l'analisi

Libera circolazione di dati e diritti fondamentali: così la guerra ha cambiato tutto

I provvedimenti UE che limitano le informazioni provenienti da media russi hanno spalancato la porta su scenari nuovi e inquietanti per la protezione dei dati e la loro libera circolazione nella Digital Age, oltre che per l’applicazione del diritto fondamentale UE relativo alla libertà di informazione e di opinione

Pubblicato il 10 Mar 2022

Franco Pizzetti

professore emerito diritto costituzionale all'Università di Torino, ex Garante Privacy

big data

Il susseguirsi, quasi senza interruzione temporale, della preoccupazione per la pandemia con l’attenzione di tutto il mondo, e in particolare di quello europeo, sulle vicende legate alla guerra in Ucraina, stanno segnando questa epoca che resterà nella memoria, prima, e nella storia, poi, come il passaggio dal mondo off-line a quello on-line, e come l’inizio concreto della digital age.

L’ultimo segnale viene dai provvedimenti dell’Unione europea per tagliare l’accesso ai media statali russi. Oggi si è appurato che la mossa si estende ai motori di ricerca e ai post sui social media; nei primi provvedimenti c’erano solo i loro canali televisivi e i feed di video online.

La Digital Age a tutti gli effetti, dopo pandemia e guerra

Dell’ingresso in una digital age fatta e compiuta credo siamo ormai tutti consapevoli. Ogni giorno nuove esperienze e nuove ansie, ampiamente legate alla diffusione incontrollata di una informazione “fai da te”, nella quale tutto è emozione e spettacolo, e da una diffusione quasi istantanea di dati e notizie che circolano fra milioni di persone e che sono spesso ripetute, da un soggetto all’altro, attraverso i social e le reti i trasmissione di dati, stanno segnando una epoca nuova, nella quale tutti credono di sapere e di vedere, di capire e poter giudicare; una realtà che tanto più appare conoscibile attraverso il proprio smartphone, tanto più diventa di fatto poliedrica, inafferrabile e spesso artificiosa perché artificiosamente mostrata sulle reti di informazione.

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Tutto questo fenomeno, ormai già facilmente avvertibile a chi abbia uso e frequenza dei social e dei sistemi di informazione legati alla Digital Age, disegna un panorama nuovo, che gli esseri umani devono abituarsi ormai a conoscere per poter mediare tra la realtà diffusa in rete e quella percepita da chi della rete è al tempo stesso utente.

Insomma, siamo destinati tutti a vivere in una realtà doppia e frammentata tra mondo off-line e mondo on-line; una realtà che pone sempre più problemi e mostra sempre più aspetti difficili da dominare.

Per questo sarebbe importantissimo che fin da ora si cominciasse a riflettere sugli insegnamenti che possiamo trarre da quanto stiamo vivendo. Il mutamento, infatti, è troppo forte e profondo per non sforzarsi di comprendere i cambiamenti in atto mentre si verificano sia per comprendere meglio il mondo in cui viviamo, che per riuscire a “costruire” meglio quello nel quale vogliamo vivere negli anni che ci attendono.

Guardare ai trattamenti di dati

Ovviamente, in questa riflessione è assai utile guardare ai trattamenti di dati posti in essere, anche per:

  • cogliere meglio gli insegnamenti che le esperienze fatte ci offrono;
  • i limiti della attuale normativa in materia di tutela dei dati in un contesto in cui non si tratta tanto di proteggere la libertà individuale quanto piuttosto la vivibilità dei gruppi sociali;
  • la regolazione delle modalità di trasmissione e condivisione degli stessi e lo sviluppo che caratterizza la evoluzione dell’informazione nella Digital Age.

Proprio quest’ultimo tema ci deve interessare in modo particolare perché è evidente che gli effetti in atto sulla comunicazione e l’informazione sono destinati ad essere aspetti condizionanti dello sviluppo futuro della Digital Age.

Non si tratta, dunque, di considerare i problemi delineati come temi di data protection, quanto piuttosto come questioni che attengono alla convivenza civile e alle modalità di relazione fra i singoli e i singoli e i gruppi sociali nell’epoca digitale. Se poi vogliamo recuperare una prospettiva di libertà come cornice che racchiude i problemi sollevati, allora non tanto alla libertà degli individui dobbiamo pensare quanto alle libertà che devono essere garantite alla società e alle relazioni che ne sono l’ossatura.

