sicurezza

Sistemi di verifica dell’età: scenari e novità nella tutela dei minori online



Indirizzo copiato

Da tempo si discute dell’introduzione di sistemi di verifica dell’età per l’accesso dei minori alle piattaforme online. Gli Stati membri hanno compiuto vari tentativi per regolamentare un settore in crescita e che presenta numerose criticità. Interventi a coordinamento sono stati assunti anche dall’Ue. Le azioni compiute finora, le possibili implicazioni future

Pubblicato il 27 mag 2024

Rossella Bucca

avvocato, Studio Previti associazione professionale

Lapo Lucani

praticante avvocato, Studio Previti Associazione Professionale



privacy minori

Internet, così come è una fonte inesauribile di opportunità per l’apprendimento e la connessione globale, può anche rappresentare un pericolo potenziale per i più giovani.

La questione della verifica dell’età è diventata centrale in questo contesto: come garantire che i contenuti non appropriati siano accessibili solo a coloro che hanno l’età legale per visualizzarli?

Diverse nazioni europee, come la Francia e la Spagna, sono già attive nel cercare soluzioni efficaci, ma anche l’Unione Europea sta lavorando su iniziative legislative per affrontare queste problematiche.

L’Italia non è rimasta indietro in questo campo e sta attuando misure mirate per proteggere i minori online. Tuttavia, con l’avanzare della tecnologia e l’adattamento costante delle normative, si prospettano nuovi spunti di riflessione sulla verifica dell’età. Le sfide future includeranno sicuramente nuovi approcci tecnologici alla verifica dell’età e ulteriori misure per garantire la tutela dei minori nell’universo digitale.

Le mosse di Francia e Spagna

Con la legge 566 del 7 luglio 2023[1], il paese transalpino ha regolamentato l’accesso, da parte dei minori, ai social network, imponendo una “maggiore età digitale” al compimento dei 15 anni. Uno studio del gennaio 2021 della “Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés” (“CNIL”), l’Autorità Nazionale per la protezione dei dati, aveva, infatti, rilevato che, in Francia, la prima registrazione sulle piattaforme online avveniva in media a 8 anni e mezzo di età e che oltre la metà dei ragazzi tra 10 e 14 anni era iscritta ad un social network. Di conseguenza, il legislatore francese ha stabilito che non sarà possibile registrarsi per un minore di 15 anni, a meno che un genitore non lo autorizzi all’iscrizione.

La legge prevede, inoltre, che i social network verifichino l’effettiva età degli utenti utilizzando delle soluzioni tecniche specifiche sviluppate dall’Autorità di regolamentazione delle comunicazioni audiovisive e digitali (“ARCOM”), previa consultazione della CNIL. In caso di mancato rispetto degli obblighi, le piattaforme potranno essere raggiunte da una sanzione non superiore all’1% del fatturato globale annuo dell’esercizio precedente.

In Spagna, l’“Agencia Española de Protección de Datos” (“AEPD”), nello scorso mese di dicembre, ha, invece, presentato un sistema di verifica dell’età per proteggere i minori dall’accesso online a contenuti inadeguati (come siti per adulti o contenuti pornografici e violenti). L’AEPD ha, infatti, accertato che gli attuali sistemi, come l’autodichiarazione o la condivisione delle credenziali con i fornitori delle piattaforme, prestino il fianco a rischi evidenti: la geolocalizzazione dei minori, la mancanza di certezza sull’età dichiarata, la profilazione di massa o la raccolta e il trattamento di dati non necessari.

Sono quindi stati individuati dieci principi che devono essere rispettati[2], tra i quali si segnalano la garanzia dell’anonimato per gli utenti adulti, l’impossibilità dell’identificazione o del rintracciamento dei minori su internet, oltre che della profilazione degli utenti. L’AEPD ha anche rilasciato tre video che dimostrano il funzionamento del nuovo sistema su differenti dispositivi, sistemi operativi e fornitori di identità.

