Il concetto di identificabilità dell’interessato è determinante ai fini dell’applicabilità o meno della disciplina sulla protezione dei dati personali (“GDPR”), il cui ambito di applicazione è limitato ai soli dati personali, ossia “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile” (art. 4, no. 1) GDPR). La disciplina precisa, inoltre, che “si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente”.
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Dati anonimi e pseudonimi: cosa cambia per la ricerca dopo l’ultima sentenza della Corte Ue
Il Tribunale dell’Unione Europea si è espresso di recente sul tema della distinzione fra dati anonimi e pseudonimi. Il significato e l’impatto della sentenza sulla ricerca in ambito medico-scientifico
Associate Portolano Cavallo
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