Tutela della privacy

Finte telecamere, vera tutela della privacy: cosa dice la legge su installazione e obiettivi

Come gestire la finta videosorveglianza: analizziamo i casi di un privato a casa propria, di un soggetto pubblico e di un datore di lavoro per capire cosa prevede la giurisprudenza sull’installazione di telecamere non funzionanti ma usate come deterrenti

Pubblicato il 23 Ago 2022

Lorenzo Quadrini

Legal Counsel - Privacy presso Aris

Videosorveglianza

Le videocamere di sorveglianza finte sono utilizzate sempre più spesso come deterrente da parte sia dei privati cittadini che di aziende ed attività commerciali. Nonostante l’oggettiva impossibilità di registrare video, la finta telecamera non è sempre utilizzabile: si deve preliminarmente analizzare il contesto di utilizzo ed i soggetti interessati a questo particolare non-trattamento.

Del resto, la videosorveglianza è uno dei temi più importanti all’interno del panorama privacy, anche alla luce delle pronunce del Garante privacy italiano, del Working Party 29 e oggi dell’EDPB, oltre che delle regole previste dalla giurisprudenza in generale.

Videosorveglianza a scuola: regole e requisiti per installare le telecamere

Videocamere finte: il caso del privato cittadino all’interno della proprietà

Il caso più semplice è quello del privato cittadino che all’interno della sua proprietà (il pianerottolo di casa, il giardino, il parcheggio ad uso esclusivo) installa un sistema di videosorveglianza finto, al solo scopo di deterrenza.

In tal senso, stante la natura squisitamente privata degli ambienti ”inquadrati” dall’obiettivo, ci si troverebbe davanti ad un trattamento del dato semplicemente inesistente, poiché privo di alcun tipo di registrazione dei soggetti che transitassero davanti alle zone di ripresa.

Risulta fondamentale sottolineare la natura privata dei luoghi inquadrati: in questo caso, le norme privacy di settore, come già stabilito dal Garante, derogano fortemente alle linee guida europee – e non vi sono dubbi circa l’applicazione della deroga anche ai sistemi solo deterrenti.

In particolare, si può escludere la necessità di esporre un cartello di avvertimento, di indicare tempi di registrazione particolari o di individuare in forma scritta i soggetti autorizzati a visionare le immagini. Tali specificazioni sono solo apparentemente pleonastiche: basti notare la massiccia presenza di dubbi e interrogativi avanzati da utenti e siti specializzati sulla regolamentazione delle videocamere deterrenti.

Videocamere finte: cosa dice la normativa

Entrando nel dettaglio normativo, un primo punto fermo è l’assenza di una vera e propria legislazione in materia. Come immaginabile, infatti, non esiste una norma di legge che preveda l’utilizzo o il non utilizzo di tali strumenti per fini squisitamente dissuasivi.

L’assenza di una norma specifica è un primo segnale in favore della possibilità di utilizzare questi ammenicoli, prestando comunque attenzione al contesto.

Un secondo elemento, non normativo ma egualmente autorevole, è la decisione del 30 dicembre 2003 del Garante italiano della Privacy. All’interno del testo, interrogato proprio sulla liceità del trattamento effettuato dalle videocamere giocattolo, il Garante ha optato per un’interpretazione fattuale del suddetto, stabilendo che l’oggettiva impossibilità di registrazione di tali strumenti rende di fatto inesistente il trattamento dei dati di videosorveglianza, includendo anche l’eventuale rispetto delle linee guida pubblicate nel 2000 proprio dal Garante, successivamente integrate con l’entrata in vigore del GDPR.

Videocamere finte: se le installa un soggetto pubblico

Il discorso cambia, però, nel momento in cui il fine dissuasivo viene inserito in un contesto non più squisitamente privato. Cosa succede nel momento in cui l’installazione della finta telecamera è effettuata dal soggetto pubblico? Ancora, quali sono – se ci sono – i requisiti di installazione di tali strumenti all’interno del luogo di lavoro?

Questi interrogativi trovano risposte diametralmente opposte a quanto detto finora per le videoregistrazioni finte ”effettuate” all’interno della proprietà privata.

Un primo punto critico, che investe in particolare il soggetto pubblico, è quello dell’affidamento. La presenza di telecamere esclusivamente deterrenti – per esempio all’interno di luoghi aperti al pubblico quali i parchi o le strade cittadine – possono comunque ingenerare nel cittadino il legittimo affidamento alla tutela della propria persona e del proprio patrimonio, oltre a quello della comunità.

Tale legittimo affidamento comporterebbe, di converso, l’impossibilità per il soggetto leso – poniamo il caso del passante borseggiato da un ladro – di recuperare preziose informazioni ed elementi probatori in grado di fargli rivalere i propri diritti in sede di giudizio. Risulta chiaro a questo punto che, più che una questione di privacy, tale situazione andrebbe catalogata nell’alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c..

Le telecamere del privato su spazi pubblici

Più intricato sarebbe, in termini analogici, attribuire lo stesso grado di responsabilità anche alle telecamere del privato, prospettanti però gli spazi pubblici. In tal senso, non potendosi certo far risalire il legittimo affidamento del consesso sociale in capo ad un mero cittadino, potrebbe opporsi la fattispecie del reato di interferenze illecite nella vita privata, ex art. 615 bis del codice penale.