Dunque si tratta di un tema di libertà e non solo di data protection e, soprattutto, di un tema che ci costringe a ripensare profondamente i diritti di libertà che abbiamo ereditato dal passato e che tuttora sono scritti nelle nostre Costituzioni giacché questi diritti vanno visti sempre di più come condizioni e garanzie fondamentali per il vivere associato, piuttosto che come garanzie di libertà dei singoli individui e di tutela della loro sfera personale di azione e di vita individuale. Per questo nella società digitale la verifica della esattezza delle informazioni fatte circolare con modalità digitale non può essere più vista solo come una questione di data protection pur essendo al centro stesso dell’evoluzione delle società nell’epoca digitale.

L’informazione forma la realtà

Le persone, infatti, sono spinte proprio dall’informazione a raffigurarsi la realtà come l’informazione stessa la descrive loro con la conseguenza che tanto meno le persone hanno la possibilità di essere ragionevolmente certe della veridicità delle notizie e delle immagini alle quali hanno accesso, tanto più l’evoluzione della società stessa può essere condizionata o “guidata” verso obbiettivi o finalità ignote alle persone. Di conseguenza i cittadini possono facilmente diventare prigionieri dei condizionamenti delle loro opinioni e delle loro percezioni della realtà derivanti dalla stessa diffusione delle informazioni che, anche se false o non verificate.

Un fenomeno che nel mondo digitale può verificarsi in forme e dimensioni finora ignote. Questa tematica, che si è riusciti a non affrontare in modo esplicito durante la pandemia, tollerando che l’informazione, specialmente televisiva e radiofonica, diffondesse spesso anche notizie in modo allarmante e ansiogeno, si sta riproponendo ora con forza nella vicenda ucraina.

Pandemia

La differenza fra i due contesti è evidente. Durante la pandemia, la diffusione di notizie secondo modalità finalizzate più a tenere alta l’attenzione e la autoprotezione dei cittadini che a rafforzare la loro corretta consapevolezza dei fenomeni in atto era funzionale a incentivare la battaglia contro il virus e la accettazione di misure fortemente restrittive della libertà personale.

Guerra

Nella vicenda in atto in questi giorni in Ucraina, invece, una informazione non verificata e allarmistica, ma soprattutto “falsa”, può essere usata, come il Commissario Borrell ha sottolineato, anche come un’arma per influire sullo sforzo bellico e indebolire l’uno o l’altro degli schieramenti in gioco.

Del resto, come sappiamo, in tutte le guerre dell’epoca moderna, la censura militare o la sorveglianza sulle informazioni fatte circolare tra i civili è stata ampiamente usata, e di guerra in guerra sempre più sviluppata. Dunque non può, in linea generale, stupirci che ora la UE rispolveri forme di tutela della informazione assai più simili alla censura che alla data protection mentre, caso mai, ci dovrebbe stupire che di questo non si sia sentito bisogno durante la pandemia consentendo, così, alle tradizionali fonti di informazione radio-televisive di diffondere ogni sera notizie anche molto puntuali sull’andamento della pandemia, spesso senza alcuna reale verifica sul significato e la esattezza dei dati forniti.

Il fatto è, appunto, che malgrado il linguaggio bellico usato spesso anche durante la pandemia, è stato allora sempre ben chiaro che non di una guerra di trattava e che, dunque, caso mai, solo di una più attenta applicazione delle regole di circolazione dei dati si sarebbe potuto discutere, mentre ora il carattere bellico delle operazioni in atto è evidente a tutti, così come è evidente che la tutela della libertà di informazione non può più essere valutata solo in termini di protezione dei dati, ma deve essere vista anche come un tema di protezione sociale di fronte alle conseguenze che la circolazione di informazioni false, o non verificate, può causare sulle persone che vivono nelle zone interessate ai fatti bellici,

Limiti ai media russi

È in questo quadro che il 2 marzo 2022 sono stati pubblicati sulla G.U. della UE il Regolamento UE n. 2022/350, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive “in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina”, e la Decisione (PESC) del Consiglio del 1° marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC, concernente misure restrittive adottate anche queste “in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina”.

