Uno dei molti problemi irrisolti nel rapporto tra obblighi di amministrazione digitale e privacy nel mondo scuola è quello che attiene alla pubblicazione degli esiti degli scrutini in un albo online o solo in altri luoghi fisici (tabelloni) o virtuali (registro elettronico).
La situazione si è definitivamente complicata a seguito dell’emergenza Covid che ha costretto al digitale il mondo scuola: qui compresa appunto la pubblicazione online degli esiti degli esami finali invece che sui classici tabelloni cartacei.
Esiti scrutini su registro elettronico o tabellone: le regole del Miur
L’ultimo punto fermo viene dalla nota n. 9168 del 9 giugno 2020, “a integrazione di quanto indicato nella citata nota n. 8464/2020”, dove il Ministero dell’Istruzione ha tentato (anticipiamo erratamente, sotto alcuni aspetti CAD) di fornire risposte chiarificatrici al settore. Volendo riassumere in maniera schematica, il MI, sia nel caso di “Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado” che di “Pubblicità degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione” ha indicato uno schema di pubblicazione unico:
- pubblicazione in via esclusiva degli esiti degli scrutini nel registro elettronico nel seguente modo: gli esiti degli scrutini, anche di ammissione alla prova d’esame (ivi compresi, in quest’ultimo caso, i crediti scolastici attribuiti ai candidati), con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso”, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; diversamente i voti in decimi, (compresi quelli inferiori a sei decimi per le classi intermedie di ogni ordine e grado) riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali;
- qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione sull’albo della scuola, degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva o alla prova d’esame; “al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica e ne dà comunicazione alle famiglie degli alunni”; il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie, che comunque non deve eccedere 15 giorni, e quello di pubblicazione degli esiti degli scrutini relativi all’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici assegnati agli studenti, che comunque non deve eccedere 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti finali.
Le regole privacy del Garante
Nella Nota si chiarisce, inoltre, che “in tutti i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti”. È presente anche una precisa ed ulteriore raccomandazione: “si raccomanda di predisporre uno specifico “disclaimer” nel Registro elettronico con cui si informino i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network)”.
Come chiarito dal Garante Privacy con la citata nota ANSA dell’11 giugno 2020, “in un’ottica di collaborazione tra istituzioni, ci sono state nei giorni scorsi interlocuzioni con il Ministero della pubblica istruzione, che sono alla base della nota del 9 giugno dello stesso Ministero. Una volta esposti, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all’ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi. La necessaria pubblicità agli esiti scolastici può essere peraltro realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull’albo on line, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati”.
Il problema privacy sulla pubblicazione scrutini
Per analizzare la questione e i punti aperti, dobbiamo inquadrarla nel contesto: molti dubbi sono sorti negli anni a seguito del costante riferimento del Garante privacy ai soli tabelloni, senza alcun passaggio espresso in tema di albo online (o registro elettronico). Si vedano, da ultimo, il vademecum “La scuola a prova di privacy” (2016) e le FAQ inerenti al mondo scuola.[1] Per altro verso, già da alcuni anni il MIUR chiede alle scuole di procedere anche alla pubblicazione in “Albo” (si veda ad es. l’OM n. 205 dell’11 marzo 2019, art. 26, comma 1), ma senza in realtà specificare se si tratti dell’obbligatorio Albo online o se si stia intendendo il consueto tabellone cartaceo, non più strumento a norma di pubblicità legale degli atti dal 2011.
A seguito della pandemia, le Ordinanze del Ministro dell’Istruzione nn. 9 e 10 del 16 maggio 2020 hanno disposto la pubblicazione all’Albo online della scuola degli esiti degli scrutini. L’Ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020 non dispone direttamente la pubblicazione degli scrutini nell’Albo online, ma con Nota integrativa del Ministero n. 8464 del 28 maggio 2020 essa è stata disposta.
