Due giorni fa le Commissioni Riunite Trasporti e Comunicazioni della Camera dei Deputati hanno deciso di affiancare all’esame della proposta di legge sul settore telemarketing (PDL AC1316, prima firmataria On. Longi) l’esame sulla “risalente” Proposta di Legge relativa all’istituzione del registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali (PDL AC 579 del 15 novembre 2022).
Tale ultima PDL, fugacemente balzata agli onori delle cronache nel 2022, ha per l’oggetto l’idea di istituire un registro pubblico dove, invece dell’opposizione alle telefonate commerciali e sondaggi di opinione, si registra il consenso (opt-in) a effettuarle.
Telemarketing solo opt-in, le proposte di legge
Si può facilmente immaginare come l’istituzione di un simile registro cancellerebbe all’istante il settore del telemarketing “legale”: è ben difficile che qualcuno, che si è già preso la briga di dare i necessari consensi alla chiamata mediante i normali canali, sia così zelante da confermare gli stessi accedendo a un’apposita, ulteriore, piattaforma con SPID e CIE dove, probabilmente, sarebbe chiamato a specificare quali siano i numeri che lo possono chiamare e quali no.
Chi dovrebbe chiudere (con enorme ricaduta occupazionale) sarebbero le imprese italiane che offrono, con tutti i controlli del caso da parte della committenza e del Garante Privacy e nel rispetto del Registro delle Opposizioni, servizi di telemarketing e sondaggi telefonici.
A dispetto delle buone intenzioni dei proponenti, questo lascerebbe campo aperto a libero alle imprese (tipicamente estere) protagoniste del telemarketing selvaggio: quelle che chiamano da numeri falsi e senza avere alcun consenso. Ricordo che, secondo dati del Garante Privacy, 9 chiamate di telemarketing su 10 vengono da imprese del c.d. “sottobosco” le quali, non rispettando le norme del Registro delle Opposizioni, non si farebbero scrupolo di ignorare anche quelle del nuovo Registro.
In sostanza, l’effetto sarebbe di uccidere le imprese del settore oneste lasciando in piena vita quelle che fanno attività illegale.
La proposta di legge 1316: contenuti principali
La proposta di legge A.C. 1316 mira a regolare e riformare il settore dei call center in Italia, con un’attenzione particolare alla tutela dei lavoratori e dei consumatori.
La legge si compone di 10 articoli e prevede misure per migliorare l’organizzazione e il funzionamento dei call center. Tra le principali disposizioni troviamo:
- Tutela dei consumatori: Rafforzamento delle norme per proteggere i dati personali e garantire risposte tempestive da parte dei call center. Qualora l’attività di call center sia affidata a terzi, il titolare del trattamento dei dati personali è tenuto ad accertare che l’affidatario svolga il trattamento nel rispetto della normativa vigente. Inoltre, l’operatore economico affidatario dovrà aderire al codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling, approvato con provvedimento del Garante privacy n. 70/2023.
- Sostegno ai lavoratori: Limitazioni all’uso di contratti di collaborazione per i lavoratori del settore, promuovendo invece contratti più stabili.
- Telemarketing illegale: Introduzione di sanzioni più severe per contrastare il telemarketing aggressivo e non autorizzato, facendo riferimento a quelle del Gdpr. E il committente diventa solidalmente responsabile.
- Gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni telefoniche nazionali fisse o mobili, anche per conto di terzi, devono utilizzare esclusivamente le numerazioni telefoniche specificamente dedicate a tale attività.
- L’obbligo di pronta risposta per le imprese che forniscono servizi di contact center attraverso rete fissa e mobile, che sono quindi tenute a limitare ad un minuto il tempo di attesa tra l’effettuazione della chiamata da parte dell’utente e l’interazione con un operatore umano.
- Certificazione delle imprese: Obbligo per le amministrazioni pubbliche di affidare servizi solo a imprese di call center certificate.
- Osservatorio permanente: Istituzione di un osservatorio nazionale per monitorare l’attuazione delle norme e la situazione occupazionale del settore
Redazione
Dal verbale delle Commissioni (seduta 17 settembre 2024) risulta che alcuni componenti hanno sostenuto che simile registro sia stato già istituito in Olanda e nella Repubblica Ceca ma non è esattamente così.
I casi diversi della repubblica Ceca e Olanda
La Repubblica Ceca ha previsto[1] un divieto di contattare gli utenti presenti sull’elenco telefonico che non si iscrivono al Registro (anche in Italia abbiamo forme simili di tutela dell’utenza presente sull’elenco telefonico tramite il Registro delle Opposizioni).
Il Registro Ceco dell’opt-in, insomma, non riguarda la stragrande maggioranza degli utenti, che non pubblica il numero sull’elenco e i telefoni mobili.
Quanto all’Olanda, invece, l’equivoco è ancora più grande: in Olanda, sino al 2021, vigeva un regime per cui tutti gli utenti potevano essere chiamati a meno che non fossero presenti nel Registro delle Opposizioni. Qui occorre fare attenzione: in Italia, se un utente non è nel Registro delle Opposizioni non vuol dire che possa essere chiamato (a meno che non sia nell’elenco telefonico pubblico), occorre comunque che il call center o il committente abbiano acquisito specifico consenso a chiamare per telemarketing o che l’utente sia un cliente dei loro servizi.
In Olanda, come ho detto, non era richiesto lo specifico consenso. Dal 2021 una modifica legislativa lo rende necessario. Quindi, di fatto, l’Olanda si è adeguata alla disciplina da tempo in vigore in Italia e non ha alcuna maggiore tutela.
E’ dunque errato il presupposto della Commissione per cui altri Stati hanno istituito un registro dell’opt-in e dunque l’Italia deve seguire l’esempio.
Leggi contrarie al regolamento europeo Gdpr
Vi è peraltro da dire che, anche se l’Italia volesse istituire tale Registro, esso sarebbe con tutta probabilità contrario al GDPR, quindi illegale.
Il Regolamento GDPR prevede infatti che il consenso debba poter essere espresso in qualsiasi forma (purché con un atto espresso) e che esso sia raccolto dal titolare dei dati personali.
Sarebbe contrario al Regolamento europeo che una legge nazionale preveda che, anche in presenza di un valido consenso a chiamare, il titolare non può farlo perché l’utente non è iscritto al Registro, senza contare che i call center esteri non sarebbero comunque tenuti a rispettare una legge nazionale e, come dicevo, aumenterebbero le chiamate, ben contenti della scomparsa degli operatori legali.
Serve bloccare lo spoofing ma in Italia non lo fanno
Come ho scritto più volte su queste pagine, la soluzione al problema del telemarketing illegale esiste ed è portata di mano: nello scorso aprile AGCOM è stata investita del compito e potere di imporre agli operatori telefonici strumenti tecnici per bloccare le chiamate con numero falso. Perché ancora non è stato fatto? Una volta bloccata la possibilità di usare numeri falsi (spoofing) come è avvenuto sia in Francia, che in UK che in USA, il problema delle chiamate moleste e illegali verrà risolto, perché nessun operatore che non ha legittimo consenso a chiamare rischierebbe le pesanti sanzioni del Garante Privacy chiamando con numero tracciabile.
Il presente articolo è scritto a titolo esclusivamente personale e non rappresenta né impegna la posizione di organismi/enti di cui l’Autore fa parte)
Note
[1]Cfr. https://danovky.cz/en/news/detail/1009#