Pochi giorni dopo, l’8 marzo 2022, l’alto rappresentante della UE Borrell ha dichiarato al Parlamento UE che la volontà UE di limitare la diffusione delle informazioni accessibili attraverso Russia Today e Sputnik, sul territorio UE, è stata motivata dal fatto che entrambi questi media non sono “media innocenti”, che hanno e diffondono una propria visione della realtà, ma sono invece “armi nell’ecosistema del Cremlino” che “bombardano le menti e gli spiriti”.

Dunque, sembra affermare Borrell, le decisioni assunte dalla UE, che limitano la diffusione delle notizie perché limitano la accessibilità del territorio europeo sia a Russia Today che a Sputnik, non contrastano con i diritti affermati dalla Carta dei diritti fondamentali della UE, e in particolare con l’art. 11, relativo alla libertà di espressione, perché né Russia Today, né Sputnik sono mezzi di diffusione di opinioni, ma sono e operano come vere e proprie armi nell’ecosistema di informazioni gestito dalla Russia.

Dunque, aggiunge Borell, limitare la accessibilità a questi mezzi di diffusione di informazioni non solo non può configurarsi come violazione della Carta dei diritti dell’Unione, e in particolare dell’art. 11 e degli artt. 16 e 17, relativi alla libertà di impresa e alla tutela della proprietà intellettuale.

Anzi, ribadisce l’Alto Rappresentante UE, i provvedimenti adottati devono essere considerati come misure destinate a rafforzare la tutela del diritto di opinione e di diffusione del pensiero perché, posto che l’informazione è il “combustibile della democrazia”, “se l’informazione è di cattiva qualità anche la democrazia è di cattiva qualità”. Dunque, secondo l’impostazione espressa da Borrell i divieti sono posti a tutela della democrazia, il che va oltre anche la pura tutela dalla guerra che, infatti, la UE nega sia un fenomeno che rispetto alla crisi Ucraina la riguardi direttamente.

Il tema così posto è molto “sfidante” per la tutela dei dati nella Digital Age.

Infatti, è un caposaldo della regolazione dei dati in Europa che i dati conservati, o fatti circolare, debbano essere esatti, e che chi li tratti debba verificare, appunto, anche la loro esattezza.

Si tratta di un principio fondamentale che riguarda innanzitutto i dati personali ma che, se affrontato in termini di libertà di manifestazione e di diffusione del pensiero, si estende anche ai dati trattati per far circolare informazioni, quale che sia la loro natura. Dell’importanza di questo principio applicato alla data protection restrittivamente intesa abbiamo avuto modo di prendere piena coscienza proprio durante l’esperienza della pandemia, quando il tema della esattezza dei dati diffusi era essenziale anche per gli stessi scienziati e operatori medici che in tanto potevano trattare le informazioni a loro disposizione, in quanto avessero la ragionevole certezza sia del contenuto dei dati stessi (e dunque del modo col quale erano stati raccolti e trattati), che del loro “significato” e della loro “esattezza”.

Libertà di circolazione dei dati, purché “esatti”

Va aggiunto che un altro aspetto essenziale della tutela dei dati nell’Unione europea riguarda la libertà di circolazione dei dati come fondamento dello sviluppo economico nella Digital Age, ma tale principio presuppone, appunto, che i dati fatti circolare siano esatti, o almeno reputati tali da chi li diffonde, e che questo debba essere considerato come elemento essenziale perché i trattamenti ad essi relativi siano affidabili anche nel quadro del loro utilizzo a fini economici.

Dunque, il tema che la vicenda ucraina, ma soprattutto i provvedimenti citati appena adottati dalla UE rispetto a Russia Today e Sputnik pongono, diventa evidentemente se ad essi si debba applicare il principio di esattezza della data protection o invece la loro esattezza e veridicità riguardi aspetti essenziali del modo di essere e di convivere di un gruppo sociale.

Gli interrogativi da porsi

  • In altri termini: è lecito chiedere che anche i dati trasmessi avvalendosi dei sistemi di trasmissione e circolazione dei dati propri della Digital Age siano esatti per poter applicare ad essi la libertà piena di circolazione, che pure la disciplina europea considera cardine della regolazione dei trattamenti digitali dei dati?
  • O, invece, pretendere di applicare il criterio della esattezza del dato anche ai dati relativi alla manifestazione del pensiero e all’informazione contrasta in modo insuperabile con i diritti fondamentali UE e dunque non può essere applicato ai dati relativi alla circolazione delle informazioni e delle opinioni?