Compreso il forte disorientamento delle scuole, già profondamente colpite dal periodo di emergenza epidemiologica (si vedano le problematiche, anche privacy, gestite per la Didattica a Distanza)[2], abbiamo inteso formulare un quesito circostanziato all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 27 maggio 2020, includente le riflessioni in punto di diritto che seguono. Nei giorni successivi, l’Autorità, valutando con attenzione la problematica, di certo anche a seguito di ulteriori segnalazioni, ha attivato un’interlocuzione con il Ministero dell’Istruzione. L’azione del Garante ha condotto alla Nota ministeriale n. 9168 del 9 giugno 2020, di cui sopra, e al successivo chiarimento del Garante Antonello Soro all’ANSA (l11 giugno 2020)[3].
I nodi privacy aperti nella pubblicazione online degli scrutini
Ad una prima lettura della Nota ministeriale su schematizzata si potrebbe quindi pensare che abbia chiarito ogni dubbio del passato, soprattutto in ordine al rapporto tra pubblicazione degli esiti degli scrutini in Albo online o nel Registro elettronico o con Tabellone cartaceo. Quest’ultimo, in particolare, ad una prima veloce lettura sembrerebbe essere scomparso. Ma il vero, nuovo, nodo interpretativo e applicativo della Nota ruota proprio intorno alla confusione, chiara nell’atto ministeriale, tra il concetto di “albo” (online) e quello di “tabellone” (cartaceo). Si rivedano i passaggi nei quali il Ministero, dopo aver parlato dell’Albo come alternativa alla pubblicazione nel Registro (seppur con le dovute cautele e differenze) dispone espressamente che, “al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica e ne dà comunicazione alle famiglie degli alunni”[6].
La calendarizzazione degli accessi ad un Albo online, ovviamente, non è cosa logica e possibile. L’unica interpretazione plausibile è che il MI abbia confuso il concetto di Albo (online) con quello classico di Tabellone (cartaceo) affisso normalmente negli androni delle scuole, sempre sul presupposto indiscutibile che, a decorrere dalla Legge n. 69 del 2009, art. 32, in Italia non esiste più l’Albo cartaceo. L’errore commesso dal MI è stato sottolineato anche da parte dell’Associazione Nazionale Dirigenti pubblici e alte personalità della scuola con formale nota del 10 giugno 2020 diretta al Ministro dell’Istruzione[7].
Detto in altre parole, nella Nota 9 giugno con la parola “Albo” il MI, in realtà, ha inteso (erroneamente) il classico “Tabellone” (cartaceo). Occorre prenderne atto per un’applicazione precisa della Nota.
Ad ogni modo, a parere di chi scrive, una nota ministeriale, come anche le OOMM cui si ricollega, non possono di certo derogare ad una norma di rango superiore, come quella istitutiva dell’Albo online (art. 32 della Legge n. 69 del 2009). Peraltro, come chiaramente espresso dalle citate Linee Guida AGID sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA del Maggio 2016, in albo online devono necessariamente essere pubblicati “i documenti previsti dall’ordinamento, da provvedimenti dell’autorità giudiziaria e quelli dai quali possono nascere diritti, doveri, aspettative o interessi legittimi di terzi e dalla cui diffusione nei confronti di una indistinta pluralità di soggetti potenzialmente interessati dipende la loro efficacia”.
Le norme del Codice amministrazione digitale per l’albo online
Per “albo” occorre ovviamente intendere, sempre, l’unico albo oggi esistente a norma di legge in Italia per le Pubbliche Amministrazioni, ovvero l’”albo online” all’interno del sito istituzionale, come imposto dall’art. 32 della Legge n. 69 del 2009[4]. Qualsiasi altra forma di pubblicazione non comporta gli effetti di pubblicità legale dell’atto. L’albo trova il suo fondamento nell’art. 54 del Codice dell’Amministrazione digitale – CAD (D.Lgs. n. 82/2005), che dispone la pubblicazione nei siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni dei dati “previsti dalla legislazione vigente”, quindi anche quelli obbligatoriamente pubblicabili in base al citato art. 32 della Legge n. 69/2009. Ricordiamo che l’eventuale violazione delle disposizioni del CAD o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, (art. 17, comma 1 quater del CAD), comporta la possibilità per il cittadino di ricorso al Difensore Civico Digitale, tramite il facile e immediato strumento telematico di contatto predisposto dall’Agenzia per l’Italia Digitale[5]: l’eventuale accertata violazione comporta in capo all’Amministrazione un obbligo di attuare le misure indicate dal Difensore e, in caso di inadempimento delle stesse, la segnalazione all’Ufficio competente dell’ente in questione per i procedimenti disciplinari, nonché all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per questioni di sua competenza.
