A pochi giorni dall’entrata in vigore del Decreto legislativo 101/2018 e dalla ancor più recente pubblicazione, da parte dell’Autorità Garante, delle domande più frequenti sul tema (le cosiddette FAQ), sembrano emergere dei dubbi interpretativi sull’ambito di applicabilità della cosiddetta definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali.
Le perplessità in questione nascono dal mero confronto tra il dato testuale della norma in esame e il contenuto delle FAQ stesse.
Cosa dice la norma
Da un lato infatti, il testo del primo comma dell’Art. 18 del D.lgs. n°101/18, recita in tal senso (qui il testo in G.U.):
“In deroga all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all’articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, e’ ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente gia’ adottati, il pagamento potra’ essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il dato testuale appena citato afferma quindi che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni riguarda “i procedimenti sanzionatori […] che, alla data di applicazione del Regolamento (25 maggio 2018), risultino non ancora definiti con l’adozione dell’ordinanza ingiunzione“.
Dal punto di vista dei soggetti che possono beneficiare della norma in esame si afferma pertanto, in sostanza, che possono usufruire della definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti innanzi al Garante coloro i quali non abbiano ancora ricevuto un’ordinanza ingiunzione relativa a un procedimento pendente alla data del 25 maggio 2018.
La norma in questione, seppure inserita in un documento che dal punto di vista della tecnica legislativa ha destato più di una perplessità (per molti il testo di raccordo tra la dirompente normativa comunitaria e la legge nazionale meritava più di un semplice testo di coordinamento), pare piuttosto chiara.
Cosa dicono le FAQ del Garante
Dall’altro lato però, ovvero dalla lettura delle domande più frequenti sul tema (reperibili qui), pubblicate dall’Autorità Garante sul proprio sito istituzionale, pare emergere una spiegazione piuttosto difforme.
Alla stessa domanda, ossia “Chi può usufruire della definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti innanzi al Garante?” la stessa Autorità intende rispondere in tal senso:
“I contravventori che abbiano ricevuto, entro la data del 25 maggio 2018, l’atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l’atto di contestazione immediata di cui all’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente ai procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli artt. 161, 162, 162-bis, 162-ter,163, 164, 164-bis, comma 2, 33 e 162, comma 2-bis, del Codice, hanno la facoltà di definire i suddetti procedimenti mediante il pagamento in misura ridotta di una somma pari a due quinti del minimo edittale previsto per la sanzione (cfr. art. 18 del decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018).
Va precisato inoltre che, poiché il citato articolo 18 del d.lgs.101/2018 prevede che siano “fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati”, la suddetta facoltà di definizione agevolata non è ammessa qualora il procedimento sanzionatorio si sia nel frattempo concluso con l’adozione di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione da parte del Garante”.
L’ambito di applicabilità (o, per così dire, di “legittimazione attiva” ad usufruire della procedura in questione) riguarderebbe, quindi per l’Autorità Garante, i soli contravventori che abbiano ricevuto, prima del 25 maggio 2018, l’atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l’atto di contestazione immediata ex art. 18 della L. n°689/81.
La compressione dell’ambito di applicabilità della norma
Tale spiegazione non convince appieno.
Dalla lettura del testo citato pare infatti emergere l’intenzione di una forte compressione dell’ambito di applicabilità della norma in esame, che dal testo in Gazzetta Ufficiale sopra citato non pare sussistere.
L’art. 18 del D.lgs. n°101/18 sembra ammettere piuttosto la possibilità di definizione agevolata per chiunque non abbia ricevuto un’ordinanza-ingiunzione alla data del 25 maggio 2018, in relazione a un procedimento già pendente, a quella data, nei suoi confronti, e non solo per i contravventori che abbiano ricevuto gli atti sopra indicati.
Si tratta di una differenza sostanziale rispetto a quanto dedotto dall’Autorità, anche e soprattutto in relazione alla successiva precisazione di questa, laddove in senso apparentemente contraddittorio a quanto affermato dal testo della legge, alla domanda n°12 delle stesse FAQ che recita:
“Ho ricevuto un atto di contestazione successivamente al 25 maggio 2018 ma relativo a violazioni commesse prima di tale data. Posso usufruire della definizione agevolata prevista dal decreto n°101/2018?”
L’Autorità risponde in senso seccamente negativo, ribadendosi che chi ha ricevuto un atto di contestazione successivamente al 25 maggio 2018 ma relativo a violazioni commesse prima di tale data, non può usufruire della definizione agevolata prevista dal decreto n°101/2018 e ciò poiché, sempre secondo l’Autorità, l’art. 18 del decreto n. 101/2018 prevede la facoltà di definizione agevolata della violazioni solo per “i procedimenti sanzionatori […] che, alla data di applicazione del Regolamento [25 maggio 2018], risultino non ancora definiti con l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione”.
Quid juris in sostanza? Riteniamo che siano sicuramente necessari ulteriori approfondimenti della questione e un’ulteriore spiegazione da parte della stessa Autorità Garante, che sia volta a una migliore tutela dei cittadini, i quali sembrano trovarsi di fronte a un inasprimento della via relativa alla definizione agevolata delle sanzioni che li riguardano, che la norma in esame pare invece voler rendere loro assai più agevolmente percorribile.
Come accennato, non pare infatti rinvenirsi, nel medesimo Art. 18 del D.lgs. 101/2018, né negli articoli dello stesso decreto ad esso collegati, alcuna specificazione sull’accessibilità alla procedura di definizione agevolata riguardante le diverse categorie dei contravventori, pur citate dall’Autorità nelle proprie FAQ, né è riscontrabile alcuna differenziazione in merito tra soggetti che abbiano ricevuto gli atti citati nelle stesse FAQ o meno: la norma, come sopra specificato, affronta e riguarda solamente i procedimenti che, alla data di applicazione del Regolamento (25 maggio 2018), risultino non ancora definiti con l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione.
D’altra parte, l’indicazione dell’Autorità non costituisce un’interpretazione autentica della norma, ma semplicemente un tentativo di rendere più comprensibile il dato legislativo ai cittadini tramite un servizio divulgativo.
Al momento, quindi, pare che gli interessati dai procedimenti sanzionatori in questione che non abbiano ricevuto un’ordinanza-ingiunzione alla data del 25 maggio 2018, in relazione a un procedimento già pendente a quella data, possano comunque procedere nella definizione agevolata di cui si discute, corrispondendo l’ammontare ridotto dei due quinti del minimo edittale previsto per la sanzione emessa nei loro confronti, nelle modalità indicate dalla stessa Autorità Garante.
Naturalmente, vista la posizione ad oggi espressa dall’Autorità sul punto, qualora quest’ultima non intendesse accettare le oblazioni così definite e proseguire nelle relative condotte sanzionatorie, rimarrà sempre la possibilità per gli interessati di opporsi ad esse, attraverso il ricorso all’Autorità Giudiziaria competente.
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