analisi comparata

GDPR e sanzioni: ecco le violazioni più frequenti contestate dalle Autorità

Il 2019 è stato indubbiamente l’anno di cambiamento concreto in termini di applicazione delle sanzioni previste per violazione delle disposizioni del Gdpr e comminate delle Autorità di controllo. Vediamo quali sono le contestazioni più frequenti nelle oltre 80 pronunce sin qui emerse

Pubblicato il 23 Ott 2019

Maria Cupolo

Avvocato/Privacy Officer e Consulente della Privacy Certificato ISO 17024 TUV ITALIA presso Studio Legale Cupolo

GDPR

Il peso delle sanzioni è uno degli aspetti cruciali del GDPR: la spinta della norma è stata infatti inizialmente sentita proprio considerando il nuovo modello sanzionatorio.

Ma quale è l’effetto e quale la fotografia che è possibile scattare mettendo a confronto le pronunce e gli elementi ad oggi a disposizione?

Da una analisi comparata di quanto fatto dalle diverse Authority europee, emerge che queste, attivatesi concretamente sin da subito, abbiamo rivolto la propria attenzione in diversi ambiti e contesti.

Da ciò si può desumere la portata trasversale della norma.

Numerosi i casi in ambito aziendale, con riferimento all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, in ambito telemarketing o di emissione di carte fedeltà passando ancora per la sanzione nei confronti di Google da parte dell’Autorità francese, arrivando al caso di British Airways o ad altre pronunce in tema di utilizzo di portali, piattaforme e siti web o in tema di trattamento in ambito sanitario, bancario o nell’ambito della PA.

Le violazioni più frequenti in Europa

Lasciando per un attimo da parte la portata delle sanzioni è sicuramente interessante analizzare a quali violazioni ci si riferisce nei diversi casi.

Emerge chiaramente come nella maggior parte dei procedimenti sanzionatori siano state contestate le basi giuridiche dei trattamenti (art. 6), l’assenza della definizione dei principi regolatori degli stessi (art. 5), l’assenza di informative e consensi (artt. 12 e ss.) nonché, in maniera alquanto estesa l’assenza di misure di sicurezza (art. 32) ivi incluso l’approccio by design (art. 25) e di conseguenza l’impossibilità di dimostrare la propria accountability (art. 24) anche attraverso strumenti quali la DPIA (art. 35) nonché non ultimo per importanza l’assenza del riconoscimento dei diritti degli interessati (artt. 15 e ss).

Il caso Google, ad esempio (la sanzione più alta comminata 50 milioni di euro), richiama l’attenzione sulle contestazioni ai sensi degli articoli 13 , 14, 6, 4 nr. 11 e 5 della norma.

Le contestazioni riguardavano principalmente la mancanza di una valida base giuridica per trattare i dati personali degli utenti, non potendo gli stessi comprendere in modo chiaro le finalità del trattamento, il periodo di conservazione dei propri dati e in generale tutte le informazioni di cui all’art. 13. Le informazioni erano disseminate in diversi documenti con pulsanti e link che era necessario cliccare per poter avere ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali. Le informazioni rilevanti erano accessibili solo dopo diversi passaggi venendo meno così la trasparenza del trattamento e con la presenza un consenso non ottenuto validamente (presentato come preselezionato) in quanto non specifico, non informato, non inequivocabile.

Consenso e misure di sicurezza

Le modalità di acquisizione del consenso ovvero la mancata riformulazione dello stesso a seguito di modifiche contrattuali o ancora il caso di esercizio dell’ opt-out non tenuto in debito conto nel caso del contatto per attività di telemarketing ritorna, nei diversi casi, più volte facendo comprendere come detto requisito sia la base per poter garantire la tutela dei diritti e libertà degli interessati.

Altro fronte di notevole importanza anche per poter trarre le conclusioni dalle evidenze e casi concreti sin qui verificatisi è quello delle misure di sicurezza.