Occorre sottolineare che le finalità e gli effetti della pubblicazione nella sezione chiamata “Amministrazione trasparente”, sempre sul sito istituzionale della scuola, sono diversi da quelli dell’albo online e sono disciplinati dal D.Lgs. 33/2013, come richiamato anche dall’art. 54 CAD. La pubblicazione in albo online non può essere sostituita dalla pubblicazione in Amministrazione trasparente (si tratta di due forme di pubblicazione che perseguono finalità diverse).
Occorre sempre ricordare che gli originali dei documenti amministrativi devono necessariamente essere formati con mezzi informatici, come disposto dall’art. 40 del CAD, richiamato per il comparto scuola dall’art. 42 del Decreto Interministeriale 129 del 2018 denominato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” (di seguito DMI). La mancata applicazione della norma comporta illegittimità amministrativa per violazione di legge.
Nel caso, poi, di un documento amministrativo che abbia natura di “atto pubblico” (art. 2699 c.c.), redatto su documento informatico, in base all’art. 21, comma 2-ter del CAD, deve essere necessariamente “sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale”.
Pertanto, le scuole devono predisporre in modalità informatica gli atti di scrutinio o esame, ivi compresi quelli poi soggetti a pubblicazione in albo. Si consiglia l’apposizione della firma digitale del Dirigente Scolastico (unico a possederla nell’Istituto), quale assunzione di responsabilità dell’atto da parte di quest’ultimo, in quanto ne detiene il potere e l’onere.
Quanto appena detto, trova conferma nella citata nota del MI n. 8464 del 28 maggio 2020, che così dispone: “Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo, relativamente alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, si raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale). In ogni caso il dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà procedere, a seconda dei casi, a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di classe, della sottocommissione, della commissione e/o dei docenti connessi in remoto”.
Ai fini della registrazione della fase di approvazione delle delibere è sempre consigliabile utilizzare piattaforme con le quali la scuola ha attivato un formale rapporto contrattuale, con assunzione del ruolo di Responsabile esterno del trattamento da parte del fornitore del servizio ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 (anche conosciuto come GDPR). Ciò tutela maggiormente le scuole e le pone in linea con la normativa privacy, in caso di trattamento di dati personali effettuato per loro conto da soggetti terzi.
Sempre per quanto attiene alla pubblicazione di atti in albo online, occorre ricordare che essa deve avvenire nel rispetto delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (Provvedimento del Garante Privacy – 15 maggio 2014) ovvero:
- limitata durata della diffusione dei dati (la pubblicazione deve avere una durata limitata nel tempo; in mancanza di limiti temporali sanciti dalla disciplina di settore sono le Scuole a dover individuare un termine, ad esempio non superiore a 15 o 30 giorni dalla data di pubblicazione);
- prevedere l’inserimento all’interno del documento di “dati di contesto” (es. data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione/scuola, numero di protocollo) ed evitare l’indicizzazione tramite motori di ricerca generalisti, privilegiando funzionalità di ricerca interne ai siti web della Scuola;
- utilizzo di meta tag no index o no archive per escludere l’indicizzazione di tali dati dai motori di ricerca generalisti (es. deindicizzazione tramite l’inserimento di metatag noindex e noarchive nelle intestazioni delle pagine web o alla codifica di regole di esclusione all’interno di uno specifico file di testo – il file robots.txt – posto sul server che ospita il sito web configurato in accordo al Robot Exclusion Protocol);
- il sistema informatico deve impedire la ricerca e la visualizzazione di qualsiasi esemplare del documento contenente dati personali, pubblicato nell’Albo on line;
- utilizzare funzionalità che possano evitare la duplicazione massiva dei file pubblicati nell’Albo on line (es. utilizzo di software o programmi automatici, al fine di ridurre il rischio di riproduzione e riutilizzo dei contenuti informativi in ambiti e contesti differenti);
- una volta decorsi i tempi di permanenza on line e spostati nella sezione archivio, rendere anonimi i dati ivi contenuti o – se lasciati in chiaro – stabilire regole sull’accessibilità degli “archivi” (es. attribuzione alle persone che ne hanno fatto richiesta di una chiave personale di identificazione informatica per accedere al documento).
