a tale eccezionale strumento”. Infine, il COPASIR ottiene poteri di controllo e funzioni consultive e di verifica che tutto avvenga nel rispetto dell’interesse della Repubblica e con obbligo per il Presidente del Consiglio dei ministri di comunicare con il Comitato.

Parliamo nello specifico dei comparti.

Ricapitolando il quadro attuale che si è delineato a seguito della Legge 124/2007, il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica vede il Presidente del Consiglio dei Ministri, al vertice, affiancato da DIS, CISR, AISE e AISI.

Il DIS

Compito del DIS è innanzitutto il coordinamento di tutta l’attività di informazione per la sicurezza, che viene riportata al Presidente del Consiglio, la raccolta di informazioni, analisi e rapporti dei servizi di informazione per la sicurezza, forze dell’ordine, amministrazioni dello Stato e enti di ricerca anche privati. Il DIS, poi, monitora le attività svolte da AISE e AISI, che collaborano anche con i servizi di sicurezza esteri, e anche se questi due organi elaborano in maniera esclusiva i piani di ricerca operativi, lo stesso DIS può strutturare analisi strategiche o relative a determinate situazioni, analisi globali e progetti di ricerca informativa che passano poi al vaglio del CISR e infine del Presidente del Consiglio. Spetta anche al DIS la promozione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale. La direzione del DIS dura quattro anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori quattro ed è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell’amministrazione di Stato, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CISR, insieme al quale nominano poi i vicedirettori generali. Inoltre, il direttore del DIS è anche segretario del CISR.

Il CISR

Il CISR, Comitato Interministeriale per la sicurezza della Repubblica, ha un ruolo di consulenza, proposta e deliberazione per il Presidente del Consiglio su obiettivi e finalità generali, così come sulle risorse finanziarie del DIS e servizi di informazione per la sicurezza e relativi bilanci. Oltre al Presidente del Consiglio, appartengono al CISR i Ministri di affari esteri, interno, difesa, giustizia, economia e finanze e sviluppo economico.

AISE

Passando a AISE, Agenzia informazioni e sicurezza interna, e AISI, Agenzia informazioni e sicurezza interna, si tratta di due reparti che ricercano ed elaborano tutte le informazioni utili alla difesa della sicurezza della Repubblica, anche nel caso di accordi internazionali, l’uno nell’ambito di competenza estera e l’altro in ambito di competenza interna, così come gestiscono eventuali attività di spionaggio a danno del Paese, anche in collaborazione tra loro, senza che vi sia contrapposizione. Di nuovo i direttori dei due reparti vengono nominati tra dirigenti di alta fascia o equiparati dell’amministrazione dello Stato dal Presidente del Consiglio, con durata dell’incarico di quattro anni, rinnovabili a un massimo di successivi quattro e indicano i rispettivi vicedirettori da nominare, di cui si occupa poi il Presidente del Consiglio.

DIS, AISE e AISI svolgono compiti e funzioni esclusive, che nessun altro ente o organismo può portare a termine. Al di fuori del Sistema di informazione per la sicurezza, ma a stretto contatto con l’AISE, abbiamo il RIS, Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore per la difesa, con funzioni tecnico militari e di polizia militare per la tutela delle attività delle forze armate all’estero.

La riforma dell’intelligence

All’interno del dibattito degli ultimi giorni che coinvolge l’ICC, Istituto Italiano di Cybersicurezza, inserito nell’ultima bozza della Legge di Bilancio 2021 e poi prontamente eliminato, è comparsa qualche giorno fa una proposta di legge da parte del PD che riguarda i servizi informativi (i cosiddetti servizi segreti) e in particolare il rinnovo della Legge 124/2007 in materia di sicurezza della Repubblica. Se n’è fatto portavoce il deputato, anche membro della Commissione Difesa, Alberto Pagani, insieme agli altri due promotori della proposta, Carmelo Miceli, deputato e responsabile Sicurezza nella segreteria nazionale, e Enrico Borghi, membro del Copasir.

