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Registro pubblico opposizioni, cosa cambia per gli operatori: guida completa

Analizziamo passo dopo passo, con la lente dell’operatore, le novità apportate dal nuovo regolamento, appena uscito in gazzetta ufficiale, al Registro pubblico delle opposizioni. Non che paralizzi l’attività di telemarketing, ma sostanzialmente ne detta precise regole. Cambia tutto, bene prepararsi in tempo

Pubblicato il 13 Apr 2022

Chiara Ponti

Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Baccalaureata

telemarketing - registro pubblico opposizioni

Approdato finalmente in GU, lo scorso 29 marzo, il nuovo regolamento del Registro pubblico delle opposizioni -RPO che riforma in modo sostanziale l’attività di telemarketing.

Analizziamo passo dopo passo, con la lente dell’operatore, le novità apportate dal DPR 26/2022al Registro pubblico delle opposizioni potenziandolo, e anche non di poco.

Non che paralizzi l’attività di telemarketing, ma sostanzialmente ne detta precise regole. Tuttavia, trattandosi di un settore che pone molti problemi di bilanciamento tra l’interesse delle aziende a proporre prodotti e servizi coinvolgendo il più alto numero possibile di potenziali acquirenti, e l’interesse a non essere “molestati” con chiamate telefoniche, è bene capirne la portata e gli effetti impattanti sugli operatori che questo vero e proprio restyling del RPO, se non ben compreso comporta.

RPO, le novità in atto per gli operatori

Qualunque operatore che intenda utilizzare, per finalità di marketing, numeri nazionali da fine luglio, dovrà consultare il nuovo RPO:

  • prima dell’avvio di ogni campagna, salvo che quelle utenze sia stato raccolto un consenso, ovvero sia cessato da meno di trenta (30) giorni.
  • ogni mese.

Operativamente, gli operatori potranno consultare nuovo RPO, alternativamente in tre modi:

  • via web — accedendo all’area riservata online—
  • a mezzo PEC
  • e a tendere via web services (interfaccia automatizzata).

A differenza di quanto accade oggi, verrà restituita all’operatore una lista verificata contenente tutte le numerazioni indicando se iscritte o meno, con l’eventuale data di revoca del consenso.

Sarà onere e conseguente responsabilità dell’operatore, in funzione della base giuridica su cui tratta le numerazioni, valutare se il contatto sia legittimamente contattabile, senza incorrere nelle sanzioni di cui diremo dopo.

Le liste restituite avranno una validità variabile di:

  • 15 giorni nel caso in cui si tratti di telemarketing
  • 30 giorni qualora si effettui marketing alla “vecchia maniera” cioè a mezzo posta cartacea.

Trascorsi detti termini, l’operatore dovrà verificare nuovamente i numeri, se vuole continuare nell’attività di marketing.

Ma, attenzione: l’operatore non dovrà limitarsi a consultare il RPO per il contatto diretto con l’utente, dovrà farlo anche qualora li cedesse a terzi.

Ne discende che, se da un lato il nuovo regolamento vuole garantire che i dati dei contraenti telefonici siano legittimamente trasferiti; dall’altro esso intende costituire uno “spazio” dati che sia più trasparente in cui i numeri presenti facciano capo a quei contraenti davvero interessati all’offerta commerciale.

D’altra parte, il Registro pubblico delle opposizioni  funge da contenitore che contiene tutte quelle numerazioni che abbiano espresso il proprio dissenso/diniego/rifiuto a ricevere offerte commerciali di qualunque natura e in qualsiasi modo.

Il nuovo RPO dal 27 luglio, con l’inclusione dei cellulari

Al via da fine luglio, con l’estensione nel nuovo RPO della numerazione mobile. In pratica, l’utente che non vorrà più essere contatto al proprio numero di cellulare potrà iscriversi al RPO (che ricordiamo essere tenuto presso la Fondazione Ugo Bordoni – FUB).