La verifica delle misure su indicate deve essere richiesta dalla scuola al fornitore del servizio di Albo online, unico in grado di offrire le necessarie certezze e rassicurazioni.
Si ricorda, inoltre, che in caso di esistenza di un obbligo legislativo di pubblicazione in albo, ciò non esonera mai le Pubbliche Amministrazioni, caso per caso, dal dovere di selezionare i dati personali pubblicabili e di oscurare quelli non pubblicabili; pertanto, informazioni non espressamente menzionate dalle norme che impongono la pubblicazione non devono essere pubblicate.
Occorre ricordarsi sempre che in albo online devono essere pubblicati documenti informatici sempre con firma digitale (o copie per immagine con annessa dichiarazione di conformità all’originale sottoscritta con firma digitale da parte del pubblico ufficiale, accompagnate dal formato testuale del documento stesso), come disposto dalle “Linee Guida AGID sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA” del maggio 2016.
Privacy e pubblicazione scrutini: consigli per le scuole
Da quanto appena detto non possono che conseguire le seguenti considerazioni, frutto della necessità di tutelare le scuole e di trovare un punto d’equilibrio:
- di certo è consigliabile agli istituti scolastici di procedere alla pubblicazione degli esiti degli scrutini in ottemperanza alle modalità indicate nella Nota MI n. 9168 del 9 giugno 2020, in quanto espressione di una volontà anche del Garante Privacy e il cui mancato rispetto potrebbe generare le sanzioni amministrative e le responsabilità di altra natura dettate dal Reg. UE n. 679/2016 (anche conosciuto come GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 (anche conosciuto come Codice Privacy), quindi anche interpretando il concetto di “Albo” come “Tabellone” (cartaceo);
- è anche vero che l’Albo online, istituito con l’art. 32 della Legge n. 69/2009, è l’unico strumento a norma di pubblicità legale per gli atti delle Amministrazioni: ciò considerato e lungi dall’incentivare la disapplicazione di OOMM, si evidenzia che, qualora vi fossero Dirigenti Scolastici comunque intenzionati ad ottemperare alla norma, potrebbero prevedere forme di pubblicazione degli esiti degli scrutini anche in Albo online, parallelamente al Registro elettronico, nella forma consigliabile di “ammesso” e “non ammesso”, con esclusione di qualsivoglia voto o credito (come già prassi in molte scuole da anni); si sottolinea che, tale soluzione, non è comunque perfettamente in linea con la posizione del Garante Privacy, cosa che può comportare dei rischi sanzionatori;
- considerata la confusione generata dalla Nota n. 9168 del 9 giugno 2020 tra il concetto di “Albo” e quello di “Tabelloni”, per quanto riguarda quest’ultimi, apparentemente ancora considerati dalla Nota, restano in ogni caso valide le già richiamate indicazioni contenute nella nota e quelle generali del Garante Privacy: nel Vademecum “La Scuola a prova di Privacy” del 2016 e nelle FAQ oggi presenti alla pagina www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-e-privacy, è chiarito che “le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal MIUR. Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico deve evitare, però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute, ad esempio, dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.”
Di certo, l’utilizzo in via esclusiva dei Tabelloni cartacei negli androni delle scuole, quindi come unico strumento di pubblicazione degli esiti e voti, è da considerarsi in contrasto con la normativa e le disposizioni ministeriali su citate. Si aggiunga che, qualora impiegati, trattandosi di copia analogica di documento originale informatico, devono essere provvisti anche della necessaria dichiarazione di conformità all’originale o del contrassegno, alternativamente richiesti dall’art. 23-ter CAD e normativa connessa. Aspetto al quale occorre necessariamente porre attenzione, onde evitare fondate contestazioni.
Conclusioni
La Nota n. 9168 del 9 giugno 2020 è una chiara ammissione di errore da parte del Ministero dell’Istruzione, compiuto con le OOMM n. 9, 10, 11 del 2020, e volta a fornire, in realtà, un nuovo contenuto alle stesse Ordinanze.