Nelle oltre 80 pronunce sin qui emerse e tenendo conto di quelle ancora non note o in corso di accertamento, ricorre, nella maggior parte dei casi, la contestazione dell’art. 32 in termini di assenza di misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate.

Tante le pronunce in cui la contestazione è mossa dall’assenza di adeguati sistemi di sicurezza con la conseguenza di avere accessi non autorizzati .

Il modello di adeguatezza cui deve essere ispirata l’applicazione delle misure tecniche ed organizzative partendo dall’analisi dei rischi è un modello che pone al centro sistemi di sicurezza sicuri (con l’impiego di misure e soluzioni che rispettino detta prerogativa) in grado di garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.

Molto spesso, esaminando i casi concreti, emerge l’assenza di un vero e proprio modello di gestione che possa scongiurare pericoli per i diritti e libertà dei soggetti coinvolti.

La mancata applicazione del principio di accountability

L’art. 32 viene collegato così all’inadempimento rispetto all’applicazione del principio di accountability e, quanto alle scelte operate in particolare in ambito tecnico, all’assenza dei presupposti di privacy by design con ciò potendo riportare in questa sede sanzioni che vanno da somme più basse come può essere quella che ha interessato l’Italia con una sanzione di 50 mila euro nei confronti dell’Associazione Rousseau arrivando a sanzioni ad esempio imposte dall’Autorità Polacca e da quella Bulgara rispettivamente di oltre 600.000 euro per accesso non autorizzato su portale web e di oltre 2 milioni euro per attacco hacker per assenza di adeguate misure.

Da tutto ciò emerge la sempre maggiore necessità di adeguare i sistemi anche in forza dello stato dell’arte, di scelte tecnologiche consapevoli adottando un modello organizzativo che tenga ben presente come la sicurezza sia una priorità considerando anche l’interazione tra il GDPR e le altre norme con cui questo modello va integrato.

Ferme dunque le sanzioni sopra riportate  resta inteso che, in punto al quantum sancito dalle Autorità Nazionali,  in una disamina  più approfondita e, caso per caso  condotta, occorre rilevare come  le fattispecie prescrittive  contenute nel disposto dell’art. 83[1] necessitano, in fase applicativa, tutte (siano esse individuate in quelle di minor gravità con sanzione fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell’anno precedente se superiore o, nel caso delle violazioni più gravi nella misura del doppio rispetto alle prime) che venga  operata una valutazione ponderata ed equilibrata, al fine di reagire in maniera effettiva, dissuasiva e proporzionata alla violazione stessa.

E l’Italia?

Una priorità dunque quella della sicurezza e della privacy quale binomio dal quale non è più possibile prescindere, attesa la quanto mai celere evoluzione a livello europeo e la necessità di un modello efficace che, anche per l’Italia, dove sino ad oggi si è avuta l’unica sanzione sopra riportata. Sanzione che comunque ci sarebbe stata anche alla luce del precedente codice: restiamo il solo Paese a non aver dato sanzione alla luce di aspetti introdotti dal regolamento Gdpr (Dpo, registro data breach, adeguatezza…).

In Italia, per altro, si è oggi ancora in fase di proroga nell’attesa dell’elezione del nuovo Collegio del Garante per la protezione dei dati personali (sono stati da ultimo pubblicati, in data 07 ottobre gli avvisi per la riapertura dei termini per la presentazione di candidatura).

L’augurio è che possa portare avanti l’attività sin qui intrapresa a pieni poteri e a presidio dei diritti e delle libertà degli individui garantendo una sempre maggiore attenzione sui temi che coinvolgono l’applicazione normativa e l’innovazione tecnologica con la cooperazione tra le Autorità di controllo.

________________________________________________________________________

[1] L’art. 83 disciplina le condizioni di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie che possono essere inflitte dalle Autorità di controllo nazionali rammentando come accanto all’art. 83 abbiamo l’art. 84 e, nel caso dell’Italia, l’entrata in vigore del D. Lgs 101/2018 che consente la piena attuazione degli effetti pratici del regime sanzionatorio dopo il primo periodo di tolleranza individuato.

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