È da notare come in Spagna, diversamente dalla Francia, il limite di età posto per l’iscrizione ai social network sia fissato a 14 anni. Nel paese iberico sono comunque presenti anche altri riferimenti normativi a tutela dei minori. L’articolo 89 della legge 13/2022[3] (“Legge generale sulla comunicazione audiovisiva”) obbliga infatti le piattaforme di condivisione video a istituire dei sistemi di verifica dell’età rispetto a quei contenuti che possano danneggiare i minori, impedendo loro l’accesso a materiale violento o pornografico.

Le iniziative legislative dell’Unione Europea

Già da anni, l’Unione Europea sta cercando di tutelare i minori nel contesto della navigazione su internet e nell’accesso a determinate piattaforme online. Il Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) stabilisce, infatti, in relazione ai servizi della società dell’informazione, che il consenso del minore al trattamento dei propri dati personali è lecito se questi ha almeno 16 anni; in caso di età compresa tra i 13 e i 16 anni, il trattamento è lecito solo se autorizzato dal genitore.

In seguito, la “Direttiva sui servizi audiovisivi e mediatici” (n. 2018/1808) ha previsto che, con riferimento a contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale del minore, le piattaforme di condivisione video applichino sistemi per verificare l’età degli utenti, oltre all’implementazione di sistemi di controllo parentale. Inoltre, i dati così raccolti non possono essere trattati per finalità commerciali, profilazione o pubblicità comportamentale.

Infine, il “Digital Services Act” (Regolamento UE 2022/2065), nel rimarcare la protezione dei minori quale importante obiettivo politico dell’Unione, prevede che i fornitori di piattaforme online accessibili ai minori adottino misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori sul loro servizio. Per attenuare i rischi, viene poi stabilito che i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi (“VLOPs”) e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (“VLOSEs”) adottino misure specifiche per la tutela dei minori, ivi compresi gli strumenti di verifica dell’età e di controllo parentale.

Le azioni italiane per la tutela dei minori

In Italia il cd. “Decreto Caivano” (D. L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 159) ha introdotto specifiche disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale. È stato, infatti, previsto che dispositivi quali smartphones, computers, tablets o altri oggetti connessi alla rete dovranno contenere, in automatico, applicazioni di controllo parentale; i dati personali così raccolti non potranno poi essere utilizzati per scopi commerciali e di profilazione.

Inoltre, la citata Legge di conversione n. 159/2023 ha aggiunto un ulteriore articolo, il 13-bis, con cui si intende vietare l’accesso ai minori a contenuti di carattere pornografico, imponendo ai gestori di siti web e ai fornitori delle piattaforme di condivisione video la verifica della maggiore età degli utenti. Contestualmente, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (“AGCOM”) è stata incaricata di stabilire, dopo aver consultato il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che gestori e fornitori devono adottare per l’accertamento dell’età, con un livello di sicurezza adeguato e il rispetto della minimizzazione dei dati raccolti.

Il 6 marzo 2024 l’AGCOM, con l’Allegato B alla delibera n. 61/24/CONS[4], ha, quindi, avviato una consultazione pubblica volta a disciplinare le suddette modalità di accertamento dell’età. Nell’interessante documento vengono elencati quelli che, secondo il report dell’European Parliamentary Research Service[5] del febbraio 2023, sono i metodi più diffusi di age verification: autodichiarazione; inserimento della carta di credito; utilizzo della biometria; analisi dei comportamenti su internet; verifiche online e offline dei documenti di identità; consenso dei genitori; vouching[6]; identificazione digitale (es. SPID); portafoglio per l’identità digitale; utilizzo di app specifiche; verifica tramite sms o e-mail; open banking. L’Autorità sottolinea poi quali devono essere i requisiti generali che un sistema di verifica dell’età deve rispettare:

