Qualsiasi analisi sulla circolazione dei dati personali nella cosiddetta infosfera (utilizzando il termine coniato da Luciano Floridi), e sul potere dispositivo del diritto alla privacy, non può prescindere dall’elemento del consenso, lo strumento attraverso cui il singolo dispone in via negoziale dei propri dati personali.
Tying: quando il consenso al trattamento dati è vincolante per il servizio
Come ben sappiamo, nel digital single market i dati personali rappresentano una contro-prestazione: non solo vengono frequentemente ceduti dallo user in cambio di servizi o contenuti digitali, ma sono monetizzabili e hanno un valore economico, sovente riconosciuto dai provider in forma di sconto o come pagamento.
L’elemento del consenso risulta dirimente, soprattutto se guardiamo alle più rilevanti impostazioni sulla commodification dei dati personali, come la normativa a protezione dei dati personali e la normativa a protezione dei consumatori. I due ambiti tendono sovente a contrapporsi, spingendo, da una parte, verso la delimitazione della cornice sostanziale di liceità della circolazione, dall’altra verso il riconoscimento dello schema negoziale e la tutela della trasparenza. La circoscrizione del consenso dello user rappresenta lo strumento attraverso cui bilanciare la protezione del diritto fondamentale alla privacy con le esigenze dettate dal mercato, vediamo come.
Cos’è il consenso: ce lo spiega il Gdpr
L’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) definisce come consenso “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”.
Secondo l’art. 6, par. 1, “il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore. La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell’esecuzione dei loro compiti”.
Il consenso come base per la legittimità del trattamento
La prima condizione, alla lett. a) dell’articolo, prevede il consenso come una delle basi di legittimità del trattamento. L’art. 7 ne specifica poi le condizioni: “1. qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 2. Se il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante. 3. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di prestare il proprio consenso, l’interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato. 4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l’eventualità, tra le altre, che l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all’esecuzione di tale contratto”.
Il trattamento di categorie particolari di dati personali
L’art. 9 detta la disciplina del consenso con riferimento al trattamento di categorie particolari di dati personali: “1. È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: a) l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1[…]”.
Anche l’art. 22 prevede il consenso tra gli elementi che escludono l’illiceità dei trattamenti automatizzati: “l’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 2.
Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento; b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato; c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato. 3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. 4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato”.
Infine, l’art. 49 prevede il consenso come condizione necessaria, sebbene alternativa: “1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, o di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46, comprese le norme vincolanti d’impresa, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle seguenti condizioni: a) l’interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l’interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate […]”.
Conclusioni
Dalle norme citate discende che l’utente ha il diritto di esprimere la propria volontà liberamente, con un atto distinguibile e deve essergli assicurata la possibilità di revoca in qualsiasi momento. In via generale, il consenso non deve concretizzarsi per iscritto bensì mediante un’azione positiva espressa, mentre con riferimento ai dati particolari deve necessariamente essere formulato in maniera esplicita. Il consenso figura come una delle basi giuridiche a fondamento della legittimità del trattamento dei dati personali; per quanto attiene ai dati particolari, invece, esso esclude la configurabilità del divieto di trattamento. Sebbene il legislatore comunitario intendesse attribuirgli un ruolo residuale viene sovente (ab)usato da parte delle imprese quale strumento/arma di protezione.
Secondo il Considerando 32 del GDPR: “il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l’interessato manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un’apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell’informazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l’interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il silenzio, l’inattività o la preselezione di caselle. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere prestato per tutte queste. Se il consenso dell’interessato è richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chiara, concisa e non interferire immotivatamente con il servizio per il quale il consenso è espresso” [1].
- Cfr. L. Bianchi, “Dentro o fuori il mercato? Commodification e dignità umana”, in Rivista critica del diritto privato, 24 (2006), 3, pp. 489-521; cfr. M. M. Ertman, J. C. Williams (ed. by), Rethinking Commodification, New York and London, New York University Press, 2005; cfr. M. J. Radin, M. Sunder, “The Subject and Object of Commodification”, in Rethinking Commodification: Cases and Readings in Law and Culture, M. M. Ertman, J. C. Williams, (eds.), New York-London, New York University Press, 2005, pp. 8-29; cfr. G. Cricenti, “Il lancio del nano. Spunti per un’etica di diritto civile”, in Rivista critica del diritto privato, 27 (2009), 1, pp. 21-39; cfr. M. J. Radin, Contested Commodities, in Rethinking Commodification: Cases and Readings in Law and Culture, M. M. Ertman, J. C. Williams (eds.), New York-London, New York University Press, 2005, pp. 81-95; cfr. G. Resta, V. 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Connecticut [381 U.S. 479 (1965)]; Eisenstadt v. Baird [405 U.S. 438 (1972)]; Harris v. McRae [448 U.S. 297 (1980)]; Roe v. Wade [410 U.S. 113 (1973)]; Cass. Civ. Sez. I, 30 giugno 2001, n. 8889, 2461-2462; Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 13; Cass., 7 febbraio 1996, n. 978. ↑