Tecnologia

La sfida dei deepfake: diritto, privacy e identità nell’era dell’IA



Indirizzo copiato

La crescente sofisticazione dei deepfake solleva questioni giuridiche critiche riguardanti la privacy e l’identità. È essenziale una normativa specifica per affrontare le sfide poste da queste tecnologie, bilanciando protezione dei dati e libertà di espressione

Pubblicato il 5 giu 2024

Francesca Niola

Fellow – ISLC, Università degli Studi di Milano



deepfake
foto di ApolitikNow via Flickr

Ideepfake rappresentano uno dei fenomeni più inquietanti ed eticamente complessi di questa era dominata dall’intelligenza artificiale. Queste creazioni, alimentate da algoritmi di intelligenza artificiale sofisticati, possono manipolare e distorcere la realtà in modi che sfidano il nostro concetto tradizionale di verità e identità. Pensiamo, ultimo caso in ordine di tempo, alla voce di Don Luigi Ciotti clonata per perpetrare una truffa ai malati.

E mentre le implicazioni socio-politiche di queste tecniche di falsificazione digitale sono oggetto di dibattito intenso, le questioni legali – come l’interazione con il diritto all’oblio o la gestione dell’eredità digitale – restano ampiamente inesplorate.

Il GDPR e i deepfake

Di fronte a questa nuova sfida, è necessario un equilibrio delicato tra la tutela dei diritti individuali e la libertà di espressione. Il presente articolo esaminerà questi problemi cruciali, con particolare attenzione alla normativa europea sulla protezione dei dati (GDPR) e alla sua applicabilità nel contesto dei deepfake.

La natura pervasiva di queste tecnologie, capaci di manipolare e distorcere realtà con una precisione sempre maggiore, porta a riflettere sull’importanza critica di una tutela giuridica robusta e adeguata.

Tale tutela si rivela essenziale non solo per la salvaguardia dell’identità individuale, ma anche per la protezione del tessuto sociale contro le manipolazioni digitali potenzialmente nocive.

La crescente sofisticazione delle tecnologie informatiche, in particolare quella legata alla creazione di contenuti generati artificialmente, come i deepfake, svela una duplice realtà: da un lato, la portentosa capacità di queste tecnologie di manipolare la realtà percepita; dall’altro, la fragilità del nostro controllo su tali dati una volta che essi vengono immessi nel flusso digitale. Ciò solleva questioni fondamentali riguardo al diritto della persona di mantenere il controllo sulla propria immagine digitale e sulla propria identità personale, questioni che non possono essere trascurate né sottovalutate nell’ambito del discorso giuridico contemporaneo.

L’interrogativo che si pone è se le normative vigenti, come il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e simili dispositivi legislativi internazionali, siano realmente efficaci nel contrastare le nuove forme di abuso che la tecnologia rende possibili. In questo quadro, la riflessione si sposta inevitabilmente verso la necessità di un approccio giuridico che riesca a interpretare e integrare le mutevoli dinamiche tecnologiche, mantenendo al contempo un impegno irremovibile verso la protezione dei diritti fondamentali dell’individuo.

Il problema della reidentificazione dei dati attraverso l’AI

La generazione di contenuti artificiali, come i deepfake, e il loro uso nei vari settori, dall’industria creativa alla sicurezza nazionale, implicano una complessa rete di responsabilità legali che devono essere attentamente navigate: il vero si rispecchia nell’artificiale, ma non l’inverso.

Nel contesto degli algoritmi di intelligenza artificiale, il caso di Synthesia esemplifica vividamente le problematiche giuridiche connesse all’uso dei dati personali per l’addestramento dei sistemi AI. Questi sistemi, in particolare quelli che generano deepfake, dipendono criticamente dalla disponibilità di ampi set di dati, che includono immagini, video e altri attributi personali degli individui.

La qualità e il realismo dei deepfake, come quelli generati da Synthesia, hanno raggiunto livelli tali da poter ingannare l’occhio umano, sollevando preoccupazioni immediate sulla violazione della privacy e dell’identità personale. Dal punto di vista giuridico, ciò pone sfide significative in termini di conformità con le leggi sulla protezione dei dati, come il GDPR in Europa, che impone rigorosi requisiti di consenso e trasparenza nella raccolta e nell’uso dei dati personali.