  • proporzionalità (lo strumento deve avere il minimo livello possibile di invasività);
  • protezione dei dati personali (il sistema deve essere conforme ai principi del GDPR, in particolare minimizzazione dei dati e privacy by design e by default);
  • intervento di soggetti terzi indipendenti (identificazione dell’utente tramite prova dell’età);
  • sicurezza (sufficienti misure di sicurezza informatica);
  • precisione ed efficacia (riduzione al minimo della possibilità di errore);
  • funzionalità, facilità d’uso e non ostacolo all’accesso ai contenuti online;
  • inclusività e non discriminazione;
  • trasparenza (spiegazioni chiare e complete del funzionamento del sistema e messa a disposizione dei dati su precisione ed efficacia);
  • formazione e informazione (campagne di sensibilizzazione sui rischi connessi a Internet);
  • gestione dei reclami (in caso di decisioni errate sull’età).

Le possibili novità in materia e alcune soluzioni tecniche

La proposta di regolamento sulla prevenzione e la lotta contro l’abuso sessuale su minori, attualmente in fase di approvazione, prevede che i prestatori dei servizi della società dell’informazione rispettino obblighi di valutazione e attenuazione del rischio, in particolare utilizzando sistemi di verifica dell’età. Il testo emendato dal Parlamento europeo, risalente al novembre 2023[7], richiede che tali sistemi rispettino alcuni criteri specifici: tra questi, la raccolta dei soli dati necessari per questa finalità; la conservazione di nessun dato personale al termine del processo di verifica; la previsione di meccanismi di rimedio in caso di errore; la possibilità di utilizzo di account anonimi; l’utilizzo di protocolli zero-knowledge[8]; nessun trattamento di dati biometrici.

Un’altra possibile soluzione è data da applicazioni che, tramite la scansione del documento di identità e del volto del soggetto, analizzano la reale coincidenza dell’identità tramite un modello biometrico; i dati raccolti vengono poi cancellati al termine della sessione, senza essere utilizzati per altri scopi.

Infine, un ulteriore progetto è quello di “euConsent”, cofinanziato nella fase iniziale dalla Commissione Europea, che si prefigge di verificare l’età tramite un metodo di interoperabilità basato su più siti internet, preservando la privacy degli utenti.

Conclusioni

Da quanto fin qui illustrato, emerge la volontà comune a livello europeo di delineare dei validi ed efficienti sistemi di age verification per la tutela dei minori, ivi compresi quelli di controllo parentale; tuttavia, le attuali differenze tra i singoli Stati membri lasciano supporre che sia colmo di ostacoli il percorso di arrivo ad una scelta comune, anche se i riferimenti normativi comunitari potrebbero aiutare ad ottenere dei risultati condivisi. Dai vari sistemi introdotti o in fase di introduzione, in ogni caso, non è comunque ancora emersa una tecnologia tale da imporsi come soluzione definitiva per garantire la massima salvaguardia degli utenti più deboli.

Note


[1] Qui consultabile: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047799533/.

[2]Qui consultabile: https://www.aepd.es/infografias/infografia-riesgos-sistemas-verificacion-edad.pdfhttps://www.aepd.es/guias/decalogo-principios-verificacion-edad-proteccion-menores.pdf.

[3] Qui consultabile: https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-11311-consolidado.pdf.

[4] Qui consultabile: https://www.agcom.it/documents/10179/33556820/Allegato+25-3-2024+1711363896057/490138bb-c739-4f2f-81ac-21acc717767e?version=1.0.

[5] Qui consultabile: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2023/739350/EPRS_ATA(2023)739350_EN.pdf

[6] Metodo con cui si chiede a persone diverse dai genitori di confermare l’età del minore che vuole accedere ai servizi online.

[7] Qui consultabile: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0364_IT.html.

[8] Per “protocollo a conoscenza zero” si intende un metodo con cui una parte (il fornitore di prove) può dimostrare all’altra (il verificatore) che qualcosa sia vero, senza rivelare altre informazioni, se non il fatto che quella affermazione sia vera.

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 4