Telemarketing e privacy

Nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO): tutti i nodi da sciogliere

Il Mise ha pubblicato un riscontro formale alle osservazioni ma il Nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni ha ancora molti aspetti da chiarire: i costi per gli operatori, i volumi delle liste da controllare, le questioni di legittimità rimandate al garante Privacy. I dettagli

Pubblicato il 14 Lug 2022

Vittorio Colomba

Avvocato esperto in diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati personali

telemarketing - registro pubblico opposizioni

È previsto per il 27 luglio 2022 il varo del Registro Pubblico delle Opposizioni, nella sua nuova formulazione. Una revisione generale dell’impianto e l’inclusione delle numerazioni cellulari tra quelle da verificare dovrebbero essere le chiavi di questo sistema, che mira a garantire una più efficace tutela ai consumatori di fronte al crescente fenomeno del marketing massivo.

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Il Mise ha diffuso un riscontro formale alle osservazioni inviate dagli operatori più interessati dalle nuove disposizioni e preventivamente coinvolti nella consultazione pubblica avviata il 5 aprile scorso.

Si tratta di un documento piuttosto corposo e articolato, non per questo privo di significative lacune, che comunque consente di mettere a fuoco, con una certa nitidezza, i pochi cerchi chiusi e i tanti aperti, ancora in attesa di definizione.

Nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni: incerti i costi per gli operatori

Un primo aspetto che dev’essere ancora affrontato, di carattere non strettamente giuridico, ma di indubbio rilievo, riguarda i costi che graveranno sugli operatori per la verifica delle liste. Un tema su cui il Ministero non ha preso una posizione, e si è riservato di “individuare la strategia tariffaria per l’accesso al servizio più idonea alle nuove volumetrie.”

Si tratta, in realtà, di un tema delicatissimo, approcciato con comprensibile attenzione e (questo è il dato che parrebbe trapelare) anche con un certo nervosismo da parte dei destinatari del futuro balzello, mossi dal timore che il RPO, nella nuova veste, si rivelerà complessivamente più oneroso rispetto al precedente.

Se questa previsione troverà riscontro, purtroppo, ci sarà di che riflettere sulla reale utilità del sistema, in parte perché gli operatori tenderanno, ove possibile, ad eluderne la consultazione, in altra parte perché, per paradosso, a rispondere dell’aumento dei costi saranno, in ultima istanza, proprio i consumatori che il registro si propone, con altre logiche, di proteggere.

L’attività di marketing, sia essa telefonica o postale, impone una concatenazione di attività – preparatorie, organizzative, esecutive – tutt’altro che a buon mercato, sicché il costo supplementare del RPO finirà, inevitabilmente, per sommarsi a quelli ingenti già presenti nei bilanci delle imprese.

I dati che possono favorire un contatto con la potenziale clientela sono di essenziale importanza, stanno al marketing come la benzina alle automobili: l’attualità ci racconta tristemente quali siano gli effetti del caro carburanti sui consumi e sulle strategie dei produttori.

È inevitabile che coloro che generano lead abbiano come obiettivo di farli fruttare ben oltre il costo necessario alla loro produzione: maggiore sarà quel costo, più intenso dovrà essere lo stress imposto ai consumatori, fisiologicamente necessario per massimizzare l’utilità dello sforzo economico compiuto.

Sarebbe tuttavia un vero paradosso se uno strumento nato con lo scopo di portare ordine e tutela ai consumatori, quale mira ad assurgere il nuovo Registro, si rivelasse una concausa – seppur indiretta – dell’invadenza distintiva della macchina del marketing moderno.

Nuovo RPO: la periodicità mensile dei controlli sulle liste

Analoga considerazione rispetto a quella di cui sopra, peraltro, potrebbe facilmente estendersi al tema della periodicità imposta ai controlli sulle liste, che le disposizioni attuali prevedono avere carattere mensile.

Qualora il costo di accesso al Registro fosse replicato, senza correttivi, nell’ambito di una cadenza così ristretta, i rischi poc’anzi paventati si paleserebbero esponenzialmente più concreti.

Il problema, tuttavia, ammetterebbe deroghe ed interventi correttivi solo con riferimento ai costi, ma non presenterebbe particolari spazi per concepire modifiche in ordine alle tempistiche. Queste ultime, difatti, sono disciplinate espressamente dalle normative di settore.

