privacy e minori

Pubblicare foto di figli minori sui social, quando è lecito? Che dicono le norme

In caso di mancato consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione di foto di figli minorenni sui social network, dovranno ritenersi violati i diritti all’immagine e alla riservatezza del fanciullo. Vediamo cosa dice la giurisprudenza e le novità introdotte dal Gdpr

Pubblicato il 16 Gen 2019

Marco Martorana

avvocato, studio legale Martorana, Presidente Assodata, DPO Certificato UNI 11697:2017

Victoria Parise

Avvocato giuslavorista in Firenze, DPO e Consigliere ASSODATA, Partner dello studio The Legal Match

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Pubblicare foto del minore su internet (su Facebook ad esempio) richiede il consenso di entrambi i genitori. Non solo: la pubblicazione dovrà rispettare il decoro, la reputazione e l’immagine del minore. Infine per i minori di età superiore ai 14 anni conta anche il loro parere. 

Possiamo riassumere così una questione in realtà complessa dal punto di vista giuridico; resa sempre più attuale dalla crescente popolarità dei social network, dove i genitori hanno preso l’abitudine di pubblicare immagini dei propri figli. Immagini che però rischiano di configurarsi come interferenza nella vita del minore e avere conseguenze sulla sua persona anche a distanza di molti anni.

Ecco una panoramica sulle più recenti sentenze in materia, sulle nuove disposizioni introdotte dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali, sulla posizione del Garante, dell’ordine dei giornalisti e delle principali piattaforme social.

La necessità del consenso di entrambi i genitori

Una recente pronuncia del Tribunale di Mantova, del 19 settembre 2017, affronta il tema del mancato consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione di foto di figli minorenni su social network.

Il padre, genitore di due figli minori, chiedeva al Giudice la modifica delle condizioni relative al regime di affido condiviso nei confronti della madre in quanto nonostante la sua ferma opposizione alla pubblicazione di immagini sui social network, già manifestata in sede di precedenti accordi regolanti il regime di visita e frequentazione dei minori, la madre continuava a diffondere le immagini dei bambini. Il Giudice considerata pregiudizievole per il minore la condotta della madre e, in parziale accoglimento delle richieste del padre, ha disposto l’inibitoria della pubblicazione delle foto ordinare contestualmente di provvedere alla rimozione di tutte quelle già inserite.

Il Tribunale di Mantova, nel passare rapidamente in rassegna le principali fonti normative poste a tutela della vita privata e dell’immagine dei minori [disciplina del diritto all’immagine contenuta nella L. n. 633/41 (c.d. legge sul diritto d’autore), quella in materia di riservatezza dei dati personali citando gli articoli 4, 7 e 8 del D. Lgs. 196/2003, oggi abrogati, gli artt. 1 e 16 della Convenzione di New York dei diritti del Fanciullo del 20.11.1989 (ratificata dall’Italia con L. n. 176/1991) e dell’art. 10 del Cod. Civ. concernente la tutela dell’immagine dell’individuo, quale interesse del soggetto a che il suo ritratto non venga diffuso e esposto al pubblico], non solo ha affermato l’imprescindibilità del consenso di entrambi i coniugi per la pubblicazione delle foto ma, sulla scorta del carattere potenzialmente pregiudizievole della pubblicazione stessa ha anche ritenuto opportuno provvedere in via d’urgenza all’inibitoria di ogni pubblicazione per il futuro e ordinando la rimozione delle foto già inserite, in quanto secondo il Giudice “l’inserimento di foto di minori su social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line di minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia. Il pregiudizio del minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicchè l’ordine di inibitoria e rimozione va impartito immediatamente”

Il dato inibitorio e sanzionatorio di questa decisione è stato poi approfondito in una successiva e più recente pronuncia del Tribunale di Roma – Sez. I Civ. del 23 dicembre 2018 – che per la prima volta sul tema giunge a prevedere la condanna ad un’astreinte (o c.d. penalità di mora) per il soggetto che commette la violazione (anche in questo caso un genitore).

