Nell’esercizio del diritto di cronaca, il concetto di essenzialità dell’informazione è uno snodo importantissimo e il perno attorno al quale si regge l’equilibrio con il diritto alla privacy e gli interessi del soggetto cui i fatti si riferiscono. Non è però per niente facile comprendere quando i dati siano essenziali alla notizia che il giornalista desidera narrare.
Ecco allora che un aiuto arriva dai diversi pronunciamenti del Garante privacy, ma occorre anche avere bene a mente cosa dice la Costituzione, alcune importanti sentenze, le regole deontologiche relative al trattamento dati nel giornalismo, la legge sul diritto d’autore e il Codice penale.
I principi cardine dell’essenzialità dell’informazione
La notizia e la sua diffusione devono anzitutto rispettare i tre principi-cardine contenuti nella sentenza della Cassazione n.5259 del 18 ottobre 1984: verità oggettiva o putativa, continenza della forma espositiva, pertinenza o interesse sociale alla notizia.
È dall’insieme di questi tre elementi che si ricava il concetto di essenzialità dell’informazione, al quale i giornalisti devono attenersi, sia con riferimento ai contenuti che allo stile di esposizione dei fatti.
L’esposizione deve parimenti garantire il diritto di cronaca, previsto dall’art. 21 della Costituzione, e la libertà di espressione, prevista dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Per effettuare un bilanciamento tra diritto di cronaca e tutela dei dati personali è quindi fondamentale tenere in considerazione il “principio di essenzialità dell’informazione su fatti di interesse pubblico”.
A richiamarlo sono anche le “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2019.
All’art. 5 viene stabilito che “il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti”.
Al successivo art. 6 viene tuttavia precisato che la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata “quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”. Inoltre, la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
Vengono fatte salve le opinioni ed i commenti del giornalista poiché appartengono alla libertà di informazione, alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.
In realtà quanto stabilito all’art. 5 merita particolare attenzione soprattutto quando ci si riferisce ai dati personali atti a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale.
L’equilibrio fra privacy e diritto di cronaca
Pur essendo chiaro che è nei singoli casi che si trova l’equilibrio, la teorizzazione di ciò che deve considerarsi essenziale non può che essere e restare generica.
È quindi difficile, se non impossibile, teorizzare il concetto di essenzialità dell’informazione.
Il giornalista dovrà valutare, dapprima, se la notizia ha un rilevante “interesse pubblico” e, successivamente, quali dettagli relativi alla notizia sia essenziale diffondere al fine di svolgere la sua funzione informativa. Secondo il Garante Privacy la diffusione di un determinato dato “può essere ritenuta necessaria quando la sua conoscenza da parte del pubblico trova giustificazione nell’originalità dei fatti narrati, nel modo in cui gli stessi si sono svolti e nella particolarità dei soggetti che in essi sono coinvolti”.
Tuttavia, in caso di pubblicazione di dati relativi alle persone note, il principio di essenzialità deve essere letto anche alla luce della legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), in base alla quale “non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà”. Siamo cioè in presenza di fatti che potrebbero di per sé essere di interesse pubblico.
Possiamo quindi affermare che non è per nulla facile capire quando i dati siano essenziali alla notizia che il giornalista desidera narrare.
I pronunciamenti del Garante privacy
Un aiuto può essere fornito da una lettura dei numerosi pronunciamenti dell’autorità Garante Privacy sul tema, secondo i quali viola il principio di essenzialità:
- la prassi adottata da un quotidiano di pubblicare, all’interno di una sezione dedicata alle informazioni sul traffico cittadino e sul sistema dei trasporti pubblici, i numeri delle targhe ed altre informazioni relative alle automobili parcheggiate irregolarmente. Ci si può limitare a indicare il tipo di automobile;
- la diffusione del nome, dell’indirizzo, delle foto ed altre notizie strettamente private di una persona che in passato aveva convissuto con la vittima di un delitto;
- la pubblicazione di notizie relative allo stato di adozione di una persona e all’identità dei genitori biologici dell’adottato. Ciò anche quando l’interessato ha raggiunto la maggiore età;
- la pubblicazione da parte di un settimanale che, nel dare conto di una presunta relazione sentimentale di un noto manager, aveva diffuso, oltre alle immagini che ritraevano i componenti della sua famiglia in alcuni momenti di vita privata e le foto del luogo di residenza, anche dati relativi ai due figli minori, compresa l’immagine della figlia minorenne oscurata solo parzialmente e tale da renderla riconoscibile. La celebrità dei personaggi pubblici non deve ripercuotersi sui congiunti. È sempre necessario evitare riferimenti a persone non interessate ai fatti ed il diritto alla riservatezza dei minori deve essere considerato primario;
- la pubblicazione di dati ultronei tratti da intercettazioni telefoniche. Non devono essere pubblicati brani su aspetti strettamente personali o attinenti alla sfera sessuale. I giornalisti sono tenuti a selezionare il materiale da pubblicare evitando riferimenti a persone non interessate ai fatti giudiziari e comunque garantendo sempre la dignità delle persone.
