L'approfondimento

Minori in TV e sui giornali, quali tuteli tra privacy e diritto di cronaca

Il minore gode di una tutela rafforzata, tanto che in caso di esercizio del diritto di cronaca si deve cedere il passo alla sua privacy nel rispetto della Carta di Treviso: tuttavia, alcuni episodi che coinvolgono media e minori hanno richiesto l’intervento del Garante e dell’AgCom

Pubblicato il 02 Feb 2021

Roberto Maraglino

Data Protection & Information Security Manager

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Al minore viene riconosciuta una tutela privacy rafforzata, anche se si tratta di una celebrità. Il diritto di critica e di cronaca devono cedere il passo alla riservatezza del minore, un diritto che il Garante Privacy considera primario. Qualora il giornalista ritenesse per motivi di rilevante interesse pubblico necessario diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà assumersi la responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore ma soprattutto dovrà farlo nel rispetto della legge e secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso.

L’intervento del Garante privacy

Un caso interessante in questo ambito, è quello di agosto 2020 relativo a una minorenne in costume sulla copertina di una nota rivista italiana: è stata l’ennesima occasione per il Garante Privacy per rimarcare un concetto ormai cristallizzato nelle norme. L’autorità nel suo comunicato ha sottolineato che “al fine di tutelarne la personalità, è richiesta l’adozione di particolari cautele volte ad evitare di esporre i minori alla diffusione delle informazioni che li riguardano, ivi compresa la loro immagine, con conseguenze negative che possono riverberarsi sul loro sviluppo sereno all’interno del proprio contesto di vita”.

Il caso ha destato scalpore in realtà anche per la “sessualizzazione e mercificazione del corpo di una minorenne adolescente”, tema sollevato con un Tweet dal padre, un celebre VIP.

Le regole della Carta di Treviso

La Carta già da febbraio 2016 è parte integrante del «Testo unico dei doveri del giornalista» e prevede espressamente i casi nei quali è tassativamente vietata la pubblicazione di qualsiasi elemento che possa portare a identificare un minore. Sono i casi in cui lo stesso è coinvolto in procedimenti giudiziari, in episodi di pedofilia e abusi di ogni genere. In tali circostanze l’identificazione non deve essere permessa mediante una fotografia o un filmato televisivo non schermati ma neanche indirettamente fornendo altri elementi quali le generalità dei genitori, l’indirizzo di casa, la scuola, la parrocchia frequentata, ecc.

Qualora poi si tratti di minori malati, feriti o disabili, occorre “evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo”. Il rischio secondo la Carta di Treviso è che diventi “sfruttamento della persona”. Particolare attenzione deve essere posta poi al minore qualora si desideri coinvolgerli in trasmissioni televisive o radiofoniche o anche in pubblicità. “Non va intervistato o impegnato qualora possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psicologico”. In tale circostanza a nulla serve l’’eventuale consenso dei genitori.

Inoltre, va garantito l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno solo allorché la pubblicazione è finalizzata a dare positivo risalto alle qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando.

In poche parole serve estrema cautela ogni volta che viene coinvolto un minore. Deve predominare, rispetto ad ogni altro elemento, “il maggiore interesse del bambino”. Va pertanto ricercato un equilibrio con la tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione. Si tenga conto che la prolungata disponibilità nel tempo delle immagini sulle piattaforme online, in particolare nei casi di giornalismo on-line, rischierebbe di pregiudicare l’immagine stesso del minore, con un sigillo difficile da cancellare nel tempo.

Il Codice di autoregolamentazione TV e minori 

In realtà un primo set di regole essenziali per la disciplina della partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive era già contenuto all’interno del “Codice di Autoregolamentazione TV e Minori” approvato il 29 novembre 2002 e recepito poi dalla legge 112/2004. Così come particolare attenzione al tema dei minori viene posta dall’AgCom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni).

Nell’ambito delle attività e del proprio compito istituzionale di tutela che l’AGCOM svolge, una competenza rilevante riguarda proprio la protezione dei minori nel sistema delle comunicazioni. La Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità «verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

Il caso: la sanzione AgCom

Nel “Libro Bianco Media e Minori 2.0” del gennaio 2018 per esempio è riportato uno dei provvedimenti di rilievo sul tema: il provvedimento n. 54/13/CSP (Delibera n. 54/13/CSP dell’8 maggio 2013). L’AgCom ha sanzionato un fornitore di media audiovisivo che aveva più volte trasmesso in prima serata il filmato, particolarmente drammatico, della esecuzione di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria di allontanamento di un minore dal nucleo familiare materno. Nelle immagini è presente in primo piano il minore che piange, che chiede disperatamente aiuto e tenta di divincolarsi dalla stretta degli adulti. Le inquadrature mostrano il contesto socio-ambientale di riferimento ed in particolare la scuola frequentata. Inoltre, nel corso del programma viene data indicazione del luogo in cui è stato eseguito l’ordine di allontanamento, dell’età del minore e viene anche fornito il nome del minore.

Il giornalista, si legge nella delibera, “avrebbe dovuto tener conto degli effetti pregiudizievoli che la diffusione di scene altamente drammatiche coinvolgenti un minore possono avere sul minore stesso”. Il minore nel rivedersi nel filmato può riconoscersi con conseguente riproposizione del trauma subito e della sofferenza provata. Il giornalista “avrebbe dovuto responsabilmente considerare il danno che la diffusione, in fascia oraria di prime time, di immagini di tale alta drammaticità può provocare agli utenti di minore età, che possono identificarsi nel coetaneo prelevato a forza dalla scuola che frequenta; danno in generale estensibile a tutti i minori che assistono al programma e, in particolare, a quei minori che si trovino a vivere analoghe situazioni familiari e cioè situazioni di separazione conflittuale dei propri genitori”

Conclusione

Dunque quando si parla di minori è necessario mettere in campo un’attenzione particolare, una privacy “rafforzata”. Al giornalista spetterà caso per caso valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore. La pubblicazione della notizia e dei dati personali dovrà però avvenire nel rispetto della legge. Serve garantire non solo il diritto di cronaca, ma anche la tutela di una fascia debole, in una fase delicatissima dello sviluppo.

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