Da come afferma Pagani, oltre al fatto che questa proposta di legge sia antecedente rispetto alla comparsa dell’IIC, tra l’altro non condiviso con il comparto, la fondazione con lo scopo di promuovere la cultura della sicurezza cibernetica pare non sia compatibile proprio con la Legge 124.

Ciò su cui vuole lavorare il PD, presumibilmente, è da una parte ridisciplinare i contenuti e le tecniche, alla luce dell’aumento degli attacchi cyber, dall’altra porre sempre più un accento (una demarcazione o una compenetrazione, si vedrà) tra pubblico e privato. Infatti, con l’istituzione del Perimetro Cibernetico e il recepimento della direttiva NIS, il compito dei servizi informativi si amplia anche a salvaguardia, oltre del sistema Paese, delle aziende che ne costituiscono il tessuto innovativo. Questo impone una necessità, appunto, di rinnovare la struttura degli stessi servizi, che al momento presenta delle lacune proprio in tal ambito.

Servizi informativi: i metodi interni

Un piccolo excursus sulle macro-applicazioni dei servizi informativi, macro-aree che prevedono altri metodi interni: HUMINT, SIGINT, IMINT, MASINT e OSINT.

Se pensiamo alla HUMINT, acronimo di HUMan INTelligence, che si occupa della raccolta di informazioni per mezzo di contatti interpersonali, non possiamo slegarla ad elementi di Data Science preliminari che sono mutuati dalla SIGINT, acronimo di SIGnals INTelligence, l’attività di raccolta di informazioni mediante l’intercettazione e l’analisi di segnali, sia emessi tra persone sia tra macchine.

A loro volta HUMINT e SIGINT non possono prescindere dall’IMINT, acronimo di IMagery INTelligence, che raccoglie informazioni mediante l’analisi di fotografie aeree o satellitari, così come dalla MASINT, acronimo di Measurement and Signature intelligence, atta alla raccolta di informazioni non visibili tramite sensori elettronici o radar, quindi non classificabili in alcuna delle altre discipline principali di raccolta.

Human intelligence (Humint)

La Human Intelligence comprende agenti che si relazionano e lavorano direttamente con fonti umane, ricorrendo alle fonti aperte e a informatori. Le attività HUMINT più diffuse sono, ad esempio, il pattugliamento ordinario, la ricognizione speciale, le informazioni frutto del lavoro dei consiglieri militari d’ambasciata, la redazione di rapporti diplomatici, le confessioni dei prigionieri di guerra, le interviste di rifugiati e viaggiatori e le notizie fornite da organizzazioni non governative, fino alle operazioni di spionaggio vero e proprio. La Humint pone le basi nelle discipline della semiotica, della semantica, dell’antropologia, della filosofia delle relazioni e dell’ermeneutica. Ovviamente, parte dal presupposto di adattarsi alle modalità di azione dai criminali, come accaduto nel caso del terrorismo e dei suoi nuovi metodi di azione. La HUMINT si articola a sua volta in tre categorie:

  • Overt (attività aperte), le attività attuate senza nascondere le operazioni svolte, quindi attraverso l’acquisizione di elementi informativi da fonti dirette e “aperte”. Sostanzialmente, vengono tenute nascoste solo le finalità delle ricerche, come nel caso di interrogatori, debriefing degli equipaggi aerei e dei viaggiatori, i piani di esame analitico di giornali e altre pubblicazioni a stampa;
  • Sensitive (attività critiche), le attività con estremo riserbo in merito al committente e alle finalità, ma effettuate in un sostanziale ambito di legalità;
  • Clandestine (attività sotto copertura), le attività gestite in segretezza, sia rispetto agli agenti sia alle finalità.