Le iscrizioni saranno aperte, come da legge (art. 4), entro 120 giorni dalla pubblicazione in GU (29 marzo); da qui la fatidica data del prossimo 27 luglio, giorno in cui il tutto dovrà essere predisposto, pronto e funzionante.

É iniziato dunque il countdown per il MISE il ministero chiamato in causa per adattare materialmente il RPO alla nuova normativa.

Ma l’iter sarà tutt’altro che semplice ed immediato, dal momento che dovranno contestualmente essere avviate le consultazioni con gli operatori di telemarketing/grandi player e le associazioni dei consumatori.

RPO in GU, il nuovo regolamento in pillole

Vediamo ora sommariamente il nuovo regolamento per una visione di insieme, accennandone struttura e contenuti.

La struttura e la ratio

Il DPR 26/22 si compone di una quindicina di articoli, dal testo integrale consultabile qui.

La ratio risiede nel precludere per non dire inibire qualsiasi tipo di trattamento in ordine alle numerazioni nazionali fisse e mobili oltre agli indirizzi postali, se contenuti negli elenchi dei contraenti, da parte degli operatori, per fini di invio del materiale pubblicitario ovvero di vendita diretta ovvero ancora per il compimento di ricerche di mercato, effettuato telefonicamente o tramite posta cartacea.

Le definizioni (art. 1)

Riportiamo testualmente il dettato normativo per familiarizzare con in linguaggio tecnico giuridico legislativo, segnalando che per:

b) contraente: qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate;

c) operatore: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all’art. 129, comma1 del Codice e delle numerazioni telefoniche nazionali mediante l’impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

d) registro: il registro pubblico delle opposizioni di cui all’articolo 130, comma 3-bis, del Codice, esteso alle numerazioni nazionali fisse e mobili non riportate negli elenchi di contraenti di cui all’articolo 129 del Codice, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5;

e) elenchi di contraenti: gli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice;

f) gestore del registro: il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potrà essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio;

Istituzione, funzionamento e ambito di applicazione (artt. 2,3)

Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 è rubricato come il “Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5”.

Tale regolamento si applica «ai trattamenti mediante comunicazioni telefoniche con qualunque mezzo effettuate, sia tramite operatore, sia mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l’intervento di un operatore oppure tramite posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi».

Tuttavia, restano esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo regolamento RPO tutti quei trattamenti per quanto presente negli elenchi, ma sì effettuati per finalità statistiche dagli enti/uffici statistici ufficiali-nazionali (Ssn).

La realizzazione e la gestione del registro (art. 4)

I prossimi passi ricapitolando sono:

  • entro120 giorni la formazione/attivazione del nuovo RPO
  • entro 30 giorni da quando il DPR in disamina è stato pubblicato (in GU) il MISE deve svolgere le consultazioni;
  • entro 60 giorni sempre dalla pubblicazione, il MISE dovrà anche emanare un regolamento, sentiti l’Autorità Garante Privacy e l’AGCOM per disciplinare il trasferimento delle numerazioni fisse non presenti negli elenchi telefonici pubblici ai fini di una successiva loro iscrizione di default nel RPO (ex art. 1, comma III, della legge n. 5/2018).

Soggetti obbligati all’accesso e modalità di adesione al servizio (art. 5)

I soggetti obbligati ad accedere al nuovo RPO sono gli operatori, come vedremo più avanti, ricordando la definizione sopra riferita.

Costi di accesso al registro (art. 6)

Gli operatori tenuti a consultare il registro debbono corrispondere al gestore del RPO le tariffe di accesso su base annuale ovvero sulla base di altre frazioni temporali anche inferiori, a seconda delle esigenze dell’operatore, purché nei limiti stabiliti dal gestore (MISE). Quest’ultimo, qualora dovesse essere dal MISE, sarà tenuto a predisporre annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comunicandolo entro il 30 di novembre al Ministero dello sviluppo economico.

Modalità e tempi di iscrizione (art. 7)

Ciascun contraente (rimandando alla definizione di cui sopra) potrà chiedere al gestore del RPO che «la numerazione della quale è intestatario o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono o della posta cartacea nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza operatore».