La vicenda è quella di un minore di anni 16 che affidato ad un tutore – a seguito di sospensione della patria potestà dei genitori conseguentemente a vicende relative alla loro separazione – lamentava al Giudice che la condotta della madre, un massiccio utilizzo dei social network per diffondere immagini e dettagli sulla vicenda del figlio, era lesiva della propria immagine e reputazione pregiudicandone i rapporti attuali e futuri con i propri coetanei e in generale per il proprio benessere psico-fisico.

Il Giudice romano in merito a tale questione ha precisato che “gli ampi poteri riconosciuti al giudice competente per determinare le modalità di mantenimento e affidamento del minore, impongono di adottare anche d’ufficio ogni altra misura a tutela dell’interesse del figlio delle parti (cfr. Corte Cost. n. 185/1986; Cass. 2210/2000, che ha stabilito “l’adottabilità d’ufficio, da parte del giudice… dei provvedimenti necessari alla tutela morale e materiale dei figli minori provvedimenti caratterizzati da esigenze e finalità pubblicistiche e sottratti, per l’effetto, all’iniziativa ed alla disponibilità delle parti”). Deve essere disposta, a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio. In merito deve rilevarsi come la madre non abbia ottemperato all’invito formulato dal giudice all’esito dell’udienza del 31 maggio 2017 di divieto “di pubblicazione sui social network di contenuti relativi alle vicende processuali tra i genitori in quanto creano disagi al figlio”. Deve, inoltre, essere previsto che la resistente rimuova dai social network immagini, informazioni, ogni dato personale relativo al figlio ed alla vicenda processuale relativa al minore, inseriti dalla stessa in social network, nel termine indicato in dispositivo.”

I Giudici di Mantova e Roma – in assenza di una previsione normativa specifica sul punto – hanno argomentato le loro decisioni guardando al dettato normativo dell’art. 10 del Cod. Civ. e degli artt. 1 e 16 comma 1 della Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo ai sensi dei quali è vietata ogni interferenza arbitraria nella vita privata dei minori degli anni 18, nonché a quanto disposto dall’art. 96 della Legge 633/41: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”.

GDPR e trattamento delle immagini di minori

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 lo scenario normativo è mutato e si è arricchito di nuove disposizioni, in particolare meritano attenzione:

  • Il Considerando n. 38 (v. parte introduttiva del GDPR) dispone che: i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore.”
  • Il Considerando n. 51 specifica che: “Il trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un trattamento di categorie particolari di dati personali, poiché esse rientrano nella definizione di dati biometrici soltanto quando saranno trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l’identificazione univoca o l’autenticazione di una persona fisica”
  • L’ art. 4 del GDPR definisce «dato personale»: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”
  • E la previsione di cui all’art. 8Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione : “Qualora si applichi l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) [il consenso], per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.” – evidenziando e facendo propria la distinzione fra i c.d. petite enfantes e grands enfantes [adolescenti], già esistente nel diritto francese. Per i primi, secondo il legislatore d’oltralpe, prevale l’esigenza di protezione e per i secondi l’esigenza di tutelare i diritti di libertà in quanto hanno raggiunto capacità di discernimento e autonomia gestionale tale da poter esprimere i diritti di libertà che debbono comunque essere contemperati con le facoltà-diritti e con i doveri dei soggetti esercenti la potestà genitoriale.

Pertanto, alla luce della nuova disposizione comunitaria, il consenso richiesto per il trattamento dei dati personali del minore, e dunque anche per le immagini che possano identificarlo, potrà – a seconda dell’età del minore interessato – essere validamente prestato o dallo stesso minore oppure dal soggetto che ne esercita la responsabilità genitoriale. Precisamente nel caso di minori infrasedicenni (ai sensi dell’art.8 de GDPR dai 16 e i 18 anni, o dai 13 anni in su a seconda della legislazione dello Stato Membro) – saranno questi ultimi a poter scegliere se prestare o meno il consenso al trattamento. Mentre per minori che non rientrino nella fascia di età sopra indicata il consenso, per essere valido, dovrà essere prestato dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, in vece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine del minore (art. 97 L.n. 633/41).