L’art. 1, comma 12, della legge n. 5/2018, per esempio, è chiaro nel sancire l’obbligo mensile: “Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste”.

Nuovo Registro Pubblico Opposizioni: le preoccupazioni degli operatori

A prescindere dalle questioni fin qui trattate, il documento del Mise appare interessante anche per altri aspetti, pur collegati funzionalmente a quelli di cui sopra.

Dalla sua lettura, difatti, emerge evidente la preoccupazione, trapelante dalle osservazioni inviate dai soggetti consultati, che le nuove previsioni potrebbero spingersi oltremisura, e finire per limitare l’operatività del settore anche oltre le effettive esigenze di tutela dei consumatori.

Alcuni quesiti sono in tal senso emblematici e, purtroppo, rimasti privi di riscontro, poiché di stretta competenza del Garante per la protezione dei dati Personali, che su taluni temi non si è ancora pronunciato.

Diverse osservazioni, a ben leggere il documento, mirano a ridurre la necessità di consultare il Registro, eppure proprio l’esatta previsione dei volumi di accesso sarà determinante anche per l’individuazione dei costi, sicché finché non saranno chiariti i primi, non si potrà fare luce nemmeno sui secondi.

L’osservazione del Mise, sul punto, è molto chiara: “sulle tematiche sopra esposte in merito all’obbligo di consultazione del RPO – che hanno peraltro impatto sul numero di consultazioni annuali e di conseguenza sull’individuazione delle tariffe di accesso – pare opportuno un parere formale dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, al fine di chiarire i dubbi emersi”.

Quando è il consumatore a chiedere di essere contattato

Un buon esempio della temuta potenziale farraginosità del Registro si desume dal quesito, formulato da alcuni partecipanti, in merito alle pratiche operative in cui sia il consumatore a chiedere all’operatore di essere contattato.

In questo scenario, alcuni soggetti hanno comprensibilmente chiesto che venga prevista una eccezione alla consultazione, condizionando tale deroga al fatto che la chiamata di riscontro venga realizzata in un tempo ravvicinato rispetto alla richiesta di contatto.

Il Mise, tuttavia, si è mostrato piuttosto scettico sul punto, ed ha rilevato come “dalla lettura testuale della legge n. 5/2018 non sembrerebbero esserci esenzioni temporali per la verifica dei contatti”.

Anche su questo argomento, tuttavia, ha rimandato al Garante Privacy l’onere di pronunciarsi attraverso il rilascio di un parere formale.

Il nodo della “cessione a terzi” delle liste

L’aspetto che, più di ogni altro, potrebbe incidere sui volumi delle liste da sottoporre al vaglio del Registro è sintetizzato nelle risposte che il Mise ha offerto sul tema della “cessione a terzi”.

Diversi quesiti, difatti, sono pervenuti attraverso la configurazione di ipotesi di circolazione delle liste al di fuori del sistema, per accordi diretti tra gli operatori economici.

Su alcuni di essi il Ministero ha già risposto, tendenzialmente in forma negativa, su altri, anche in questo caso, ha passato la parola al Garante Privacy.

Un partecipante, per esempio, ha chiesto di valutare la deroga all’obbligo di verifica in caso di trasferimento della lista da un titolare a un altro nell’ambito dei quindici giorni di validità della stessa.

In fin dei conti, questo il ragionamento, in tale ipotesi la consultazione da parte del secondo operatore fornirebbe un risultato identico rispetto alla verifica effettuata dal primo.

Il Mise, tuttavia, ha risposto negativamente: il sistema, difatti, prevede la revoca selettiva dei consensi, sicché non tutti gli aderenti si troveranno nella stessa posizione e l’esito della verifica potrebbe cambiare a seconda del soggetto che effettua il confronto.

Conclusioni

Anche se manca davvero poco al lancio del nuovo Registro, alcuni aspetti essenziali del suo funzionamento sono ancora da chiarire: i costi, i volumi delle liste da sottoporre a controllo, diverse condizioni di legittimità del trattamento rimesse al vaglio del Garante Privacy.

Elaborare una valutazione complessiva sul sistema, pertanto, risulta ancora impossibile ed è esercizio che, nella migliore, delle ipotesi, potrà condursi solo questa estate, sostanzialmente a ridosso, salvo deroghe, dell’inizio delle prime consultazioni.

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