La “Relazione sulla disciplina per l’utilizzo di contratti secretati, anche con riferimento al noleggio dei diversi sistemi di intercettazione” ha visto la sua approvazione lo scorso 21 ottobre da parte del Copasir, Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, presieduto dal senatore Adolfo Urso (FdI), a cura del senatore Francesco Castiello (M5s) e del deputato Elio Vito (Forza Italia).
Le novità
Ma facciamo un passo indietro. Se fino a poco tempo fa la Corte dei conti presentava al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno una relazione che dava conto della sua attività, come da comma 5 dell’articolo 162 sui contratti secretati del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ossia i risultati sul “controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati e un controllo successivo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione”, con il Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 convertito con modificazioni con legge 25 giugno 2020, n. 70, l’ufficio della Corte dei conti che si occupava del controllo si è convertito in Sezione Centrale per il controllo dei contratti secretati, acquisendo anche “il controllo sulla legittimità dei decreti di secretazione delle procedure di gara o di affidamento che comportano l’accesso a informazioni classificate “riservatissimo” o superiore previsto al comma 3-bis dell’articolo 42 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5 recante le Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva.”
In più, lo scorso anno si è deciso di spostare la comunicazione dell’attività di controllo dal Parlamento al Copasir. Il documento è arrivato sui tavoli del Copasir il 5 luglio 2021 ed è stato sottoposto alle dovute analisi.
Il 14 settembre 2021, poi, al termine di una serie di audizioni del Copasir con il presidente della sezione di controllo della Corte dei conti sui contratti secretati, Luciano Calamaro, Castiello e Vito erano stati designati per stilare una relazione sulla base delle informazioni acquisite e di quelle che avrebbero acquisito in audizioni successive, tra cui quella con Marta Cartabia, Ministro della Giustizia, del 19 ottobre, in quanto era emersa l’importanza di interventi per apportare miglioramenti alla normativa, così da rendere il controllo più efficace.
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Le criticità della relazione
Al centro della discussione, l’incompletezza delle informazioni che alcune amministrazioni ed enti avevano fornito, riportate nella relazione sull’attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti nel 2020. A quanto pare, mancano contratti sottoscritti dai tribunali, manca l’albo fornitori, mancano informazioni sui criteri di affidamento e valutazione dei costi, una procedura che risulta irregolare e senza controllo ai gestori privati, e c’è pericolo per la privacy e rischio d’infrazione da parte dell’Ue.
In particolare, viene evidenziato che, nonostante il grande impiego di sistemi di intercettazione da parte dell’ordinamento italiano, per il Ministero della Giustizia “sono stati registrati solo 6 atti (compresi 4 giacenti) di cui 4 riferiti al noleggio di sistemi di intercettazione per una sola sede di Tribunale a fronte di 140 Tribunali sul territorio italiano”. I numeri italiani sulle intercettazioni mostrano il dislivello rispetto agli altri paesi europei, paesi che registrano una percentuale anche più elevata di criminalità, come l’Inghilterra: secondo i dati del Ministero della Giustizia, le intercettazioni telefoniche autorizzate nel 2012 in Italia sono state 124.713, rispetto alle 41.145 autorizzate in Francia, alle 23.678 in Germania e, appunto, alle scarse 3.372 nel Regno Unito.
Il noleggio dei sistemi di intercettazione
Nell’audizione del 19 ottobre scorso con il Ministro della Giustizia Marta Cartabia si è discusso anche della lettera di messa in mora ricevuta dall’Italia da parte della Commissione europea per aver escluso il noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni telefoniche nelle indagini penali dalla normativa sulle spese di giustizia, gli obblighi imposti dall’articolo 2, punto 1, e dall’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/7/UE nonché dell’articolo 267 TFUE, basata sull’assimilazione dei contratti per le intercettazioni a transazioni commerciali.
In questo modo, le società di noleggio non hanno possibilità di esercitare i diritti interni alla direttiva. La risposta del Ministro Cartabia ha sottolineato l’eccessiva rigidità del tariffario proposto, di gran lunga inferiore alla media, e probabilmente chiederà un’interpretazione ufficiale della direttiva europea non rispettata dall’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.
Ovviamente, si punta a una strutturazione di linee guida che regoli i rapporti tra aziende e uffici giudiziari competenti, già presenti in alcune procure italiane, per un utilizzo corretto dei sistemi di intercettazione.
Nella relazione si fa riferimento anche al software di captazione Exodus di cui si servono molte procure per indagini informatiche e che è stato oggetto di indagine da parte della Procura di Napoli inizialmente, della Presidenza del Consiglio e della Procura di Roma successivamente. Dalle investigazioni effettuate è emersa l’assenza di garanzie di sicurezza sulla conservazione e la gestione dei dati sulla piattaforma Exodus.
Le conclusioni del Copasir
Le criticità rilevate hanno bisogno di essere risolte, innanzitutto potenziando l’apparato sanzionatorio della Sezione centrale della Corte dei conti, così da attivare le Amministrazioni nel corretto invio degli atti negoziali e nella completezza dell’istruttoria. Inoltre, sarebbe auspicabile far sì che il Copasir possa trasformare il suo ruolo di destinatario del documento della Corte dei conti in attività consultiva, in modo da poter rilasciare osservazioni e pareri sullo stesso, per una maggiore tutela della sicurezza nazionale.
Tra le altre cose, il Copasir conclude ribadendo anche la necessità di superare il divario interpretativo tra ordinamento interno e comunitario allo scopo di adeguare quest’ultimo per la protezione dei diritti fondamentali, privacy in primis, la garanzia di controlli effettivi sui contratti ai fornitori dei sistemi di intercettazione e di un tariffario congruo, l’affidabilità degli strumenti.