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Vietato conservare i green pass dei clienti: ecco come si fa un controllo corretto

Palestre, piscine e circoli continuano a chiedere agli utenti di mandare copia del green pass, che poi custodiscono per un più agile controllo, ma è pratica illecita oltre che pericolosa per l’utente. Vediamo perché e come si fa un controllo corretto, anche in merito al documento di identità

Pubblicato il 02 Set 2021

Riccardo Berti

Avvocato e DPO in Verona

Franco Zumerle

Avvocato Coordinatore Commissione Informatica Ordine Avv. Verona

green pass controlli

Palestre, piscine e circoli continuano a chiedere agli utenti di mandare copia del green pass, che poi custodiscono per un più agile controllo.

Attenzione, è una pratica illecita per l’esercente – come sostenuto dal Garante Privacy – oltre che essere pericolosa per l’utente.

Vietato trattenere copia del green pass dei clienti

Vietato quindi trattenere copia del Green Pass (ad esempio fotografandolo) salvo circostanze eccezionali (ad esempio la necessità di documentare una frode alle Forze dell’Ordine).

Si tratterebbe infatti di un trattamento di dati sanitari non consentito dalla normativa, che si è sforzata di creare un sistema di verifica che tuteli il più possibile la privacy degli individui e per questo prescrive un controllo via app che non conserva dati sul dispositivo del verificante.

Il controllo va effettuato singolarmente, solo nel caso di controlli effettuati dal dirigente scolastico o suoi delegati sul personale scolastico è possibile (o, meglio, sarà possibile) accedere ad una piattaforma che consente un controllo cumulativo del personale.

Pericoloso mettere sui social il Qr-Code del green pass, l’allarme del Garante Privacy

Una volta effettuato il controllo l’accesso viene consentito al possessore di valido Green Pass e negato al soggetto che invece non lo possiede.

Il compito del soggetto privato che effettua il controllo del Green Pass, salvo quanto diremo poi per il controllo del documento di identità, finisce qui. Spetterà ai pubblici ufficiali preposti ogni verifica ulteriore circa eventuali irregolarità o frodi nell’utilizzo del Green Pass e il soggetto privato potrà loro rivolgersi per ogni verifica in tal senso.

Nonostante la normativa che impone il possesso della certificazione verde COVID per accedere ad alcuni luoghi/servizi sia in vigore ormai da un mese (in alcuni casi da oltre due mesi) sussistono ancora dubbi sulle modalità di controllo e su quali siano i soggetti che ne sono tenuti.

Chi controlla i green pass

Partiamo quindi dalle basi per capire come va fatto un controllo corretto.

I soggetti tenuti al controllo delle certificazioni verdi sono (ai sensi dell’art. 13 D.P.C.M. 17.06.2021):

  1. a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  2. b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (si tratta di personale qualificato iscritto negli elenchi di cui all’art. 3, co. 8, L. 94/09);
  3. c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
  4. d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
  5. e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
  6. f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Alcuni dei soggetti preposti (titolari di pubblici esercizi, proprietari e detentori di locali, vettori di trasporto e gestori di strutture sanitarie) è consentito delegare altri soggetti per la verifica dei Green Pass.

La delega però deve risultare da atto formale (incarico scritto) e deve includere le istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

Come si controlla il green pass

Dal 12 di agosto le modalità di controllo sono “semplificate” nel senso che non sono più ammessi certificati cartacei a comprova di vaccinazione, guarigione o tampone (perché meno rispettosi della privacy di chi li presenta e molto più falsificabili) ma l’accesso può essere consentito solo presentando il certificato Green Pass (in digitale o cartaceo) e il controllo deve avvenire unicamente attraverso l’app Verifica C19.

É quindi necessario che il personale addetto al controllo sia munito di un dispositivo dotato di fotocamera (per verificare il QR-code) e con installata l’app Verifica C19.

Il controllo avviene al momento dell’ingresso, coinvolge tutti i soggetti che hanno più di 12 anni e prevede semplicemente la scansione del Green Pass attraverso l’app.