Non viola invece il principio di essenzialità:
- la testata giornalistica che pubblica dati assoggettati per legge ad un regime di pubblicità, per esempio il quotidiano che riporta i dati reddituali di un imprenditore sulla base di quanto pubblicato dall’amministrazione finanziaria poiché tali informazioni sono rese accessibili dall’amministrazione finanziaria e destinate ad un’ampia pubblicità in base a norme di legge o di regolamento;
- la pubblicazione dei nomi, cognomi, età di persone interessate da un procedimento penale in qualità di indagati, imputati o condannati che sono arrestate quali presunte responsabili di reati poiché il Garante ha più volte precisato che “la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico delle quali il procedimento è instaurato non è preclusa dall’ordinamento vigente e va inquadrata nell’ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini sull’attività di giustizia”;
Cronaca giudiziaria
Un aspetto estremamente rilevante è proprio l’assicurazione del “controllo da parte dei cittadini”, deve essere garantita la trasparenza al fine di permettere un controllo pubblico sull’operato delle forze di polizia e delle Autorità giudiziarie.
Affinché ciò sia effettivo deve esserci un regime di pubblicità degli atti processuali, delle udienze e dei provvedimenti di un Giudice con ovvia esclusione di atti e investigazioni soggette a segreto istruttorio. Occorrerà pertanto far riferimento al rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione prima della pubblicazione di eventuali dati relativi ad arresti e condanne limitando i dati da diffondere a quelli davvero rilevanti per il pubblico.
Vi sono inoltre una serie di norme anche del Codice di Procedura Penale che disciplinano il divieto di pubblicazione di atti e di immagini. È il caso per esempio dell’art. 114 che al comma 6 stabilisce che è sempre vietata “la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato. (…) È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione degli stessi”. Inoltre, al comma 6-bis stabilisce che “è vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica salvo che la persona vi consenta”.
Ancora una volta pertanto determinante è il consenso (informato) dell’interessato. Anche il Garante Privacy ha affermato che “salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato”.
Cosa deve fare il giornalista
Al giornalista spetterà pertanto il compito più difficile. Dopo aver acquisito lecitamente la notizia dovrà valutare l’opportunità di diffondere informazioni e dati personali. Dovrà in particolare porre attenzione qualora si sia in presenza di informazioni giudiziarie e dovrà porre attenzione alla fase stessa del procedimento. Quando ci si trovi in una fase iniziale andrà rispettato il principio costituzionale di non colpevolezza. Andrà pertanto chiarito lo stato o il grado nel quale si trova il procedimento giudiziario.
Riguardo ad eventuali nomi di familiari e conoscenti di persone interessate da vicende giudiziarie, il giornalista dovrà generalmente astenersi dal diffonderne nomi e dati qualora gli stessi non risultino coinvolte nelle indagini; a maggior ragione se collegati ai protagonisti solo in virtù di precedenti relazioni o di mere circostanze di fatto.
A ben vedere, molto spesso il nome, la fotografia, un particolare strettamente personale, essenziali non sono e dunque va utilizzato un particolare rigore. Vanno evitati se possono ledere l’interessato. Si pensi alla vittima di un reato sessuale o che abbia subito conseguenze di carattere permanente sulla salute, fisica o psicologica; in tali casi va preservato l’anonimato della vittima.
Conclusioni
Il principio di essenzialità prevede che sussista un nesso di necessarietà fra i dati pubblicati e la notizia, quindi, l’interesse pubblico alla notizia non giustifica la pubblicazione di tutti i dati personali relativi a quella notizia.
L’ interesse pubblico della notizia discende prevalentemente da fattori:
- Oggettivi: la tipologia di notizia, legata perlopiù ad indagini e/o processi e/o eventi in corso, o comunque ritenuti meritevoli di diffusione. Ha molto spesso un rilievo determinante la gravità degli eventi.
- Soggettivi: il ruolo ricoperto, l’esercizio di una carica pubblica, ecc.
Valutato l’interesse pubblico, occorre tener in debito conto, nei casi di cronaca giudiziaria, anche l’eventuale presenza di atti coperti dal segreto istruttorio (es. art 329 CPP). È comunque “sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.” (Art. 114, comma 7, CPP).
Successivamente andrà considerato il principio di non colpevolezza al fine di valutare se riportare o meno nell’articolo, i dati identificativi del soggetto coinvolto sia per intero o, come più spesso avviene, tramite l’utilizzo di iniziali, nomi di fantasia, o riferimenti differenti quali: età, sesso, professione, luogo di lavoro, ecc.
Il nocciolo della questione non è pertanto la divulgazione di una notizia e i suoi contorni, ma la divulgazione di fatti privati e come tali privi di un obiettivo interesse pubblico. Fatti che talvolta potrebbero coinvolgere aspetti relativi a soggetti terzi estranei, e talvolta per giunta fragili (es. minori, disabili).
A maggior ragione in tali circostanze è assolutamente necessario evitare di informazioni che essenziali non sono affinché una notizia rispetti i principi di verità, pertinenza e continenza.