Le prossime consultazioni elettorali dovranno tenere conto del nuovo quadro normativo introdotto dal Regolamento UE 2016/679 (Gdpr) e dal Codice Privacy n. 196/2003 come riformato dal D. Lgs. 101/2018.
Le nuove norme nel loro insieme hanno consolidato il principio fondamentale della protezione dei dati sicché i soggetti a vario titolo coinvolti nel contesto delle elezioni e delle campagne politiche sono obbligati al rispetto dei relativi principi.
È necessario, pertanto, fare una panoramica sui principali casi nei quali partiti, organismi politici, comitati e singoli candidati, potranno utilizzare i dati personali degli interessati per iniziative di propaganda politica nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati sui presupposti di liceità del trattamento dei dati nell’ambito dell’attività elettorale.
Acquisizione del consenso e trattamento per le elezioni
Posto che in linea generale, il trattamento può essere effettuato, a garanzia dei diritti e delle libertà degli interessati, sulla base di alcuni presupposti di liceità, fra i quali la previa acquisizione del consenso e che quest’ultimo deve essere libero, specifico, informato, inequivocabile ed esplicito laddove il trattamento riguardi categorie particolari di dati, lo stesso dovrà essere sempre richiesto. Sulla base di tali presupposti diverse sono le possibilità di trattamento tenuto conto della posizione soggettiva in cui versa la persona fisica “interessato”.
Così nello specifico per gli iscritti ad enti, associazioni ed organismi, quali ad esempio: le associazioni sindacali, professionali, sportive, di categoria, che non perseguono esplicitamente scopi di natura politica, questi possono trattare i dati dei propri iscritti per realizzare iniziative di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica – in qualità di titolari del trattamento – soltanto qualora acquisiscano il consenso dell’interessato e previa informativa. Ne sono esentati, invece, sia dalla richiesta del consenso che di dare l’informativa qualora tra i propri scopi statutari rientri il diretto perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.
Per i partiti politici i movimenti e le altre formazioni a carattere politico, nonché i singoli candidati, in occasione di specifiche iniziative ad esempio per petizioni, per proposte di legge, oppure richieste di referendum, raccolte di firme o di fondi per le attività politiche, i dati delle persone fisiche potranno essere utilizzati solo previo ed esplicito consenso degli interessati, quest’ultimo, invece, non è richiesto qualora il sostegno sia fornito ad una iniziativa in occasione della quale il conferimento dei dati comporti una “adesione” al soggetto politico e al suo programma, tale in base allo statuto, all´atto costitutivo.
I Partiti, i movimenti e altre formazioni a carattere politico potranno cioè utilizzare lecitamente, senza acquisire specifico consenso – sulla base dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento -, i dati personali relativi agli aderenti, nonché agli altri soggetti con cui intrattengono contatti regolari, per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, trattandosi di attività lecitamente perseguibili in quanto ricomprese in quelle di carattere politico previste in termini generali nell’atto costitutivo o nello statuto.
Vi sono, però, fattispecie di trattamento dei dati personali che non richiedono né il consenso né l’informativa preventiva all’interessato i cui dati si trattano quando questi dati sono estratti da fonti “pubbliche” – vale a dire le informazioni contenute in registri o elenchi detenuti da un soggetto pubblico (nel caso specifico del Comune) e al tempo stesso accessibili in base ad un’espressa disposizione di legge o di regolamento. Questi dati personali potranno essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, senza richiedere il consenso degli interessati nel rispetto dei presupposti, dei limiti e delle modalità eventualmente stabilite dall’ordinamento per accedere a tali fonti o per utilizzarle.
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I dati da elenchi pubblici utilizzabili senza consenso
In particolare, potranno essere utilizzati, per il perseguimento delle dette finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, i dati personali estratti dagli elenchi pubblici quali:
• liste elettorali detenute presso i comuni, che “possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo”;
• elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all’estero aventi diritto al voto;
• elenco degli elettori italiani che votano all’estero per le elezioni del Parlamento europeo;
• liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni comunali;
• elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all’estero aventi diritto al voto per l’elezione del Comitato degli italiani all’estero;
Fonti documentali non utilizzabili a fini di propaganda
Non sono, invece, utilizzabili a scopo di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, in ragione della specifica disciplina di settore le fonti documentali detenute dai soggetti pubblici quali:
• all’anagrafe della popolazione residente;
• agli archivi dello stato civile;
• agli schedari dei cittadini residenti nella circoscrizione presso ogni ufficio consolare;
• alle liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti e che sono utilizzabili solo per controllare la regolarità delle operazioni elettorali;
• ai dati annotati nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Tali dati, se conosciuti, devono essere trattati con la massima riservatezza nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, avuto anche riguardo alla circostanza che la partecipazione o meno ai referendum o ai ballottaggi può evidenziare di per sé anche un eventuale orientamento politico dell’elettore;
• ai dati raccolti dai soggetti pubblici nello svolgimento delle proprie attività istituzionali o, in generale, per la prestazione di servizi;
• agli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali;
• agli indirizzi di posta elettronica tratti dall’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti e dall’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese;
• dati resi pubblici alla luce della disciplina in materia di trasparenza o pubblicità dell’azione amministrativa da parte delle pubbliche amministrazioni (d. lg. 14 marzo 2013, n. 33; l. 18 giugno 2009, n. 69), nonché da altre norme di settore. Si pensi, ad esempio, agli atti contenenti dati personali pubblicati all’albo pretorio on line, alla pubblicità degli esiti concorsuali, agli atti di attribuzione a persone fisiche di vantaggi economici comunque denominati, agli organigrammi degli uffici pubblici recanti anche recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica dei dipendenti, alle informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica. Ciò, in quanto la circostanza che i dati personali siano resi conoscibili on line sui siti istituzionali per le predette finalità non consente che gli stessi siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, ivi compreso, quindi, il perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.