L’iscrizione è gratuita nei modi stabiliti, cui si rinvia.

Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro (art. 8)

Gli operatori che — dice la legge — utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato ovvero comunicazioni commerciali telefoniche, nonché mediante l’impiego della posta cartacea, hanno l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale (opt out), il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste, con l’efficacia di cui si è detto (15 gg per telemarketing; 30 gg se via posta cartacea)

Gli ulteriori contenuti (artt. 9-15)

Per completezza di informazione, ci limitiamo a elencare gli ulteriori contenuti ai quali si rinvia, concernenti:

  • l’obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante e dell’utilizzo di prefissi nazionali (art. 9), onere per gli operatori e i soggetti che svolgono attività di call center. In difetto, saranno applicate dall’Agcom le sanzioni di cui all’art.2 della legge 5/2018;
  • l’obbligo di informativa (art.10) onere per gli operatori o i soggetti dagli stessi a tal fine designati, indicando con precisione al contraente che i loro dati personali sono stati estratti legittimamente dagli elenchi di contraenti di cui all’art. 129 del Codice ovvero da altre fonti;
  • le campagne informative per il consumatore (art. 11) «…il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna informativa rivolta ai contraenti, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale»;
  • controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali (art. 12) a mente del quale «Il gestore assicura l’accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni, ove previsto dalla normativa vigente, e da parte del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di eseguire i controlli sull’organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonché per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria»;
  • tutela del contraente (art. 13) in caso di violazione «…il contraente si avvale delle forme di tutela di cui al Capo VIII del RGPD e alla Parte III del Codice»;
  • abrogazione e disciplina transitoria (art. 14) il precedente DPR 178/2010 è abrogato in ogni caso dal 31 luglio 2022. Fino ad allora, tuttavia resta in vigore intendendosi riferito alle corrispondenti disposizioni in quanto e se compatibili;
  • clausola di invarianza finanziaria (art. 15), non dovendo derivare dall’attuazione del nuovo RPO nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Entrata in vigore del DPR qui analizzato, entrerà in vigore, a seguito dei termini di vacatio legisil 13 aprile 2022.

RPO, il nuovo regolamento nei suoi punti essenziali

Vediamo adesso il nuovo regolamento RPO alla luce dei suoi tratti fondamentali che segnano un punto di svolta per la materia.

La tutela degli utenti nella telefonia

Attraverso questo nuovo regolamento si rafforza la tutela degli utenti nel settore della telefonia irrobustendo la posizione dei consumatori avverso le pratiche commerciali aggressive per non dire “selvagge” attuate dalle grandi compagnie telefoniche o da operatori terzi.

L’iscrizione totalmente gratuita per l’utente/contraente

L’iscrizione al Registro è del tutto gratuita per chi è stanco di ricevere le telefonate commerciali, da qui la stretta per gli operatori tenuti a registrarsi al sistema affinché il gestore provveda a depurare le liste ufficiali inoltrategli comunicando il “lavaggio” entro le 24 ore con una validità di 15 giorni, come su accennato.

Tariffe moderate per l’operatore

Con il DM 30 gennaio 2020 ecco che sono state definite le tariffe per l’accesso al registro da parte degli operatori. I costi, come di seguito rappresentati, sono moderati.

Immagine che contiene tavolo Descrizione generata automaticamente

Figura 1 Tabella ufficiale estratta dal sito del FUB

Tra l’altro è la Fondazione Ugo Bordoni l’ente al quale il MISE ha affidato la realizzazione, la gestione e la manutenzione del Registro.

Le principali modifiche rispetto al precedente DPR

Oltre all’estensione, come su accennato, al nuovo RPO di tutte le numerazioni nazionali sia fisse che mobili e il funzionamento del registro riguardo all’utilizzo dei dati personali presenti negli elenchi, le rappresentiamo di seguito sotto forma di tabella.

