Privacy by Design

PETs, le tecnologie che rafforzano la privacy in linea col GDPR



Indirizzo copiato

L’anonimizzazione e le Privacy Enhancing Technologies (PETs) emergono come strumenti cruciali nell’era del GDPR per proteggere i dati personali, garantendo conformità e sicurezza. Queste metodologie minimizzano i rischi di identificazione impropria, rafforzando la fiducia tra aziende e clienti, pur navigando le sfide di definizioni legali e applicazione

Pubblicato il 7 feb 2024

Francesca Niola

Fellow – ISLC, Università degli Studi di Milano



GDPR

Nell’era del GDPR, l’anonimizzazione e le Privacy Enhancing Technologies (PETs) rappresentano strumenti indispensabili nella salvaguardia dei dati personali, fungendo da baluardo contro la loro identificazione impropria.

Per ampliare l’analisi sull’importanza dell’anonimizzazione e delle Privacy Enhancing Technologies (PETs) nel trattamento dei dati personali, consideriamo la complessa interazione tra la necessità di proteggere la privacy individuale e l’impellente bisogno di analisi dati per l’avanzamento tecnologico e sociale.

L’anonimizzazione, processo che trasforma i dati personali in un formato non riconducibile a un individuo specifico, diventa essenziale per garantire la conformità al GDPR. Questo processo non solo elimina i rischi associati alla violazione della privacy, ma permette anche l’utilizzo sicuro dei dati in ambiti come la ricerca e l’analisi di mercato.

Tuttavia, il raggiungimento di un’autentica anonimizzazione è complesso, richiedendo un’attenta valutazione per assicurare che non ci sia alcuna possibilità di ricollegare i dati al soggetto originale, considerando tutte le informazioni potenzialmente disponibili.

Anonimizzazione e PETs

Le PETs, d’altro canto, comprendono un insieme di strumenti e metodologie progettate per rafforzare la sicurezza dei dati personali. Queste tecnologie giocano un ruolo fondamentale nel ridurre la visibilità dei dati sensibili durante la loro elaborazione e trasferimento, mitigando i rischi di esposizione e abuso. L’adozione efficace di PETs non solo aiuta le organizzazioni a rispettare i requisiti normativi, ma fornisce anche una maggiore fiducia nei confronti dei soggetti interessati, rafforzando la relazione tra aziende e clienti.

La distinzione tra anonimizzazione e pseudonimizzazione

Nel contesto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), la distinzione tra anonimizzazione e pseudonimizzazione assume un’importanza fondamentale. La prima comporta una trasformazione irreversibile dei dati personali in dati anonimi, in modo tale che l’identificazione del soggetto non sia più possibile. Una volta anonimizzati, i dati escono dall’ambito di applicazione del GDPR, poiché cessano di essere considerati “dati personali”​​.

Questo processo, però, non è esente da sfide. Le tecniche di anonimizzazione devono garantire l’impossibilità di ricollegare i dati al soggetto originale, considerando tutte le informazioni potenzialmente disponibili, inclusi i progressi tecnologici​​​​. D’altra parte, la pseudonimizzazione, pur riducendo il rischio di identificazione, non elimina completamente la possibilità di ricollegare i dati al soggetto di riferimento. Questa tecnica sostituisce gli identificatori personali con riferimenti non identificativi, rendendo necessario l’uso di informazioni aggiuntive per l’identificazione del soggetto. Tuttavia, i dati pseudonimizzati rimangono all’interno dell’ambito di applicazione del GDPR, godendo di maggiore libertà rispetto ai dati personali completamente identificati. La pseudonimizzazione viene riconosciuta dal GDPR come un’efficace misura di sicurezza e come un modo per conformarsi agli standard di minimizzazione dei dati​​.

Il ruolo cruciale delle Privacy Enhancing Technologies

Le Privacy Enhancing Technologies (PETs) giocano un ruolo cruciale in questo contesto: tecniche come la privacy differenziale, l’uso di dati sintetici, e la crittografia omomorfica possono avere risultati pratici simili all’anonimizzazione, mascherando i dati in ogni momento​​​​. Nella sfera giuridica che governa la protezione dei dati personali, il GDPR stabilisce il paradigma legale entro il quale operano le Privacy Enhancing Technologies (PETs).

