intelligenza artificiale

Riconoscimento delle emozioni, troppo blando il ban nell’AI Act



Indirizzo copiato

L’AI Act regola i sistemi di riconoscimento delle emozioni, vietandone l’uso in contesti lavorativi e scolastici, salvo eccezioni mediche o di sicurezza. Tuttavia, il divieto appare insufficiente e non copre usi discriminatori da parte delle autorità pubbliche. Un maggiore rigore normativo avrebbe meglio tutelato i cittadini dell’Unione

Pubblicato il 5 ago 2024

Massimo Borgobello

Avvocato a Udine, co-founder dello Studio Legale Associato BCBLaw, PHD e DPO Certificato 11697:2017



emozioni

Tra i temi più delicati in assoluto dell’impiego degli algoritmi si colloca la possibilità di “leggere” il comportamento umano tramite AI, sul modello della famigerata “macchina della verità”. Vediamo cosa prevede l’AI Act, con la premessa che, forse, il legislatore europeo (la montagna) non doveva partorire questo “topolino”.

Il sistema di riconoscimento dele emozioni nel testo normativo

La definizione normativa è contenuta all’articolo 3, numero 39 dell’AI Act: Per cui, per “sistema di riconoscimento delle emozioni”, si deve intendere “un sistema di IA finalizzato all’identificazione o all’inferenza di emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici”.

Il Considerando 18 dell’AI Act

Nota interpretativa sul punto – che spiega anche la rilevanza della tematica – è contenuta nel Considerando 18.

“(18) La nozione di “sistema di riconoscimento delle emozioni” di cui al presente regolamento dovrebbe essere definita come un sistema di IA finalizzato a identificare o inferire emozioni o intenzioni di persone fisiche, sulla base dei loro dati biometrici. La nozione si riferisce a emozioni o intenzioni quali felicità, tristezza, rabbia, sorpresa, disgusto, imbarazzo, eccitazione, vergogna, disprezzo, soddisfazione e divertimento. Non comprende stati fisici, quali dolore o affaticamento, compresi, ad esempio, ai sistemi utilizzati per rilevare lo stato di affaticamento dei piloti o dei conducenti professionisti al fine di prevenire gli incidenti. Non comprende neppure la semplice individuazione di espressioni, gesti o movimenti immediatamente evidenti, a meno che non siano utilizzati per identificare o inferire emozioni. Tali espressioni possono essere espressioni facciali di base quali un aggrottamento delle sopracciglia o un sorriso, gesti quali il movimento di mani, braccia o testa, o caratteristiche della voce di una persona, ad esempio una voce alta o un sussurro”.

In altri termini, il numero 39 dell’articolo 3 dell’AI Act definisce quei software in grado – forse – di connettere ad un output fisico, magari inconscio, un’emozione umana, quali gioia, tristezza, spavento e simili.

Non rientrano nel novero situazioni fisiche “oggettive” come affaticamento, spossatezza, stanchezza o altre analoghe.

Già farebbe ridere così, perché tra tristezza ed affaticamento non si può, a rigor di termini, parlare di differenze oggettive o soggettive, rientrando entrambe le categorie nell’assoluta soggettività.

Il fatto è che la tematica è delicatissima, perché oltre che “leggere” i “sentimenti” e le “emozioni” di ciascuno, questui sistemi potrebbero effettuare un “ricalco” – per utilizzare un termine mutuato dalla programmazione neurolinguistica – di ognuno e creare dei replicanti virtuali capaci di simulare “sentimenti” ed “emozioni” in maniera indistinguibile dall’originale.

Il divieto – troppo blando? – dei sistemi di riconoscimento delle emozioni

Il ban di questi sistemi è previsto dall’articolo 5, alla lettera f), che vieta: “l’immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l’uso di sistemi di IA per inferire le emozioni di una persona fisica nell’ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione, tranne laddove l’uso del sistema di IA sia destinato a essere messo in funzione o immesso sul mercato per motivi medici o di sicurezza”.

Ad una prima lettura il testo appare insufficiente, perché appare limitato ad impedire questi sistemi solo nel contesto lavorativo e scolastico.

Il Considerando 44 dell’AI Act

Il Considerando 44 offre interessanti spunti interpretativi.

“(44) Sussistono serie preoccupazioni in merito alla base scientifica dei sistemi di IA volti a identificare o inferire emozioni, in particolare perché l’espressione delle emozioni varia notevolmente in base alle culture e alle situazioni e persino in relazione a una stessa persona. Tra le principali carenze di tali sistemi figurano la limitata affidabilità, la mancanza di specificità e la limitata generalizzabilità. Pertanto, i sistemi di IA che identificano o inferiscono emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici possono portare a risultati discriminatori e possono essere invasivi dei diritti e delle libertà delle persone interessate. Considerando lo squilibrio di potere nel contesto del lavoro o dell’istruzione, combinato con la natura invasiva di tali sistemi, questi ultimi potrebbero determinare un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di talune persone fisiche o di interi gruppi di persone fisiche. È pertanto opportuno vietare l’immissione sul mercato, la messa in servizio o l’uso di sistemi di IA destinati a essere utilizzati per rilevare lo stato emotivo delle persone in situazioni relative al luogo di lavoro e all’istruzione. Tale divieto non dovrebbe riguardare i sistemi di IA immessi sul mercato esclusivamente per motivi medici o di sicurezza, come i sistemi destinati all’uso terapeutico”.

Il divieto, quindi, è esteso ad ogni uso discriminatorio, ma non è chiaro il motivo per cui il testo non abbia esteso il ban anche alle autorità pubbliche per finalità di pubblica sicurezza sul modello del riconoscimento biometrico.

Conclusioni

A parere di chi scrive, questi sistemi dovevano essere vietati sic et simpliciter, con le uniche eccezioni di sistemi legati alla diagnostica ed alla ricerca scientifica.

Per quanto a livello interpretativo sia possibile enucleare un ban più ampio di quello che apparentemente si legge nel testo della lettera f) dell’articolo 5, un maggior rigore avrebbe tutelato maggiormente i cittadini dell’Unione.

Anche in questo caso, comunque, si navigherà a vista, ed i prossimi anni diranno quanto il legislatore europeo sarà stato imprudente o meno.

EU Stories - La coesione innova l'Italia

Tutti
Iniziative
Social
Analisi
Video
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Al via il progetto COINS
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Al via il progetto COINS
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia

Articoli correlati

Articolo 1 di 4