L’intervento del Garante si è dimostrato risolutorio sotto il profilo privacy, in quanto si può ora legittimamente sostenere che nell’annuale attività amministrativa di pubblicazione degli esiti di scrutini prevale nettamente lo strumento del Registro elettronico rispetto a quello dell’Albo online. La posizione dell’Autorità per la protezione dei dati personali è ora definitiva e chiara, utile alle scuole per evitare eventuali sanzioni e responsabilità di settore.
Il ruolo e la funzione dei classici tabelloni cartacei, invece, sono ancora meglio da definire, vista la confusione concettuale ingenerata dal MI con la nota del 9 giugno: probabilmente, la soluzione prospettata nel presente scritto appare quella più equilibrata e rispettosa della normativa CAD e anche privacy.
Il presente scritto, è giusto sottolineare, non ha preso in considerazione la problematica della pubblicazione del punteggio finale a seguito degli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione. Questo perché la Nota oggetto di esame del 9 giugno 2020 non si è espressa su quest’ultimo argomento, legittimando l’applicazione, quindi, di quanto già detto nell’OM n. 10 del 16 maggio 2020, art. 25, comma 1 (pubblicazione “all’Albo dell’Istituto”). Ciò accresce la confusione, ovviamente. Volendo fornire alle scuole, comunque, una rapida indicazione anche in ordine a questa fattispecie specifica, si consiglia comunque di seguire le indicazioni su esposte per gli scrutini. La logica, e la volontà sottesa del Garante, non mutano di certo.
Non ci resta che restare in attesa di un auspicato prossimo intervento chiarificatore sulle varie questioni ancora aperte: un’occasione potrebbe essere la stesura del “Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie”, che avrebbe dovuto essere predisposto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 135 del 2012, e da ultimo richiesto formalmente dal Garante Privacy il 4 maggio 2020 con lettera al Ministro dell’Istruzione[8]; o, anche, l’emanazione di specifici provvedimenti del Difensore Civico Digitale presso AGID, a seguito di segnalazione.
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- Per ogni approfondimento si rinvia alla pagina dedicata al mondo scuola sul sito del Garante Privacy: https://www.garanteprivacy.it/temi/scuola. Per andare ancor più indietro nel tempo, sulla tematica il Garante già iniziò ad esprimersi con la Newsletter Garante 12 – 8.6.2000: “i voti scolastici ed in genere ogni dato relativo agli esiti del processo di istruzione non sono dati sensibili, soggetti a speciali tutele”. ↑
- A seguito della pubblicazione da parte del Ministero dell’Istruzione della Nota 388 del 17 marzo 2020, lo scrivente avv. Garrisi ha inteso inviare formale segnalazione al Garante Privacy in data 18 marzo 2020 in ordine ad alcuni palesi errori presenti nella nota in tema di applicazione della normativa privacy. Il Garante, ci certo anche a seguito di ulteriori segnalazioni, con Provvedimento del 26 marzo 2020 – “Didattica a distanza: prime indicazioni” (Registro dei provvedimenti n. 64 del 26 marzo 2020) è intervenuto facendo chiarezza sulle questioni sollevate. Per il provvedimento si rinvia a: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784. ↑
- Si rinvia a: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9367295. ↑
- L’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – la cui rubrica recita, molto indicativamente, “Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea” – ha disposto la sostituzione della affissione cartacea con quella telematica. Il comma 5 di tale articolo, in particolare, ha stabilito che, a far data dal 1° gennaio 2011, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, con ciò privando di valore legale, da tale data, qualsiasi albo cartaceo. ↑
- Si veda: https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale. ↑
- Frase ripresa dal paragrafo riguardante le classi intermedie di ogni ordine e grado, ma sostanzialmente identica a quella utilizzata nel successivo paragrafo attinente agli esiti degli scrutini per l’ammissione all’esame di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione: “secondo la calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica predisposta dal dirigente scolastico.”. ↑
- Si veda: https://www.anp.it/nota-mi-n-9168-del-9-giugno-2020-lanp-scrive-alla-ministra-azzolina/. ↑
- Si veda: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9334326. ↑