Tra queste, la privacy differenziale, i dati sintetici e la crittografia omomorfica emergono come tecniche prediligibili per il loro potenziale di allineamento con i principi di “minimizzazione dei dati” e “privacy by design”.

La privacy differenziale

La privacy differenziale si configura come un meccanismo di tutela dell’anonimato nei processi di analisi dei dati. In termini giuridici, questa tecnologia si affianca ai principi di minimizzazione e integrità dei dati imposti dall’articolo 5 del GDPR, poiché la sua implementazione implica l’impossibilità di risalire agli individui da cui tali dati sono stati raccolti. Inoltre, applica un approccio probabilistico nella valutazione del rischio, inserendo un’incertezza calcolata che si traduce in una protezione efficace contro la determinazione dell’identità, in linea con il Considerando 26 del GDPR.

I dati sintetici

I dati sintetici, dal canto loro, rappresentano una frontiera di particolare interesse nel diritto della privacy. La loro produzione e utilizzo, regolamentati dalla normativa, devono rifuggire ogni possibilità di ricondurre i dati agli individui originari, adeguandosi quindi alla definizione di “dati non personali” ai sensi del GDPR. Questa categoria di dati, dunque, si colloca al di fuori del perimetro di applicazione del regolamento, offrendo un ampio margine di manovra per l’utilizzo analitico e statistico dei dati.

La crittografia omomorfica

La crittografia omomorfica si presenta come una soluzione che consente l’elaborazione dei dati personali in forma crittografata, senza mai esporre i dati in chiaro. Tale tecnica garantisce la riservatezza dei dati durante l’intero ciclo di vita del trattamento, conformandosi al principio di “privacy by design” e assicurando che le operazioni effettuate sui dati personali non compromettano la riservatezza degli stessi.

Regime giuridico e problemi di definizione

Nel contesto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), l’assenza di una definizione legislativa precisa di “anonimizzazione” pone una sfida significativa. L’articolo 4 del GDPR delinea il concetto di “pseudonimizzazione” ma omesso una trattazione equipollente per l’anonimizzazione, lasciando agli operatori del settore e agli organi giurisdizionali il compito di interpretare la sua portata ai sensi del regolamento. Questa lacuna non è trascurabile, poiché incide sulla capacità di valutare la conformità delle azioni di trattamento dei dati all’interno del quadro normativo europeo.

Sfide legali dell’anonimizzazione

La responsabilità legale e l’onere probatorio nell’ambito del GDPR gravano pesantemente sui responsabili del trattamento dei dati. L’articolo 5 comma 1 lett. f) impone il principio di “integrità e riservatezza”, che obbliga i titolari del trattamento a implementare misure adeguate a prevenire il trattamento non autorizzato o illecito e la perdita accidentale dei dati. La mancata osservanza di queste misure può comportare sanzioni amministrative significative, come delineato dall’articolo 83.

I principi di minimizzazione del trattamento impongono che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (articolo 5 comma 1 lett.c).

Le organizzazioni devono quindi esaminare criticamente la necessità di ogni pezzo di dati personali che raccolgono e trattano, adottando PETs come la privacy differenziale e la pseudonimizzazione per minimizzare i rischi.

Le basi giuridiche per l’anonimizzazione

Per quanto riguarda le basi giuridiche, l’anonimizzazione dei dati deve trovare fondamento nelle condizioni di liceità elencate all’articolo 6 del GDPR. Il trattamento deve essere necessario per l’esecuzione di un contratto, per adempiere a un obbligo legale, per la protezione degli interessi vitali del soggetto dei dati o di un’altra persona, o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o nell’esercizio di ufficiali autorità (articoli 6 comma 1 lett.b – e).

Le sfide nell’assicurare l’irreversibilità dell’anonimizzazione sono accentuate dall’evoluzione tecnologica. L’articolo 29 Working Party (ora Comitato Europeo per la Protezione dei Dati) ha sottolineato che le tecniche di anonimizzazione devono essere robuste abbastanza da resistere agli attacchi di re-identificazione nel tempo. Esempi pratici, come il caso Netflix, dove dati pseudonimizzati sono stati re-identificati, evidenziano le difficoltà pratiche e le potenziali conseguenze legali in caso di fallimento delle tecniche di anonimizzazione.

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3