Il Garante privacy è intervenuto a seguito di un reclamo di un titolare di tre prestiti presso una finanziaria il quale lamentava una violazione della propria riservatezza da parte della società, che aveva contattato più volte la moglie, garante di uno dei tre finanziamenti, ma non di quello per cui si richiedeva il recupero del credito.
Nel corso dell’istruttoria numerose le violazioni rilevate dall’Autorità, tra cui la non conformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché di minimizzazione dei dati fissati dal Regolamento europeo.
Chiunque effettui un trattamento di dati personali nell’ambito dell’attività di recupero crediti deve rispettare i principi sanciti dal GDPR, primo fra tutti quello di liceità e correttezza del trattamento.
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