Privacy e polizia

Body cam alle forze dell’ordine, no al riconoscimento facciale: dove si ferma il diritto alla sicurezza

Il diritto alla sicurezza si ferma nel momento in cui diventa controllo indiscriminato. È così che potremmo riassumere l’orientamento del Garante e l’assoluta contrarietà dell’Autorità nei confronti delle smart cam che utilizzano sistemi di riconoscimento facciale. Ecco i paletti

Pubblicato il 03 Nov 2021

Diego Dimalta

Studio Legale Dimalta e Associati

clearview polizia

Le body cam, come strumento in dotazione alle forze dell’ordine, sono ormai una realtà anche in Italia. Lo ha ribadito anche il Garante Privacy con un provvedimento nel quale, peraltro, si delimita in maniera netta il confine tra quanto legittimo e quanto invece no.

Il riconoscimento facciale vive tra noi (e ci osserva): ecco i rischi privacy

È lo stesso Guido Scorza ad averlo ribadito nel corso del panel della Privacy Week dedicato al tema del riconoscimento facciale: un conto sono le telecamere comuni, un conto sono invece le telecamere con riconoscimento facciale. Per questo, il Garante ha voluto evidenziare con due provvedimenti nel giro di 15 giorni, l’assoluta contrarietà dell’Autorità nei confronti delle smart cam, ammettendo invece le body cam.

Come viene usata la body cam dalla polizia Usa

In altre parti del mondo, del resto, la situazione è diversa. Negli Stati Uniti le body cam sono una realtà da tempo, e vengono utilizzate anche per giudicare l’operato degli agenti. Non solo strumento di repressione e controllo quindi, ma anche sistema capace di garantire la correttezza delle operazioni da parte della polizia americana che, come noto, spesso si è trovata nell’occhio del ciclone per atteggiamenti troppo aggressivi, a volte con conseguenze tragiche.

Ricorderete tutti il caso di George Floyd che ha poi portato alla nascita del movimento Black Lives Matter. Ecco, proprio in questa specifica situazione ha svolto un ruolo importante la presenza della body cam, e del video girato, che ha permesso di ricostruire fedelmente l’accaduto. Differentemente, forse, il caso si sarebbe chiuso in modo diverso. Vediamo quindi che, in alcuni casi, la telecamera in dotazione alle forze dell’ordine può svolgere un ruolo di garanzia, ma allora dove nasce il problema?

Dove nascono i problemi

In primo luogo, il problema nasce nel momento in cui la telecamera viene usata in modo difforme rispetto alla normativa (nel nostro caso il Decreto legislativo n. 51/2018) in cui vengono specificate quelle che potremmo chiamare le “regole di ingaggio” nell’utilizzo di questi sistemi. A tal riguardo, ricorda il Garante, le body cam dovranno essere attivate solo ed esclusivamente in presenza di concrete e reali situazioni di pericolo, durante le azioni di polizia, non essendo invece in alcun modo ammessa la registrazione continua delle immagini e tantomeno quella di episodi non critici.

Non sarà quindi possibile registrare situazioni non di pericolo; per capirci, un poliziotto non potrà camminare per le vie di una città registrando i volti dei passanti, ma dovrà avviare la registrazione solo in caso di intervento.

Divieti di utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale

Il secondo nasce dal pericolo che l’autorizzazione alla body cam sfoci in alcuni casi nell’utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale, molto diversi e molto più invasivi rispetto a una semplice telecamera.

Del resto, i dati raccolti da una comune videocamera in dotazione riguardano audio, video e foto delle persone riprese, data, ora della registrazione e coordinate Gps, che una volta scaricati dalle videocamere sono disponibili, con diversi livelli di accessibilità e sicurezza, per le successive attività di accertamento.

Differentemente, i dati raccolti da una smart cam possono essere molto più invasivi. Le telecamere con riconoscimento facciale, del resto, esaminano la biometria del volto di una persona, dato questo estremamente sensibile, tra l’altro, in quanto invariabile. Esatto, invariabile. Si, perché se una password o un indirizzo mail possono essere facilmente cambiati, la faccia, tendenzialmente, rimarrà sempre quella. Autorizzare la gestione di un dato biometrico da parte di una forza di polizia diventa così molto pericoloso in quanto, nel caso in cui il dato cadesse in mani sbagliate (compresi governi autoritari), il rischio per i dati si trasformerebbe in rischio per l’incolumità fisica di persone che, per diversi motivi, possono ritenersi nemiche dei soggetti al potere.

Dove si ferma il diritto alla sicurezza

Una frase molto forte, in questo senso, l’ha detta Matteo Navacci, proprio nel corso del citato panel della Privacy Week: “se ci fossero stati i sistemi di riconoscimento facciale, nella seconda Guerra Mondiale, probabilmente il movimento dei partigiani sarebbe stato soffocato ancora prima di nascere”. Questo ci fornisce un chiaro segnale di come, anche l’affidare ad un legislatore la disciplina delle telecamere a riconoscimento facciale, possa in realtà nascondere non poche insidie, per questo sarebbe auspicabile, a livello di Unione Europea una decisione che vieti del tutto tali tecnologie, in parziale rettifica, tra l’altro, di quanto oggi prevede la bozza dell’Artificial Intelligence Act. Non è quindi un caso se il Garante Privacy abbia infine voluto autorizzare l’utilizzo delle body cam e vietare contestualmente l’utilizzo del riconoscimento facciale con il sistema Sari Real Time.

Il diritto alla sicurezza si ferma nel momento in cui diventa controllo indiscriminato. È così che potremmo riassumere l’orientamento del Garante, nella speranza che il legislatore supporti questa linea e non agisca in modo poco condivisibile come già successo con il DL 139/2021.

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