È passata una settimana da quando anche nel mondo del lavoro si è deciso di verificare il Green pass dei lavoratori ed è possibile fare un primo bilancio, provvisorio, nell’ambito più caldo e contestato: quello dei dipendenti pubblici.
Il controllo green pass sulla pubblica amministrazione ha avuto alcuni interventi normativi e di indirizzo dal Governo.
Linee guida Green Pass PA, troppi problemi per aziende e dipendenti
Green Pass nella PA, alla luce delle linee guida
Con il DPCM del 12 ottobre il Presidente del CdM Mario Draghi ha firmato l’ulteriore decreto – ennesimo atto di decretazione di urgenza – con il quale viene attuato, come si evince dalla premessa, «L’art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l’introduzione dell’art. 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni di cui all’art. 3, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonchè degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all’art. 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro».
In pratica, con una formulazione identica all’art. 9 septies, viene introdotto l’obbligo per tutti i dipendenti pubblici di possedere ed esibire, su richiesta di un dirigente o altro apicale, il Green pass in corso di validità.
Il famoso “lasciapassare” è escluso solo per quei «…soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute».
Naturalmente, viene evidenziato come il possesso di tale certificato verde non faccia venire meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione in caso di Covid, con (consueto) obbligo di quarantena.
Ma non è tutto. Il possesso del Green pass non fa comunque venire meno – si legge con chiarezza nel testo del citato DPCM – «il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia».
Nulla di nuovo sotto il sole, dunque.
Contenuto dell’obbligo
Eccezion fatta per l’esclusione prevista per i non vaccinabili come detto, l’accesso del dipendente pubblico/lavoratore presso il luogo di lavoro non è consentito in alcun modo e per nessun motivo senza Green pass, sia esso in formato cartaceo o digitale.
Come per il lavoratore del comparto privato, anche il dipendente pubblico è tenuto a possedere ed esibire il Green pass al momento dell’accesso presso l’Ente in cui lavora. In caso contrario, è considerato “assente ingiustificato”, senza aver diritto allo stipendio o altra forma di emolumento: esattamente come per il lavoratore del settore privato.
In altri termini, si può leggere come «un preciso dovere di ciascun dipendente […] a prescindere dalle modalità del controllo adottate dalla propria amministrazione».
L’obbligo val per tutti, ivi inclusi i visitatori e le Autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali – purché lo scopo dell’accesso sia esclusivamente lavorativo.
Ne discende che gli unici esclusi siano gli utenti/privati cittadini, fruitori dei pubblici servizi.
Il tutto però non esime il datore di lavoro/ente – proseguono chiaramente le linee guida – «in relazione ai servizi forniti a favore dell’utenza, il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure di contenimento…» del virus.
Modalità e soggetti preposti al controllo
Il comma IV dell’art. 1 del D.L. 127/2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo, precisando che «Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento».
In base alle dimensioni della PA/Ente/struttura pubblica, il dirigente apicale ha la facoltà di delegare tale funzione – con atto scritto – a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, se presente.
Tale accertamento può avvenire all’accesso della struttura, “a campione” o “a tappeto”, con o senza l’ausilio di sistemi automatici.
In caso di anomalie, il preposto al controllo «comunica con immediatezza all’ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso».
Nell’ipotesi di controllo a campione e difetto di green pass in corso di validità, il soggetto “intercettato”, «dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell’art. 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021 e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative».
Nel caso di verifica a campione, il verificatore deve procedere «…con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green pass del proprio personale (ad esempio attraverso l’app VerificaC19) in misura percentuale non inferiore al 20% di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa».
Le conseguenze in caso di accertamento svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici: «il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi».
Tuttavia, si legge sempre nelle linee guida PA, «in caso di controlli esclusivamente automatici, per l’eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di green pass, gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale (ad esempio l’ufficio del personale o altra unità preposta a tale rilevamento), in base alle presenze in servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e provvedono a comunicare all’interessato, anche con semplice mail, l’assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all’applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi».
Qualora invece «l’accertamento sia svolto dopo l’accesso alla sede, a tappeto o a campione: il dirigente che ha svolto l’accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. […] In tal caso, «dopo aver accertato l’accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria» irrogata dal Prefetto (competente per territorio).
In alcun modo, il lavoratore può rimanere nella struttura, anche a fini diversi, e men che meno essere messo in lavoro agile.
Chi non ha il green pass può lavorare in smart working? La risposta
Per ulteriori dettagli, si rimanda al testo integrale delle linee guida.
Modalità di applicazione
Ancora, circa le modalità di applicazione il DPCM precisa che in caso di:
«a) mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all’accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19 o alla mancata esibizione della stessa: in questo caso, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, all’ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso […];
b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde COVID-19: in questo caso, il dirigente – o il personale da questo delegato – che ha proceduto all’accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici competenti l’assenza ingiustificata. Allo stesso tempo, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.
Per le giornate di “assenza ingiustificata”, nulla è dovuto al lavoratore».
Controlli manuali, automatizzati e a campione
Si legge poi al punto 1.5. che «Al fine di verificare il possesso della certificazione verde COVID-19, le amministrazioni dovranno, prioritariamente, svolgere il relativo controllo all’accesso. Tuttavia, quando le esigenze organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica, sono comunque tenute a svolgere controlli anche a campione nella sede di lavoro, relativamente ai soggetti presenti o di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro. Si suggerisce, tuttavia, di predisporre l’attivazione di più di una delle modalità indicate e ciò al fine di poter sopperire all’eventuale possibile malfunzionamento di uno dei sistemi»
Per le specifiche funzionalità, si rimanda nuovamente al testo del decreto in GU.