Tale illecito penale prevede la pena della reclusione da mesi 6 ad anni 4, nel caso in cui il reo si procuri notizie ed immagini della vita privata della vittima attraverso strumenti di registrazione e videoregistrazione che riprendano la dimora, l’abitazione ed affini del soggetto leso.

Come evidente, la fattispecie non potrebbe perfezionarsi con l’utilizzo di una telecamera impossibilitata alla sua funzione primaria. Parte della dottrina, però, pur non potendo interpretare in maniera analogica la norma penale, legge nell’articolo 615 bis c.p. un reato di pericolo piuttosto che un reato di danno.

La differenza tra i due, nel caso esaminato, starebbe tutta nella lesività dell’oggetto ”videocamera”, capace di ingenerare nella persona edotta della presenza della stessa una situazione psicologica tale da modificare le proprie abitudini di vita, a prescindere dall’effettivo concretizzarsi del danno, che risiederebbe nell’eventuale, quanto impossibile, videoregistrazione.

Sebbene non possa negarsi la possibilità che una telecamera finta sia capace di intimorire il soggetto terzo ignaro della sua natura fittizia, allo stesso tempo questo ragionamento offre il fianco a numerose critiche da un punto di vista legale.

La natura di reato di pericolo dell’articolo in parola è più che dibattuta, così come è dibattuto il fatto che una videosorveglianza di sola deterrenza, già esclusa dal Garante quale lesiva della privacy, possa effettivamente generare una qualsivoglia aggressione, anche se solo potenziale.

Videocamere finte: se a installarle è il datore di lavoro

A questo punto è necessario, finalmente, aprire un ulteriore scenario, quest’ultimo esaminato più volte dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, con esiti costanti pur se dilazionati nel tempo. La questione affrontata dalla Suprema Corte è quella dell’utilizzo delle telecamere dissuasive in ambito lavorativo, ossia dell’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte del datore di lavoro, all’interno dei locali aziendali.

Giova ricordare, in tal senso, l’articolo 4 comma 2 dello Statuto dei Lavoratori, di cui si ha un esplicito rimando nell’ancora in vigore Codice della Privacy oltreché nel D.Lgs. 151/15.

L’articolo dello Statuto stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato con associazioni sindacali ovvero in alternativa previa autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato territoriale competente.

Partendo da questo assunto normativo, ci si deve porre il problema della videocamera finta, la quale non può materialmente controllare l’operato del lavoratore ma, come sopra sottolineato, può indurre lo stesso a modificare sensibilmente il proprio comportamento.

La risposta della Corte di Cassazione, a partire dagli anni ‘80 del secolo scorso, per arrivare alla sentenza 4331 del 2014, è stata granitica: la violazione della riservatezza dei lavoratori operata fuori dal regime di tutela delle norme in materia configura un illecito penale la cui natura è quella del reato di pericolo.

Risulta quindi irrilevante la capacità effettiva dell’apparecchio di registrare o meno, quello che interessa è la sua potenzialità lesiva nei confronti della psiche e del comportamento del dipendente.

L’analisi

Cosa comporta, in conclusione, questa presa di posizione? È evidente che la natura di reato di pericolo, almeno per quanto attiene alla tutela garantita dalle norme sulla riservatezza dei lavoratori, si traduce in una garanzia esplicita per questa categoria di soggetti, tale da travalicare eventuali ragionamenti interpretativi estensivi della diversa lettura del Garante – lettura che, però, va inserita nel diverso contesto dello spazio privato.

La soluzione, per il datore di lavoro, è quella del rispetto pedissequo della norma, la quale permette l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza potenzialmente di controllo nel momento in cui gli stessi vengano denunciati all’Ispettorato del Lavoro ed approvati da tutti i dipendenti o dalle rispettive rappresentanze sindacali.

Certo, viene da chiedersi in che modo un sistema di registrazione finto possa effettivamente acquisire potere deterrente nel momento in cui debba essere denunciato e approvato: a quel punto il datore dovrebbe mentire sulle effettive modalità (cosa sconsigliata), oppure ammettere di aver installato un giocattolo.

Corollario di questo ragionamento è poi la plausibile assenza di proporzionalità, requisito indispensabile nel momento in cui si richiede di sacrificare la privacy del lavoratore: una videosorveglianza che non sorveglia, al netto delle problematiche normative, ha effettivamente un potere dissuasivo tale da giustificare la compressione dell’autodeterminazione del dipendente? A quest’ultima domanda, invero, la giurisprudenza non è ancora arrivata, fermandosi direttamente allo scoglio – già notevole – della legislazione lavoristica.

Conclusioni

In ultima battuta quindi, in attesa di ulteriori sviluppi dottrinali e giurisprudenziali, si può affermare con certezza la possibilità di utilizzare telecamere finte negli spazi privati e in tutte quelle situazioni dove di per sé non esistono particolari vincoli all’utilizzo di strumenti di videoregistrazione.

Si sconsiglia lo stesso utilizzo per i soggetti pubblici, in particolare nell’eventualità di apparecchi prospettanti luoghi pubblici ed aperti al pubblico.

Infine, riportando nuovamente quanto stabilito dalla Cassazione, si ricorda agli imprenditori e datori di lavoro di dover necessariamente rispettare le regole di installazione delle videocamere potenzialmente a rischio di controllo della produttività e dell’operato del dipendente, anche se spente o non funzionanti.

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