la spiegazione

Dossier Perugia, chiariamo le norme sulle “segnalazioni di operazioni sospette”



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Molte polemiche sul dossier ma c’è molta confusione sul tema delle SOS, le segnalazioni di operazioni sospette, previste dalla normativa antiriciclaggio e sul ruolo della Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo

Pubblicato il 7 mar 2024

Angelo Jannone

Coordinatore del Comitato Scientifico di Federprivacy




Abbiamo assistito in questi giorni a numerosi dibattiti giornalistici su una delle notizie del momento: l’inchiesta di Perugia e lo scandalo dei dossier su politici e persone ad essi collegate.

Segnalazioni di operazioni sospette

Ma l’impressione è che vi sia molta confusione sul tema delle SOS, ossia segnalazioni di operazioni sospette,  previste dalla normativa antiriciclaggio, (d.lgs 231/07) e sul ruolo della Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo.

La prima domanda è: cosa sono le segnalazioni di operazioni sospette e cosa c’entra con esse la Procura Nazionale? La seconda: perché mai un luogotenente della Guardia di Finanza è indagato?

L’Obbligo di segnalazione di operazioni sospette è disciplinato dall’art. 35 del d.lgs 231/07 che definisce sospetta un’ operazione che si ha motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

La valutazione della sospettosità dell’Operazione è affidata ai soggetti obbligati, previsti dall’art.3 del decreto, primi tra tutti le banche e le assicurazioni, secondo taluni parametri che hanno a che vedere con le caratteristiche, dall’entita’, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita’ economica e dell’attivita’ svolta dal soggetto cui e’ riferita.

La stessa norma ricorda che anche il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia oggi di 4999,99 euro, ovvero in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.

E’ dunque evidente che, se in base al tipo di professione, ad esempio consulente di una pubblica amministrazione, un soggetto ritira frequentemente del contante dal proprio conto corrente, questo può essere oggetto di segnalazione sospetta, poiché potrebbe essere connesso ad attività corruttive. Lo stesso tipo di operazioni, anche se di importi non particolarmente significativi, potrebbero piuttosto essere rivelatori del pagamento in contante di una somma destinata ad operazioni di ristrutturazione di un immobile, i cui fornitori, sono singolarmente piccoli evasori che non sconfinano nella fattispecie penale.

Cosa si intende dire con questo? Che la sospettosità della operazione non significa necessariamente illiceità penale dell’operazione, ossia riciclaggio, autoriciclaggio o finanziamento al terrorismo, ma può rappresentare un punto di partenza per analisi più approfondite che potrebbero o meno comportare l’avvio di un’indagine penale.

Come funziona

Il compito di emanare gli indicatori soggettivi ed oggettivi di anomalia per tipologie di operazioni, per aiutare i soggetti obbligati a cogliere la sospettosità dell’operazione, è l’UIF, ossia l’ufficio di informazione finanziaria di Banca d’Italia, cui vengono poi destinate le segnalazioni.

Una prima istruttoria su quelli che tecnicamente vengono definiti nei sistemi bancari inattesi o red flag o sulle segnalazioni provenienti dalla rete di vendita, viene svolta proprio dagli uffici dei responsabili SOS che, a loro volta, assumono la responsabilità di decidere cosa inoltrare all’UIF e cosa no.

L’UIF ha spesso lamentato un over flow di segnalazioni sospette, per quel tipico meccanismo del melius abundare quam deficere.

Ma come si arriva alla Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo?

E’ vera la precisazione del Procuratore Nazionale Antimafia Melillo che ha dichiarato “le Sos, Segnalazioni di operazioni sospette, che arrivano alla Dna sono solo una piccola parte del totale: nella nostra banca dati si ritrova solo una ridotta percentuale delle segnalazioni di operazioni sospette generate dal sistema finanziario: dal 2018 al 2024 tra l’8 e il 16% di tutte le sos generate dal sistema finanziario tramite Uif e Dia»?

Le norme nel dettaglio

Per rispondere a questo quesito ci limitiamo a ricordare cosa dicono le norme.

L’Art. 8 del decreto, in coerenza con le funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo attribuite alla Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo, prevede, in effetti, che ad essa vengano destinate da UIF per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalità organizzata, per il tramite della Direzione investigativa antimafia, i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, e può richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi che ritenga di proprio interesse, anche ai fini della potestà’ di impulso attribuita al Procuratore Nazionale.

Specularmente l’art.40 c) prevede che UIF trasmetta alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, i dati relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute, per la verifica dell’eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso. Mentre quelle che già sulla base dei dati pregressi in possesso da parte di UIF dovessero chiaramente essere sintomatiche di un rischio riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, vengano trasmesse, anche sulla base di protocolli d’intesa, con i risultati delle analisi svolte, comprese informazioni eventuali su reati presupposto associati, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che, a loro volta, le trasmettono tempestivamente al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo qualora siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo.

In altri termini, in questo ruolo centrale dell’UIF, vi saranno: a) segnalazioni palesemente infondate b) segnalazioni che meritano una verifica incrociata con i dati della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo c) segnalazioni che, a valle di analisi incrociate con le informazioni della stessa UIF appaiono già come mature notizie di reato e pertanto trasmesse al Nucleo di Polizia Valutaria o alla DIA.

E’ questo il flusso di dati che costituisce il bagaglio di informazioni presente negli applicativi super riservati della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, a cui accedono gli analisti provenienti da servizi speciali di polizia giudiziaria ed applicati presso la PNA. E di ognuno di questi accessi vi è una traccia indelebile: i file di log.

Ma si tratta di indagini? No. Si tratta di informazioni su operazioni e dati correlati a persone fisiche e giuridiche, che non necessariamente hanno un fondamento di illeceità, ma che incrociati con ulteriori informazioni preesistenti negli archivi della PNA, potrebbero consentire o meno l’assolvimento delle funzioni che le sono proprie: l’impulso a nuove indagini.

Un patrimonio informativo, sicuramente altamente sensibile, proprio per il coacervo di dati che ne costituiscono la base e che richiedono norme e procedure di controllo per la pericolosità che una loro indebita diffusione potrebbe causare, anche – il timore è legittimo – per obiettivi politici.

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