codice rosso

Revenge porn, nuovi canali di diffusione e tecniche di contrasto

Il reato di revenge porn rappresenta uno strumento importante per ridare fiducia alle vittime, nella stragrande maggioranza donne, di un crimine spesso declassato a “bravata”, anche oggi, a un anno dalla sua introduzione. Facciamo allora il punto sul suo reale effetto general–preventivo della legge nota come “Codice Rosso”

Pubblicato il 09 Dic 2020

Marco Cartisano

Studio Polimeni.legal

revenge porn

Dalle immagini di natura sessuale diffuse senza il consenso della vittima sulle chat con cifratura end to end e utenti anonimi all’ultima frontiera, rappresentata dal deep fake e dai bot che “spogliano” letteralmente le persone. Arginare il fenomeno del revenge porn è sempre più complesso per gli inquirenti.

Facciamo il punto sullo stato dell’arte a più di un anno dall’introduzione del delitto di cui all’art. 612 ter codice penale.

Revenge porn, l’effetto reale del nuovo reato

Ricordiamo che la Legge 69/2019 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” cosiddetta “Codice Rosso” ha introdotto anche nel nostro ordinamento il reato di diffusione di materiale sessualmente esplicito senza il consenso dell’avente diritto.

La norma ha rappresentato un punto di arrivo delle richieste di vittime dell’odiosissima condotta, spesso liquidata quale “bravata” e che ha minato definitivamente la vita di tantissime persone, nella stragrande maggioranza donne.

Ma quale è stato il reale effetto general – preventivo del nuovo reato?

Partiamo dai dati forniti dal Ministero dell’Interno – Dipartimento P.S secondo cui nel periodo 8 agosto 2019 – 9 agosto 2020 sono stati aperti ben 718 procedimenti penali per il reato di cui all’art. 612 ter c.p. con una percentuale di vittime di sesso femminile pari all’81,62%, quale prova empirica del precedente assunto vittimologico che vede le donne quasi sempre come parti offese; da punto di vista geografico Lombardia (141) e Sicilia (82) guida questa triste classifica mentre Campania (74), mentre la Basilicata (5) e la Valle d’Aosta (1) fanno registrare i valori più bassi.

Un delitto (quasi) perfetto, grazie alla cifratura end to end

Uno dei problemi relativi all’individuazione dell’autore della condotta riguarda sicuramente lo scambio del materiale illecito che avviene attraverso alcuni software di messaggistica privata, il più delle volte non sempre molto collaborativi con le forze id polizia.

A tal proposito recente rapporto dell’Associazione No profit “Permesso Negato” sullo stato della pornografia non consensuale (NCP) in Italia ha rilevato, a seguito di un monitoraggio, l’esistenza di 89 gruppi o canali attivi Telegram di scambio di materiale NCP con 6.013.688 di utenti non unici e 997.236 utenti unici.

Nei gruppi gli utenti si incentivano a vicenda a condividere il materiale non autorizzato da parte di ignare vittime, con una sorta di gara a chi condivide più immagini e dal contenuto addirittura carpito illegalmente (cosiddetto spycam); non manca neppure chi chiede (e spesso ottiene) immagini di minori, il che configura condotte di reato ancora più gravi come la detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico.

Se da un lato la novella legislativa sembrerebbe non aver sortito l’aspettato effetto deterrente, dall’altro società come Telegram permettono un quasi totale anonimato non concedendo i log relativi alle connessioni effettuate.

Le possibili attività di indagine per il revenge porn

Va detto che nell’ambito della repressione di tali reati è molto importante l’apporto collaborativo della vittima che deve fornire, innanzitutto, il nominativo o i riferimenti (numero di cellulare, account social) di chi ha ricevuto dalla vittima stessa e/o prodotto il materiale sessualmente esplicito in modo da poter ricostruire la catena delle condivisioni; tale ricostruzione può essere fatta anche a ritroso (si rammenta che anche la successiva condivisione costituisce reato) soprattutto se il nickname usato equivale al numero di telefono (Whatsapp, per esempio).

Il lavoro degli inquirenti diventa più complesso se la vittima non sa riferire come il materiale intimo possa essere finito in rete, dovendosi operare una sorta di indagine “massiva” sulle utenze utilizzate al fine di trovare il c.d. “paziente zero” che ha diffuso per primo il materiale, e non sempre le forze dell’ordine dispongono di mezzi e di personale, nonostante l’encomiabile sforzo, per dedicarsi ad indagini così impegnative.

PermessoNegato.it (presieduta da Matteo Flora) riferisce che Telegram è restia a rispondere alle autorità (Polizia Postale); in particolare alle richieste di avere dati identificativi degli amministratori dei canali su revenge porn/porno non consensuale e gli utenti che condividono questo materiale.

Rimane, come sempre, il fronte della prevenzione con il necessario apporto dei fornitori di servizi internet che sono gli unici, al momento, che possono, attraverso i propri algoritmi, bloccare sul nascere la diffusione (per es. Facebook ha una sua piattaforma di cui ci eravamo già occupati) nonché fornire i dati utili alle indagini.

Va citata la figura dell’agente provocatore infiltrato nei gruppi, ma nel solo caso l’indagine verta su immagini riguardanti minori, dovendosi ravvisare il limite sostanziale e procedurale imposto dal legislatore per l’utilizzo di questa particolare forma di ricerca della prova da parte della P.G.

Fonti:

  • Cassazione penale sez. III, 13/01/2017, n.22265 è molto interessante in quanto stabilisce che «L’art. 600-quater.1 c.p., che punisce la pornografia virtuale, è applicabile anche alle rappresentazioni fumettistiche, dal momento che vi possono essere anche nei fumetti – soprattutto quando tali comics siano ottenuti con tecnologia digitale di alta qualità – immagini la cui qualità di rappresentazione faccia apparire come vere situazioni e attività sessuali implicanti minori, che pure non hanno avuto alcuna corrispondenza con fatti della realtà. »

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