Open Source Intelligence (Osint)

Rispetto al contenuto di questo metodo ormai diventato realtà, ce n’è uno prettamente contemporaneo, la Osint, Open Source Intelligence. Quest’ultima raccoglie le sue informazioni da fonti aperte e pubbliche, open source appunto. Parliamo dei mass media, dei social, delle informazioni governative rese pubbliche, le informazioni rese pubbliche dai comuni cittadini, materiale accademico e scientifico. È importante sottolineare che le fonti aperte non vengono offerte, ma, a differenza di come intendono in tanti, sono solo liberamente accessibili a chi è in grado di reperirle. Dall’altro lato c’è una Osint che ormai si applica in maniera trasversale anche con gli hacker, sul dark web e sul Deep web. Ovviamente questa tecnica può prevedere servizi a pagamento per conto dei rapporti più o meno strutturati con grandi gruppi informativi come multinazionali legate sia ai social che alle ricerche in rete.

Signals Intelligence

La Signals Intelligence comprende gli aspetti tecnologici dell’intelligence. Infatti, parliamo della raccolta di informazioni attraverso intercettazioni e analisi di segnali, sia emessi tra persone sia tra macchine, oppure da entrambi. La sua caratteristica principale è la possibilità di ottenere informazioni anche quando queste arrivano contemporaneamente e in modi diversi. Abbiamo, dunque, due tipologie di Sigint:

  • COMINT, CommunicationIntelligence, che consiste nella ricerca ed elaborazione di notizie di interesse per la sicurezza nazionale provenienti da segnali emessi da sistemi elettromagnetici di comunicazione, basata sull’opportunità di intercettare comunicazioni fra persone;
  • ELINT, Electronics Intelligence, che si occupa di ricerca ed elaborazione di notizie di interesse per la sicurezza nazionale provenienti da emissioni elettromagnetiche diverse dalle comunicazioni, attraverso strumenti elettronici per la rilevazione di immagini, di segnali elettromagnetici e di dati trasmessi in modalità di non comunicazione.

Measurament and Signatures Intelligence (Masint)

La Measurament and Signatures Intelligence comprende le attività di raccolta di informazioni non classificabili in nessuna delle discipline principali, e si traduce nella raccolta di misure metriche, angolazioni, lunghezze d’onda, rapporti temporali, modulazioni e idromagnetismo. Si articola in diverse discipline come:

  • RADINT o Radar Intelligence;
  • NUCINT o Nuclear Intelligence;
  • ACOUSTINT, ovvero Acoustical Intelligence;
  • ASINT;
  • TELINT o TelemetryIntelligence;
  • RINT o Radiation Intelligence;
  • ELECTRO-OPTINT;
  • DMPINT.

Imagery Intelligence (Imint)

La Imagery Intelligence, si basa sulla rappresentazione delle informazioni ottenute, quindi di immagini, su supporti attraverso procedimenti ottici ed elettronici. Si utilizzano, per esempio, macchine fotografiche, sensori radar e a raggi infrarossi, laser e così via. Alla IMINT oggi si è aggiunta la GEOINT, GEOspatial Intelligence, che ricerca ed elabora notizie di interesse per la sicurezza nazionale provenienti da dati e immagini georeferenziati.

La S&T, Scientific and Technical Intelligence, raccoglie e interpreta le informazioni provenienti da fonte scientifica e tecnica, ricorrendo a fonti nazionali ed estere. Si tratta, quindi, dello spionaggio di tecniche ingegneristiche e dei sistemi militari, d’arma e materiali. I suoi scopi principali riguardano prettamente l’acquisizione di informazioni militari e, appunto, tecniche.