PRINCIPALI MODIFICHE
i “contraenti telefonici” aventi diritto ad iscriversi al registropersone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni
l’effetto dell’iscrizione nel registro
  • l’opposizione automatica al trattamento dei dati delle numerazioni telefoniche, nonché degli indirizzi postali, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per ricerche di mercato o per comunicazioni commerciali
  • preclude qualsiasi trattamento delle numerazioni telefoniche fisse e mobili, riportate o meno negli elenchi, e degli indirizzi postali per le stesse finalità effettuate tramite telefono o posta cartacea comportando la revoca di tutti i consensi precedentemente espressi
canali di iscrizione per i contraenti telefonici, che attualmente sono il sito web, il telefono, l’e-mail e la raccomandata,vengono semplificati, limitandoli alle sole modalità web e telefonica mediante risponditore automatico
alcune sanzioni ex L. n. 5/2018, in contrasto con il GDPRvengono eliminate dal regolamento

RPO, gli adempimenti degli operatori

Soffermiamoci ora un momento sugli adempimenti degli operatori tra iscrizione e ulteriori incombenze, dando per assodato quanto finora tratteggiato facendo un focus su alcuni aspetti.


La dichiarazione, ad oggi

Anzitutto, la “dichiarazione”. Nel presentare l’istanza come da portale, ad oggi, occorre seguire i vari step che il sistema (ci) propone. Una volta inseriti i vari dati richiesti, ecco che occorre fornire una dichiarazione inerente la fonte dalla quale si sono attinti gli elenchi.

Immagine che contiene testo Descrizione generata automaticamente

Figura 2 Immagine estratta dal sito ufficiale del FUB

RPO e l’abc per gli Operatori nell’interpretazione dei requisiti pre “lavaggio”

Affrontiamo ora il punto nodale dal momento che «l’operatore garantisce di avvalersi di elenchi telefonici pubblici aggiornati di Abbonati la cui raccolta, organizzazione e cessione è avvenuta nel pieno rispetto della normativa a protezione dei dati personali e delle altre disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti».

Da qui, se volessimo stilare un abc per gli operatori, aiutandoli concretamente nella interpretazione dei requisiti del cd “pre-lavaggio”, dovremmo partire dalla considerazione per la quale, ai fini della utilizzabilità di un elenco, occorre sapere (e non di meno riconoscere) la bontà della “fonte” a seconda che l’elenco formato sia in alternativa:

  • data base unico- DBU, elenco telefonico generale, comune agli operatori di telefonia fissa e mobile firmatari di un apposito protocollo d’intesa;
  • DBU cd “categorico” in quanto formato per elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche/professionali (es. Pagine Gialle);
  • data base DB cd “consensato”, nel senso di un DB composto da tanti specifici consensi alla comunicazione dei dati dei loro clienti a terzi, titolari autonomi del trattamento, per attività di marketing, ricerche di mercato, comunicazione commerciale, vendita diretta relativa ai loro prodotti e/o servizi.

In quest’ultima ipotesi, qualora dovesse pervenire una qualche reale e veritiera dichiarazione secondo la quale i dati presenti nell’elenco fornito fossero stati già oggetto di uno specifico consenso alla comunicazione a terzi, l’operatore potrebbe a tutto concedere bypassare il “lavaggio” dei dati dal Registro contattandoli direttamente.

È chiaro ed evidente che in questo caso si dovrà chiedere a campione, il 10-15% almeno con prova dell’ottenimento e corretta gestione dei consensi, in allora prestati.

RPO e l’attività di telemarketing, come essere in regola

Con riferimento all’attività di telemarketing, con questo nuovo regolamento RPO possiamo dire che ha preso il largo parallelamente la riforma del telemarketing. Spieghiamone il perché.

Iniziamo con il distinguere chi:

  • risulta già iscritto, cosa deve fare;
  • si iscriverà per la prima volta, ma dopo il 27 luglio, uno scenario un po’ prematuro ad oggi, visti lavori ministeriali appena iniziati, ma lo riprenderemo senz’altro appena non capteremo nuovi sviluppi.

