L’intersezione fra tecnologia e umanità non è mai stata così evidente come nell’era attuale, caratterizzata dall’evoluzione dell’intelligenza artificiale e dal suo coinvolgimento in un numero sempre maggiore di attività umane.
Il transumanesimo, una corrente di pensiero che esplora il potenziale dei progressi scientifici e tecnologici per migliorare le nostre capacità fisiche e cognitive, si sta evolvendo da mera teoria a pratica concreta. Ma se le possibilità offerte da questa nuova frontiera sono indubbiamente affascinanti, non sono esenti da questioni complesse.
Le implicazioni etiche e giuridiche del transumanesimo sollevano interrogativi fondamentali sulla natura dell’essere umano e sul nostro ruolo in un futuro sempre più tecnologico. Inoltre, l’uso della tecnologia per modificare o migliorare le nostre capacità naturali pone nuove sfide in termini di protezione dei dati personali.
Come può la società adattarsi a questo futuro transumano? E quali saranno i punti di svolta che determineranno il nostro percorso verso esso?
Transumanesimo: tra passato, presente e futuro
Il transumanesimo studia i possibili utilizzi di innovazioni tecnologiche volti a migliorare la funzionalità fisica o mentale dell’uomo, analizzando le implicazioni tecniche, mediche e giuridiche. Gli occhiali da vista, la sedia a rotelle, le protesi sostitutive delle gambe in kevlar, il sintetizzatore vocale che trasforma in suono il testo “digitato” con gli occhi, sono alcuni dei tanti esempi che ci aiutano a capire che il fenomeno non è né nuovo né rivoluzionario in sé ma è solo l’ultimo tassello di una evoluzione iniziata molto tempo fa.
Indubbiamente sono nuove le sue implicazioni future, ove il transumanesimo sia applicato in modo massivo per migliorare funzionalità già esistenti modificando la struttura fisica e mentale di un individuo. Il massimo sviluppo del Transumanesimo dovrebbe portare secondo i suoi fautori ad una liberazione dell’umanità dal vincolo dell’evoluzione tramite un suo controllo preventivo.
Per la prima volta fu teorizzato da Julian Huxley nel 1957 – negli stessi anni in cui nasceva il concetto di intelligenza artificiale – nel libro “New Bottles for New Wine” .
La finalità è ridefinire i limiti del corpo ed in prospettiva della mente dell’Uomo venendo o a porre rimedio a patologie o a potenziare situazioni nelle quali è totalmente assente ogni deficienza funzionale, con limiti e valutazioni etiche ben più complesse in questo ultimo caso.
Il transumanesimo e la tutela dei dati personali
L’aumento delle capacità fisiche è oggi una realtà e gli esperimenti per il miglioramento della capacità mentali sono molto avanzati: possibilità che oggi possono sembrare al limite della fantascienza saranno diffuse e nella disponibilità di molti nel medio periodo ed è per questo che una riflessione sulle implicazioni in diritto delle applicazioni del transumanesimo è doverosa in particolare in relazione alla tutela dei dati personali dell’utilizzatore, non tanto nei confronti del soggetto che gestisce il potenziamento il cui ruolo ed attività risulta giustificato dalla necessità di dare corso al contratto quanto piuttosto verso i terzi che vengono in relazione con l’individuo potenziato sia che il potenziamento abbia sanato gli effetti di una situazione patologica sia che si sia migliorata una situazione fisiologica. Per completezza si fa presente che non vengono qui analizzate le implicazioni degli utilizzi militari del potenziamento umano: come sappiamo, detto ambito risulta escluso da ogni regolamentazione in vigore ed in via di approvazione in materia di tutela dei dati e di AI. Il transumanesimo è quindi un fenomeno già in essere le cui conseguenze estreme possono oggi inquietare alcuni, in modo non diverso di quanto un trapianto o una trasfusione avrebbe potuto spaventare un uomo medio della metà del 1800, ma che, tuttavia, necessita di una attenta e preventiva analisi giuridica delle implicazioni, specialmente in tema di tutela dei dati personali.