Possibili misure in materia flessibilità degli orari di ingresso e di uscita
E qui veniamo al vero dunque. Con l’entrata in vigore di tale obbligo, di fatto cessa il lavoro agile quale ordinaria modalità di svolgimento della prestazione lavorativa specie nella PA.
In tale quadro, ciascuna PA, anche nel rispetto delle sempre valide misure di contenimento tra cui il divieto di fare assembramento, consente e precede di poter (se non anche dover) «a provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro»; entrando in gioco i cd del personale dipendente, anche con modalità sostenibili, i mobility manager aziendali delle pubbliche amministrazioni, nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, dovranno elaborare i piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all’ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro sopra richiamate […]».
Obbligo green pass per il lavoro: in sintesi
In estrema sintesi, dunque i punti salienti, anche nell’economia di questo pezzo, occorre segnalare che:
I soggetti all’obbligo sono:
- i lavoratori dipendenti della singola pubblica amministrazione,
- i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici;
- i consulenti e i collaboratori;
- i prestatori o i frequentatori di corsi di formazione;
- i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata.
Gli individui sprovvisti di green pass dovranno essere allontanati immediatamente dal posto di lavoro, a differenza dei lavoratori del comparto privato, stando ad una delle FAQ governative, al momento uscite.
Modalità di effettuazione dei controlli
Preposto al controllo è sempre il datore di lavoro, per il tramite (anche) di un suo delegato con atto scritto, preferibilmente dirigente.
Le indicazioni fornite con il DPCM non pongono particolari vincoli al datore di lavoro nel fissare le regole attuative. La verifica potrà dunque avvenire all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure d’ingresso ovvero in seguito, a tappeto o sulla base di un campione, al giorno non inferiore al 20% del personale in servizio, garantendo la rotazione e, per l’effetto, il controllo dell’intero personale.
Per le verifiche, sarà possibile usare l’app – evidentemente free – Verifica C-19.
Orari di ingresso e di uscita flessibili
Ogni PA, anche per non impiegare un numero eccessivo di personale sulle mansioni di verifica del Green pass, deve preoccuparsi di estendere le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro dei dipendenti.
E così fino al 31 dicembre 2021, allorquando si concluderà lo stato di emergenza, tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, quello delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché gli altri enti pubblici economici e organi di rilievo costituzionale, per entrare nei luoghi di lavoro dovrà possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass.
Gli impatti privacy, non pochi ma ancora troppo trascurati
Ita sic! Il tema del Green pass come si è più volte letto e sentito porta con sé impatti sula protezione dei dati personali che, se non adeguatamente governati, conducono col tempo (e neanche molto) ad effetti devastanti in quanto a circolazione – gestione – tutela.
Ma vediamo quali sono i dubbi e i problemi.
Partiamo col dire che il requisito di validità del Green pass, specie se rilasciato a seguito di un tampone, necessita al momento in cui lo stesso viene verificato. Se durante la giornata lavorativa il Green pass scade, il lavoratore non deve essere allontanato.
Tale fattore tempo, tuttavia, rischia di portare i dipendenti pubblici a forzare la flessibilità, facendo il tampone al mattino presto e tentare di far passare come valido il tampone in prossimità della scadenza alla 48ottesima ora, quindi il terzo giorno, invalidando parzialmente il paradigma del limite delle 48 ore di validità.
Alcuni enti, in manifesta violazione degli obblighi di riservatezza imposti dalla normativa vigente, stanno chiedendo ai dipendenti l’indicazione della scadenza del proprio Green pass, sulla base di un consenso definito “volontario”.
Oltre alla palese illegittimità del trattamento di quel dato, è risaputo che tale base giuridica sia da evitare del tutto specie nei confronti dei dipendenti, in quanto porta il Datore di lavoro ad essere sanzionabile, come si è peraltro già verificato.
L’utilizzo di un altro certificato rispetto al Green pass è stato ammesso dalle Linee Guida al punto 1.1. Le FAQ governative confermano questa possibilità che di fatto rischia di portare i soggetti verificatori a contatto con dati sanitari dei dipendenti, quali lo stato vaccinale oppure l’esito del tampone.
Infine, sempre in tema di gestione dati sanitari, resta aperta la problematica del trattamento del certificato di esenzione dalla campagna vaccinale, per il quale è prevista la predisposizione, in futuro, di un QR-CODE ad hoc.
GreenPass50+ di Inps: troppi problemi privacy nella verifica green pass
Ma nel frattempo, si deve prevedere l’intervento del medico competente, unico soggetto titolato a prendere in consegna il certificato e a comunicare al Datore di lavoro l’esenzione dalla verifica del Green pass. Purtroppo già la sola conoscenza di tale esenzione pone il soggetto in una condizione di “fragilità” rispetto al soggetto verificatore, e a eventuali soggetti presenti durante i controlli all’ingresso. Risulta pertanto essenziale gestire tali situazioni cercando di evitare simili rischi al dipendente.[1]
Insomma, in una battuta, ancora troppi problemi da risolvere su questo tema al fronte.
Note
- Il paragrafo è stato realizzato con l’ausilio di Glauco Rampogna, Amministratore di sistema, ISO/IEC 27001 Lead Auditor, DPO UNI 11697 n. 19 AICQ-SICEV/ACCREDIA, Maestro della Protezione Dati & Data Protection Designer® IIP ↑