Tutti ne parlano, ma pochi o nessuno evidenzia che per accedere al posto di lavoro non è sempre necessario disporre del green pass.
Le esenzioni ai controlli green pass
Una interpretazione letterale della normativa evidenzia infatti che possono sussistere due diverse condizioni:
a) la prima è possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (che attesta lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2)
b) la seconda è possedere una idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, relativa ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale[1] (artt. 1.3 e 3.3).
Questa seconda fattispecie si desume dal fatto che tali soggetti sono esclusi dalle prescrizioni previste dagli articoli 1 e 3 del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127.
Green pass aziende, guida agli obblighi per lavoratori e datori
Mentre per quanto riguarda i soggetti di cui al punto a) i datori di lavoro interessati:
• definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche
• individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2
nulla risulta essere documentato o prescritto circa le verifiche da effettuare per i soggetti di cui al punto b).
Cosa succede se si presenta un lavoratore in possesso di certificazione di esenzione
A tali soggetti, infatti, non si applicano le disposizioni previste dagli artt. 1.1, 1.2 per il settore pubblico e 3.1, 3.2 per il settore privato, quelle cioè che individuano i soggetti di cui al punto a).
Analogamente le prescrizioni previste dagli artt. 1.4, 1.5 e 3.4, 3.5 in merito ai controlli ai quali sono tenuti i datori di lavoro, riguardano espressamente i soli soggetti individuati dai già citati articoli 1.1, 1.2 e 3.1, 3.2 (quindi i soli soggetti di cui al punto a).
A questo punto si pone un problema; cosa succede se si presenta un lavoratore in possesso di certificazione di esenzione dalla campagna vaccinale?
È evidente che il soggetto non possiede il green pass, ma tale soggetto non rientra fra quelli che devono (e possono) essere controllati in base a quanto prescritto dal Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, o meglio, il soggetto formalmente incaricato dal datore di lavoro dell’accertamento, non è autorizzato ad accedere anche a questo tipo di informazione, non essendo tale controllo specificamente previsto dal citato decreto.
Le informazioni contenute nelle certificazioni di esenzione alla vaccinazione
Va detto, che le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 riportano esclusivamente le seguenti informazioni:
• i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
• la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
• la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
• i dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
• il timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
• il numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
Da quanto qui sopra riportato appare evidente che nel certificato viene indicato solo il fatto che il soggetto è esente dalla vaccinazione, ma non la motivazione di tale esenzione.
Per analogia ad altri documenti ai quali può legittimamente accedere il datore di lavoro, se consegnati dal dipendente, quali ad esempio il certificato di invalidità (nel quale i campi relativi ai dati sanitari sono compilati con un OMISSIS), si ritiene che anche il certificato di esenzione dalla campagna vaccinale possa essere da questi lecitamente trattato.
Green pass per i lavoratori: regole e problemi da sciogliere
Gli aspetti privacy
Tuttavia, tale fattispecie deve essere espressamente prevista nella autorizzazione nei confronti del soggetto incaricato dei controlli, in quanto si tratta di una fattispecie diversa ed autonoma rispetto a quella prevista dal Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127.
È inoltre necessario istruire il soggetto che effettua i controlli quantomeno in merito ai contenuti del certificato di esenzione.
Al riguardo vanno inoltre valutati tutti gli altri aspetti legati alla conformità alla normativa privacy. Va cioè valutato se questo controllo possa essere considerato come già ricompreso nei trattamenti che riguardano la gestione dei dati particolari relativi al rapporto di lavoro o se sia necessario censirlo come nuovo trattamento con tutte le conseguenze del caso (Registro delle attività di trattamento, analisi dei rischi, informativa…).
Impossibile verificare l’identità degli esenti
Passiamo ora ad un secondo aspetto.
Il certificato di esenzione citato riporta il nominativo del soggetto esente, ma è possibile verificarne l’identità?
In realtà quanto previsto dall’art. 13.4 del d.P.C.M. del 17 giugno 2021 in merito a tale eventualità si applica alla verifica del green pass:
4. L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
e non può automaticamente estendersi anche ai possessori di certificazione di esenzione dalla campagna vaccinale.
Ne consegue che al momento, salvo un’accelerazione nella predisposizione del sistema nazionale per l’emissione digitale delle esenzioni al fine di consentirne la verifica digitale, sarà in pratica tranquillamente possibile esibire la certificazione di un altro soggetto, eludendo di fatto il controllo.
Il controllo della validità del certificato di esenzione
Un terzo aspetto da considerare riguarda il controllo circa la validità del certificato di esenzione.
Anche per questa fattispecie al momento non esiste una concreta possibilità di effettuare questa verifica. Al di là dei contenuti obbligatori prima indicati, non esiste un meccanismo analogo al green pass che ne certifichi la validità.
Quindi sarà relativamente facile produrre certificazioni false, ad esempio fotocopiando un originale e modificando il nome dell’intestatario (operazione alquanto banale se ad esempio il modulo è stato realizzato con una stampante laser).
La limitazione nella possibilità di effettuare controlli è in parte legata alla tecnologia di produzione del certificato ed in parte ai limiti imposti anche dalla normativa privacy.
Conclusioni
I datori di lavoro devono prendere in considerazione, nella definizione delle loro policy, anche l’eventualità che qualche lavoratore sia esentato dalla campagna vaccinale.
Per contro è auspicabile che anche per questo tipo di certificato di esenzione siano messi in atto, al più presto, le soluzioni tecnologiche che consentano di verificane l’autenticità, colmando in tal modo il divario esistente fra la confidenza circa l’autenticità delle due diverse certificazioni…
- La cui scadenza è stata prorogata al 30 novembre ↑