Detto con altre parole: dove si situa l’equilibrio fra la libera circolazione dei dati e la diffusione di informazioni nella Digital Age?

  • Si può sostenere che nella Digital Age il principio della veridicità dei dati trattati e trasmessi nell’ambito della tutela del diritto alla loro libera circolazione in rete debba cedere il passo al diverso principio relativo alla necessaria verifica della esattezza dei dati quando questi si riferiscano alla manifestazione del pensiero, alla circolazione delle opinioni o, questione più rilevante ancora, alla diffusione delle informazioni relative a fatti avvenuti o a vicende in corso?
  • In altri termini: si può e si deve sostenere che la verifica della esattezza dei dati trasmessi non sia affatto una questione di data protection ma, come dice Borrell, sia piuttosto un tema di “tutela della democrazia”?
  • L’impostazione del Commissario UE comporta chiedersi se quando i dati riguardino informazioni che devono circolare per consentire a tutti di conoscere i fatti e non solo le opinioni di chi esprime la propria valutazione di tali fatti questo comporti che chi non ha adeguatamente verificato la loro esattezza possa non essere considerato responsabile di alcuna violazione?
  • Nel caso in cui si ritenesse che la domanda meriti approfondimento, sarebbe – ovviamente – necessario rispondere anche a un’altra inevitabile domanda: a chi spetterebbe verificare la esattezza o almeno la veridicità dei dati?

Ovviamente, nel sistema regolatorio europeo attuale, che non si è mai posto il tema della esattezza o meno dei dati relativi alla informazione, la domanda ha sempre riguardato solo la violazione della data protection e la risposta è sempre stata deferita all’Autorità garante della protezione dei dati, anche se già alcuni hanno sollevato dubbi in merito. Inoltre nel passatosi è sempre affermata la necessità di prevedere il concorso di più autorità diverse e in primis di quella giudiziaria, come del resto già avviene quando la diffusione di dati falsi comporti il verificarsi di fatti di reato esplicitamente previsti dalle leggi in vigore.

La ricaduta dei provvedimenti UE sulle informazioni dalla Russia

Nei provvedimenti UE richiamati, la UE ha ora tagliato il nodo, come fece Alessandro Magno col famoso “nodo gordiano”; ha cioè dato un colpo di sciabola, vietando l’attività stessa delle agenzie (d’informazioni) russe accusate di diffondere dati la cui diffusione è considerata illegittima perché la loro diffusione è misurata non sulla loro esattezza ma sulle finalità perseguite. Il che spiega la accusa rivolta al Governo russo di usare queste agenzie come “armi”.

Inoltre la UE sembra aver motivato ciò con la necessità di difendere la democrazia limitando la libertà di informazione quando quest’ultima è usata come un’arma per colpire la democrazia e l’informazione stessa.

Tuttavia, il tema posto da questi provvedimenti va ben oltre la loro legittimità rispetto alla Carta dei diritti della UE. Esso tocca infatti in modo nuovo e profondamente complesso proprio la libertà di circolazione dei dati come aspetto fondamentale della regolazione europea relativa ai dati e ai loro trattamenti. Libertà di circolazione che in questo quadro non è solo, né può essere soltanto, un problema di data protection.

Il che spiega anche perché i nuovi provvedimenti non individuino alcuna specifica Autorità competente a verificare la loro eventuale violazione, lasciando di conseguenza questo compito alla Commissione stessa.

Possiamo essere sicuri dunque che la questione non finisce qui.

I provvedimenti UE hanno spalancato la porta su scenari nuovi e inquietanti per la protezione dei dati e la loro libera circolazione nella Digital Age, oltre che per l’applicazione del diritto fondamentale UE relativo alla libertà di informazione e di opinione.

Ecco, dunque, un esempio concreto dell’importanza di riflettere su quanto stiamo vivendo per cominciare ad affrontare i temi più delicati e complessi che l’evoluzione digitale ci prospetta.

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