Sul punto va evidenziato che mentre per i traghetti e gli aerei il controllo verrà (correttamente) effettuato prima dell’ingresso, per quanto riguarda i treni invece FS ha già precisato che il controllo avverrà a bordo contestualmente al controllo del biglietto, prassi che rischia però di delegittimare la funzione della misura di creare una “bolla” di protezione a cui possano accedere solamente soggetti non contagiati o comunque maggiormente protetti dagli effetti del contagio.

Altra disposizione particolare con riguardo i controlli riguarda sagre e fiere locali, con una FAQ presente sul sito del Ministero dell’Interno che precisa come “nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche” non spetta agli organizzatori controllare i Green Pass, ma gli stessi dovranno solamente informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera/sagra.

È poi importante precisare che il Green Pass, nel caso di plurimi ingressi e specie per le attività che comportano ingressi seriali (es. palestre, mense, piscine) dovrà essere controllato ad ogni ingresso (quantomeno nel caso in cui tra un accesso e l’altro trascorra un giorno o più) perché altrimenti un soggetto con un singolo tampone negativo potrebbe accedere anche con Green Pass di fatto da tempo scaduto ai locali.

Il controllo del documento di identità

L’art. 13 co. 4 D.P.C.M. 17.06.2021 consente al soggetto che effettua i controlli (o al suo delegato) di chiedere al soggetto che presenta il Green Pass di presentare, unitamente al certificato COVID, anche un documento di identità in corso di validità.

Il Viminale ha precisato, con una circolare apposita, che l’obbligo di controllare il documento sorge solamente qualora ci siano evidenti incongruenze (es. per sesso o età) fra il certificato presentato e il soggetto che si ha davanti.

Attenzione perché il soggetto tenuto ai controlli può essere sanzionato se omette di verificare il documento in caso di Green Pass evidentemente non appartenenti alla persona che li presenta.

Come si controllano i certificati di esenzione

Discorso a parte va fatto per i certificati di esenzione dal Green Pass che per ora sono gestiti senza supporto digitale.

Il soggetto tenuto ai controlli è comunque tenuto a verificare che il soggetto che esibisce il certificato di esenzione presenti un certificato idoneo a tal fine, i cui requisiti sono stati disciplinati con Circolare del Ministero della Salute del 04 agosto 2021.

Il certificato, in particolare, deve contenere le seguenti informazioni:

  • nome, cognome, data di nascita;
  • Dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti sars-cov-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105“;
  • dicitura “certificazione valida fino al _________” (massimo 30 settembre 2021);
  • denominazione del servizio – regione (se il certificato proviene da un medico vaccinatore);
  • timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  • numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Anche qui, esattamente come per il controllo del Green Pass, non è possibile trattenere copia del Certificato di esenzione salvo circostanze eccezionali (di nuovo si può fare l’esempio della necessità di documentare una frode alle Forze dell’Ordine).

Il controllo (in attesa di sua digitalizzazione con conseguente avvicinamento delle modalità di verifica a quelle prescritte per il Green Pass) consiste nella mera esibizione del Certificato di esenzione e nella sua verifica da parte del soggetto preposto ai controlli (verifica che concernerà soprattutto i dati anagrafici e la validità del certificato).

Anche qui, in forza del richiamo al D.P.C.M. 17.06.2021 contenuto nel comma 4 dell’art. 9 bis D.L. 52/2021 come modificato dal D.L. 105/2021, il soggetto preposto ai controlli può chiedere copia del documento di identità del soggetto che presenta il certificato di esenzione, per verificare la corrispondenza fra i documenti.

Verosimilmente vale però anche in questo caso quanto stabilito dalla Circolare del Viminale del 10 agosto 2021 (che pur non nomina i certificati di esenzione). Il controllo del documento di identità è quindi verosimilmente prescritto unicamente nel caso di evidenti incongruenze fra i dati riportati nel certificato presentato e il soggetto che si ha davanti.

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