Il (triplice) nodo delle competenze

Se ci dovessimo esporre un po’ di più e parlare delle competenze dei servizi informativi siamo costretti a fare un discorso triplice: il primo è quello proprio legato alle competenze interne che si acquisiscono attraverso l’ingresso ufficiale presso i nostri servizi informativi; il secondo è quello esterno, decantato da professionisti esterni e da consulenti (scelti con cura e riservatezza e non solo per diplomi, scuole, master e altro), sempre più presenti per via delle analisi che compenetrano tecnologia e elemento umano degli ultimi anni; il terzo è quello invece legato a tutto il settore di competenze di servizi informativi che collimano direttamente con dei personaggi, la cui identità oscilla tra il conosciuto e lo sconosciuto e che si occupano prevalentemente dell’aspetto più “surreale” dell’intelligence, di ispirazione di tanti film, che si nutre di segretezza, ambiguità e soprattutto relazioni. Ovvero la capacità di capire, sempre in ambiti nazionali ed internazionali, come infiltrarsi sotto copertura o prendere informazioni attraverso una rete di relazioni accurate, in cui si è un pezzettino che riporta all’intero di un sistema, per il debellamento di fatti illeciti legati di ogni tipo. Tutti questi tipi di competenze (a volte diventano delle arti sublimi e supreme) sono legate sempre a quella che Luttwak definisce strategia (Edward Luttwak, Strategia: la logica della guerra e della pace, BUR, 2013).

Data una strategia iniziale, all’interno di vari ambiti della realtà sociale, si attivano appunto le competenze dei servizi. In base a queste si scelgono gli ambiti, dai quali però si attivano molte attività asimmetriche. La strategia, in tal senso, diventa il luogo del paradosso in cui non si seguono più i modelli standard o detti “ricorrenti”, ma ci si muove, soprattutto nel terzo ambito, in una scacchiera dove le persone e l’obiettivo si confondono e il cui scopo è sempre quello di prevenire, combattere e “gestire” i fenomeni criminosi.

Intelligence, le garanzie funzionali

Vediamo come le attività di informazioni per la sicurezza nazionale vengono gestite dagli operatori, che spesso si ritrovano costretti a commettere qualcosa di illecito, anche a livello penale, per obiettivi istituzionali. Ed ecco che quindi AISE e AISI sono stati dotati delle cosiddette “garanzie funzionali” che li tutelano, come stabilito dall’art. 17 della legge 3 agosto 2017 n. 134, in caso di azioni considerate reato, che comunque devono avere autorizzazione a procedere da parte di Presidente del Consiglio dei Ministri, autorità delegata o direttore dell’agenzia.

Ci sono però delle eccezioni: sono esclusi infatti dalle garanzie funzionali i fatti non compiuti per compiti istituzionali dei servizi di informazione, i fatti la cui esecuzione “illecita” può essere evitata e i fatti che possono causare delitti che mettono in pericolo vita, integrità fisica, personalità individuale, libertà personale e morale, salute o incolumità di più persone. Il bilanciamento tra interessi pubblici e privati viene operato dal legislatore, che ha escluso anche i delitti contro l’amministrazione della giustizia, i reati contro gli organi costituzionali o le assemblee regionali, contro i diritti politici del cittadino e altri delitti espressamente previsti dalla legge, come la falsa attribuzione della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Sono escluse inoltre come luoghi per le operazioni che includono condotte previste come reato le sedi dei partiti politici e organizzazioni sindacali e le azioni rivolte a giornalisti professionisti iscritti all’albo.

Le operazioni compiute da AISE o AISI riconducibili a reato non devono essere necessariamente denunciate all’autorità giudiziaria, ma devono essere riferite al direttore del comparto, che a sua volta ne farà comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all’autorità delegata. In caso di arresto o fermo dell’operatore di AISE o AISI, il PM dovrà chiedere conferma dell’azione compiuta al direttore di riferimento.

Nell’ultimo pacchetto antiterrorismo (art. 8 della l. 43/2015), dato che questo meccanismo delle garanzie funzionali è risultato molto utile, il legislatore ha inglobato nel sistema altri casi, come le azioni finalizzate a indagini informative dall’interno di associazioni a delinquere, anche a scopo terroristico internazionale e di addestramento dei foreign fighters.

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