Una questione centrale è la legittimità dell’uso di immagini e altre forme di dati personali per addestrare questi algoritmi senza il consenso esplicito degli individui cui tali dati si riferiscono. Il GDPR, per esempio, richiede che tale consenso sia chiaro, informato e revocabile, condizioni spesso difficili da garantire nell’ambito dell’addestramento di AI avanzate. Inoltre, la difficoltà di garantire l’anonimizzazione completa dei dati in tali dataset pone ulteriori rischi di riconoscimento involontario degli individui, andando così a incidere sulla loro privacy e potenzialmente esponendoli a rischi di discriminazione e manipolazione. A ciò si aggiunge il tema della reidentificazione dei dati. Infatti, anche quando i dati sono inizialmente anonimizzati, tecniche avanzate di machine learning possono rivelare, involontariamente o meno, dettagli identificabili, compromettendo la privacy degli individui coinvolti. Questo rischio di “data leakage“, dove informazioni sensibili possono essere esposte tramite i modelli AI, solleva questioni di responsabilità legale per le aziende che sviluppano o utilizzano tali tecnologie​.

Implicazioni socio-politiche dei deepfake e responsabilità legale

Le implicazioni di questi rischi non sono solo teoriche ma hanno concrete ripercussioni sociali e politiche. Ad esempio, i deepfake possono essere utilizzati per creare false rappresentazioni di figure pubbliche in scenari compromettenti o per influenzare l’opinione pubblica durante le elezioni, situazioni che evidenziano la potenziale pericolosità di un uso non regolamentato di tali tecnologie.

La responsabilità dei creatori e degli utilizzatori di AI nel garantire che tali sistemi siano sviluppati e impiegati in maniera etica e conforme alle normative vigenti è quindi un aspetto che merita un’attenzione costante da parte di legislatori, giuristi e della società civile, per assicurare che i progressi tecnologici non si traducano in nuove forme di violazione dei diritti umani.

Per affrontare efficacemente la problematica dei deepfake, una normativa specifica è essenziale, data la mancanza di riferimenti espliciti in legislazioni esistenti come il GDPR. Queste tecnologie emergenti presentano sfide uniche per il diritto alla privacy e all’immagine personale, dato che permettono la creazione di video e audio estremamente realistici che possono facilmente essere scambiati per autentici. Questo rappresenta un rischio non solo per la privacy individuale ma anche per il tessuto sociale più ampio, contribuendo alla disinformazione e alla manipolazione mediatica.

La necessità di una normativa specifica sui deepfake

La creazione di una normativa mirata sui deepfake dovrebbe iniziare con una definizione legale chiara e comprensiva, che abbracci tutte le forme di manipolazione audiovisiva che imitano le persone in modo realistico. Attualmente, il GDPR tutela i dati personali e biometrici, ma non affronta direttamente le questioni legate ai deepfake che utilizzano tali dati per creare contenuti che potrebbero danneggiare la reputazione o violare i diritti dell’individuo senza il suo consenso.

Il GDPR stabilisce che il trattamento dei dati personali deve essere legittimo, equo e trasparente. Gli individui devono essere informati su come i loro dati sono utilizzati e devono dare un consenso esplicito per trattamenti specifici. Tuttavia, nel contesto dei deepfake, queste disposizioni si scontrano con tecniche che possono manipolare o distorcere immagini e video senza il chiaro consenso dei soggetti coinvolti. Sebbene il GDPR copra l’uso dei dati utilizzati per generare deepfake, garantendo che queste informazioni siano gestite con cura, le tecniche avanzate di generazione di immagini possono eludere facilmente le normative esistenti, soprattutto quando il consenso non può essere facilmente tracciato o verificato. Inoltre, il GDPR impone restrizioni sul trasferimento di dati personali al di fuori dell’UE, un’altra area problematica per la creazione e la distribuzione di deepfake che spesso coinvolgono attori e dati globali.

Deepfake e diritti post-mortem: la gestione dell’eredità digitale

Per tali ragioni, come già sostenuto su questa rivista[1], il tema si connette ai diritti cosiddetti post mortem. La questione dell’accesso ai dati digitali post-mortem e dei diritti successori è stata recentemente oggetto di attenzione da parte dei tribunali di Milano e Bologna, riflettendo su come equilibrare la protezione delle informazioni personali con i diritti degli eredi. In particolare, rileva il rapporto tra deep fake e i beni ereditari digitali[2] soprattutto per le implicazioni che queste tecnologie portano nel diritto successorio e della proprietà intellettuale.