Iscrizione (bis)

Entro il 31 luglio 2022 quando partirà il nuovo RPO (in sostituzione di quello attuale ma risalente al 2010), chi si iscriverà nuovamente cancellerà, con la sola iscrizione, tutti i consensi rilasciati ai singoli operatori.

Tuttavia, chi si è iscritto già in passato, per ottenere lo stesso risultato, dovrà rinnovare l’iscrizione.

Azzerati i consensi pregressi, salvi se non revocati ma legittimamente acquisiti

Tra le novità del nuovo RPO troviamo anche il “colpo di spugna” ai consensi singoli a ricevere chiamate di telemarketing, azzerando tutti quelli precedentemente prestati.

Per contro, chi non è o non risulta iscritto nella “lista nera”, potrà essere contattato e ricontattato anche più volte, sine consenso.

Non solo, grazie al regolamento attuativo che presto vedrà la luce — tassativamente, prima delle ferie — il nuovo RPO determina anche il divieto di cessione a terzi dei dati personali.

Sarà un RPO comportante per gli operatori un dinamismo da monitorare costantemente. Infatti, “sarà ancora più importante per l’operatore economico conservare documentazione e prova del momento in cui abbia raccolto un consenso specifico”.

I consensi per marketing e cessione a terzi raccolti prima della vigenza del futuro nuovo RPO, se raccolti legittimamente, rimarranno validi; pur sempre revocabili qualora il contraente non decida di farli decadere con l’iscrizione; e se fosse interessato a bloccare i consensi telemarketing a tappeto, dovrà sì rinnovarla.

RPO e inadempimento: se si sgarra, quali sanzioni all’operatore

Nel caso di violazione del diritto di opposizione commessa dall’operatore, trova applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 166, comma II, del novellato cod. privacy prevedendo espressamente che sono «…soggette alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli [omissis] 128, 129, comma 2, e 132-ter [omissis]».

Si tratta di una sanzione amministrativa pecuniaria rientrante nel novero di cui al secondo scaglione (vale a dire fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente se superiore, ex art. 83, par. 4, GDPR).

Ma non è tutto.

La violazione degli elenchi (art. 129 cod. privacy) viene altresì sanzionata penalmente in caso di dolo specifico “…al fine di trarre per sé o per altri profitto o arrecare danno all’interessato e sempreché dal fatto derivi nocumento”.

L’opinione del Garante contro il telemarketing aggressivo

In una recente intervista il presidente dell’Autorità Garante afferma che “il sistema non riesce a contrastare il telemarketing selvaggio” restando questo «… un fenomeno endemico per diffusione e radicamento nelle strutture economico-sociali, non solo italiane», durante un’audizione avanti alla Commissione d’inchiesta sulla tutela dei consumatori.

Tale fenomeno, come rievocato dal Garante, è assurto a «…simbolo dell’invadenza del mercato nella vita privata individuale e dunque, per converso, della privacy come difesa di uno spazio esistenziale intangibile e sottratto alle ingerenze esterne. La sua persistenza non si può, naturalmente, spiegare solo in base a un determinato fattore, essendo il prodotto di cause di ordine tanto economico quanto normativo, strutturale quanto sovrastrutturale. Esso è, infatti, profondamente connaturato al sistema capitalistico attuale, in cui la pubblicità diviene sempre meno generalista e sempre più selettiva, individuale e come tale fortemente intrusiva. E tuttavia non aiuta, sul piano normativo, la vigenza, nella larga maggioranza dei Paesi, del sistema dell’opt-out, che per bloccare le chiamate promozionali esige l’iscrizione in un apposito registro, all’opposto del sistema dell’opt-in (vigente in Italia fino al 2009 e ora riferito solo alle chiamate automatizzate), che impone invece il consenso preventivo per legittimare il telemarketing».