I dati relativi ai sistemi di potenziamento umano
È certo che le applicazioni di AI utilizzate per sistemi di potenziamento umano che implicano le maggiori cautele etiche, che sono quelle connesse con il potenziamento delle capacità cognitive, sono oggi ancora in una fase del tutto sperimentale, a differenza di quelle che consentono un potenziamento fisico: l’utilizzo di impianti per consentire l’interlavoro diretto tra uomo e macchina o il caricamento di dati ha evidentemente un livello di potenziale lesività dei diritti connessi con i dati personali che non può essere semplicemente disciplinato facendo riferimento a categorie esistenti: né all’epoca della prima proposta di quello che sarebbe diventato il GDPR né all’epoca della sua pubblicazione era infatti neanche presente nel legislatore nazionale o dell’Unione Europea la consapevolezza dell’esigenza di disciplinare dette fattispecie.
I dati relativi ai sistemi di potenziamento umano sono di per sé dati medici e per questo dati particolari ai sensi del GDPR ma sono anche dati indispensabili all’esecuzione del rapporto contrattuale con il soggetto che esegue, monitora e riallinea, se necessario, il potenziamento: in tale ottica è necessario provvedere ad una analisi del rapporto tra consenso dell’interessato e diritto del terzo in relazione ai dati personali utilizzati delineando il fondamento giuridico in primis del potenziamento e poi del trattamento dei dati personali conseguenti allo stesso.
In tale ottica l’art. 32 della Costituzione è per alcuni una possibile fonte giuridica per disporre da parte dell’interessato le “modifiche” fisiche che ritenga necessarie sia a carattere curativo che migliorativo, purché non disposte a vantaggio di terzi; il riferimento all’art. 5 del Codice Civile appare del tutto inconferente in quanto le modifiche sono disposte dall’interessato per sua scelta e volontà e senza che ci sia un vantaggio per terzi. Già più di dieci anni fa ben prima che le attuali potenzialità tecniche si affacciassero alla soglia del possibile, Rodotà aveva teorizzato la modifica del corpo per attribuire nuove capacità o per restituirne di perdute .
Ciò che è certo è che in ogni caso le applicazioni che consentono il potenziamento umano, anche note come Human Enhancement Technologies (HET), devono sempre rispettare i diritti fondamentali e la dignità umana. Per completezza si rappresenta che i sistemi HET devono rispettare a livello internazionale: – Le previsioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in particolare con riferimento alla dignità umana di cui all’art. 1 ed il diritto alla integrità della persona di cui all’art. 3 ma anche l’art.7 relativo al diritto alla vita privata e familiare.
Le norme per garantire la tutela dei dati personali nel transumanesimo
Per garantire la tutela dei dati personali e affrontare le sfide del transumanesimo e dell’uso dell’IA, è fondamentale considerare le seguenti norme:
- Le disposizioni della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo devono essere rispettate.
- La Convenzione di Oviedo, in particolare gli articoli 1 e 2, deve essere tenuta in considerazione.
- Nel caso di utilizzo di dispositivi elettronici, come accade spesso con i sistemi HET che utilizzano l’IA, il regolamento sulle apparecchiature mediche 2017/45 deve essere applicato.
- La direttiva NIS 2016/1148 deve essere rispettata quando l’apparato di AI è connesso in rete per supportare il transumanesimo.
L’applicazione dell’IA per migliorare le capacità umane richiede un’attenzione particolare alla tutela dei dati degli utenti e delle persone vicine a loro. È necessario non solo il consenso dell’interessato ma anche la consapevolezza dei terzi riguardo all’uso di un sistema di AI.
Conclusioni
Per affrontare queste sfide, è fondamentale sviluppare una legislazione esauriente e preventiva che stabilisca limiti chiari e anticipati per gli utilizzi tecnici, medici e legali del transumanesimo. È essenziale garantire che l’individuo scelga consapevolmente il trattamento di HET e abbia il controllo su ciò che fa il sistema di AI.
Inoltre, è necessario rispettare il principio di non discriminazione, garantire la trasparenza verso i terzi e assicurare l’accuratezza, la robustezza e la sicurezza dei dati. In conclusione. Per affrontare queste sfide, è necessario sviluppare una nuova regolamentazione che consenta l’offerta di sistemi HET solo da parte di soggetti qualificati e solo nell’interesse di persone che siano ben informate sulle implicazioni di tali sistemi.