I deepfake, creati mediante tecniche avanzate di intelligenza artificiale, sono capaci di generare riproduzioni estremamente realistiche di individui, vivi o defunti, che possono includere la loro voce, i loro movimenti, e perfino le loro espressioni facciali.

Questa capacità pone questioni di rilievo sulla gestione postuma dell’immagine e dell’identità digitale di una persona: dal punto di vista giuridico, l’uso dei deepfake riguardo ai defunti interseca diritti fondamentali legati all’immagine e alla reputazione che spesso sono tutelati anche dopo la morte, in base alla legislazione vigente in molte giurisdizioni. La produzione di un deepfake che utilizza l’immagine o la voce di un defunto può quindi configurare un’intromissione nei diritti personali, qualora avvenga senza il consenso degli eredi o contro le disposizioni testamentarie espresse dalla persona prima della sua morte.

Inoltre, i deepfake rientrano nella categoria degli asset digitali, i quali possono avere un valore economico significativo e possono essere soggetti a diritti di proprietà intellettuale. Ciò implica che la loro gestione come parte dell’eredità digitale di un individuo richieda una considerazione accurata sia nel contesto della pianificazione successoria sia in quello della distribuzione degli asset digitali post mortem. Gli eredi possono trovarsi a dover affrontare questioni complesse riguardanti il controllo e l’utilizzo di tali asset, comprese le decisioni su come gestire o disporre di riproduzioni digitali realizzate attraverso tecnologie di deepfake.

La questione si complica ulteriormente se consideriamo che i deepfake possono essere usati per scopi tanto nobili quanto discutibili. Potrebbero essere utilizzati per “riportare in vita” una figura pubblica in documentari o eventi commemorativi, ma anche per scopi meno etici, come la manipolazione mediatica o la diffamazione postuma. Pertanto, diventa essenziale che il quadro normativo attuale sia adeguatamente equipaggiato per affrontare tali questioni, assicurando che i diritti delle persone defunte non vengano violati e che gli eredi possano gestire efficacemente tali asset in maniera conforme alle volontà del defunto.

Interazione tra deepfake e diritto all’oblio

Tali considerazioni spingono ancora più in avanti la riflessione fino ai casi richiesta di cancellazione dei dati o di assoluta mancanza del relativo consenso alla diffusione. In altre parole si deve porre il tema dell’interazione tra la creazione di deepfake e il diritto all’oblio.

Il diritto all’oblio, come sancito dall’articolo 17 del GDPR, conferisce agli individui il diritto di richiedere la cancellazione dei loro dati personali laddove il loro trattamento non sia più necessario o non avvenga in conformità con le normative GDPR. La creazione di deepfake, che utilizza dati personali senza consenso esplicito per creare contenuti potenzialmente dannosi o ingannevoli, entra in collisione diretta con questo diritto. Tale tecnologia, per sua natura, manipola l’immagine e la voce, integrando elementi personali distintivi in nuovi contesti, spesso senza il consenso del soggetto coinvolto e talvolta in maniera denigratoria o diffamatoria.

Una delle maggiori complessità nell’applicazione del diritto all’oblio ai deepfake risiede nella difficoltà di rimozione effettiva dei contenuti una volta diffusi su internet. Le piattaforme digitali e i motori di ricerca possono lottare per identificare e eliminare tutte le istanze di un deepfake, particolarmente quando questi sono condivisi o duplicati senza controllo attraverso i social media e altri canali digitali. Questo aspetto solleva interrogativi sulla realizzabilità della “cancellazione” dei dati in un ambiente digitale pervasivo e spesso anonimo.

Bilanciare diritti individuali e libertà di espressione nell’era dei deepfake

Inoltre, il diritto all’oblio si scontra con la libertà di espressione, un principio anch’esso fortemente protetto in molte giurisdizioni. I contenuti deepfake, pur essendo falsificati, possono essere considerati forme di espressione artistica o satirica. Questo pone un dilemma: fino a che punto è possibile bilanciare il diritto alla privacy con la libertà di espressione? In molte situazioni, le corti devono valutare se i diritti individuali alla privacy e alla protezione dei dati prevalgano su un interesse pubblico o su un diritto alla libera espressione.


[1] https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/privacy-e-ricerca-via-libera-ai-consensi-digitali-per-donare-tessuti-e-organi/

[2] https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/accesso-ai-dati-dei-defunti-leterna-lotta-privacy-e-diritti-familiari/

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3