Un paio di provvedimenti dell’Autorità Garante, degni di nota

Vediamo ora un paio di provvedimenti che l’Autorità Garante nel corso di quasi un ventennio ha emanato, sul punto.

Il provvedimento del 15 luglio del 2004

In attuazione dell’allora art. 129 cod. privacy comma I, l’Autorità Garante privacy  ha previsto con il provvedimento del 15 luglio 2004 previo concerto con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni — Agcom, la costituzione di un elenco telefonico generale, comune agli operatori di telefonia fissa e mobile firmatari di un apposito protocollo d’intesa il cd “Data Base Unico” operativo dal lontano 1° agosto 2005 e costituito «dall’insieme dei dati contenuti nelle base dati di tutti gli operatori titolari di licenze per servizi di telecomunicazioni ai quali risultino assegnate risorse di numerazione effettivamente utilizzate».

Tale provvedimento individuò peraltro misure ed accorgimenti che ciascun Operatore, quale titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a osservare onde consentire agli intestatari di utenze telefoniche/acquirenti di schede prepagate di scegliere liberamente se e in quali termini essere inseriti nell’elenco, sulla base del principio di “massima semplificazione delle modalità di inclusione” a fini di una “mera ricerca dell’abbonato per comunicazioni interpersonali”.

Il provvedimento dell’8 aprile del 2010

Con riferimento a quest’altro provvedimento dell’Autorità Garante, vogliamo soffermarci sulla disciplina applicabile alla “ricerca inversa” sulla quale peraltro si sofferma, come primo punto. Come noto, il Provvedimento «in ragione delle potenzialità dei predetti servizi, che consentono ad esempio di reperire l’identità e l’indirizzo di una persona a chi ne conosca anche solo il numero telefonico ha previsto che i servizi di informazione sugli elenchi dei singoli operatori, in caso di utilizzo dei servizi di ricerca inversa, devono essere “progettati per consentire la visualizzazione di un numero limitato di risultati per pagina».

Il Garante raccolte tutte le evidenze necessarie ai fini della decisione, aveva deciso per disporre da un lato che «…con esclusivo riferimento ai “vecchi” abbonati i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005, possa essere attivata a partire dal 1° gennaio 2011 la funzione di ricerca inversa, consistente nella ricerca del nominativo di un abbonato sulla base del suo numero telefonico, anche senza il consenso espresso degli abbonati, salvo il rispetto di eventuali volontà contrarie comunicate dagli stessi al proprio operatore», e dall’altro «… che gli operatori telefonici  che abbiano clienti i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005  rendano nota a tali abbonati l´attivazione della funzione di ricerca inversa nei loro confronti nei termini indicati al precedente punto 1, mediante idonea informativa, da inserire nella bolletta contenente il conto telefonico entro il 31 dicembre 2010 e da pubblicare sui propri siti web entro il 31 maggio 2010. Entro il medesimo termine del 31 maggio dovrà essere trasmessa a questa Autorità una copia della informativa, che dovrà contenere la chiara indicazione della possibilità per gli abbonati interessati di opporsi all’attivazione della funzione di ricerca inversa sul proprio nominativo».

Insomma, non tanto rumore per nulla.

Conclusioni

Conclusioni brevi, brevissime rispetto all’articolata disamina sulla materia. Dunque, il nuovo Regolamento RPO sarà operativo dal 31 luglio 2022, senz’altro in teoria, il termine ultimo per l’abrogazione dell’attuale DPR 178/2010. Ma non sarà detto: fatto! In quanto prima occorrerà un DM squisitamente tecnico, per il quale tuttavia non sono (stati) previsti termini ultimi di adozione. Gli operatori di comunicazione elettronica dovranno essere sì coinvolti, attraverso una consultazione pubblica. A quel punto, la gestione del registro ad opera della FUB Fondazione Bordoni probabilmente necessiterà della stipula di una nuova convenzione con il Ministero.

Chissà se davvero al 31 luglio, non saremo più disturbati dalla invasività delle chiamate di telemarketing, godendo appieno le vacanze estive.

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