In tale prospettiva il legislatore italiano ha fissato il limite di età da applicare in Italia a 14 anni (così come l’Austria ad esempio), col decreto di adeguamento del Codice Privacy (D. Lgs. 101/18 art. 2 quinquies). Altri paesi invece hanno fissato l’età minima a 15 anni (Repubblica Ceca, Slovenia, Francia) o 13 anni (Spagna, Svezia, Inghilterra, Danimarca, Estonia, Lettonia, Finlandia e Portogallo).

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La regolamentazione dei vari servizi online

Sull’altro fronte la regolamentazione dei vari servizi online prevede i seguenti limiti di età:

  • Facebook: prevede che i minori di 13 anni non possano iscriversi e che i minori di 16 possano solo col consenso del genitore;
  • Whatsapp: prevede che i minori di 13 anni non possano iscriversi e che i minori di 16 possano solo col consenso del genitore;
  • Twitter: i minori di 16 anni non possono usare Periscope.

Chiaramente la previsione riguarda soltanto la legittimità del consenso al trattamento di dati personali non incidendo sulla validità del contratto sottostante, il cui regime giuridico rimane disciplinato dalla legislazione nazionale o da quella del Foro competente a decidere eventuali controversie relative al servizio.

La posizione del Garante

Sempre in tema di utilizzo delle immagini di minori, oltre alla normativa in parte esaminata, meritano altresì approfondimento il provvedimento dell’Autorità Garante n. 75 del 23.2.2017 – Rimozione da un profilo Facebook di provvedimenti giurisdizionali contenenti informazioni relative a un minore e l’art. 7 del codice di deontologia dei giornalisti:

  • Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, ne’ fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
  • La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
  • Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell´interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso»

(v. Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.)

Si segnala inoltre l’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Codice del processo penale minorile)  vieta “la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento. 2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l’inizio del dibattimento se il Tribunale procede in udienza pubblica”. Il divieto si intende esteso a qualsiasi coinvolgimento, a qualunque, titolo del minore in procedimenti giudiziari.

L’intrinseca pericolosità dei Social network

All’esito di quanto esaminato si evince che l’inserimento di foto di figli minori sui social network deve considerarsi un’attività in sé pregiudizievole in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet. Il web consente infatti la diffusione dati personali e di immagini ad alta rapidità rendendo difficoltosa e inefficace le forme di controllo dei flussi informativi. Le pubblicazioni, in considerazione delle modalità e della frequenza con cui vengono praticate possono assumere rilevanza giuridica sino ad arrivare a condanne di tipo inibitorio e censure circa il corretto esercizio della responsabilità genitoriale.

Infatti, in caso di mancato consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione di foto di figli minorenni, dovranno ritenersi violati i diritti all’immagine e alla riservatezza del fanciullo.

In caso di infraquattordicenne si dovrà invece tener conto che la volontà dell’interessato può assumere valida rilevanza e in ogni caso tale volontà dovrà essere contemperata, se in contrasto, con le facoltà e gli obblighi dei soggetti che esercitino la responsabilità genitoriale, sempre per la miglior tutela del minore (v. Trib. Milano 3 novembre 2014) e nei limiti dell’art. 97 comma 2 della L. n. 633/411 ossia senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro o alla reputazione della persona ritratta.

In conclusione la pubblicazione di immagini di soggetti minori di età presenta due distinti profili: il primo in ordine alla validità del consenso prestato, secondo le modalità esaminate dell’art. 8 del GDPR, e il secondo con riferimento al corretto esercizio della responsabilità genitoriale che necessita del consenso di entrambi i genitori o comunque dei soggetti esercenti la potestà genitoriale, in ragione della pericolosità del potenziale pregiudizio in capo al minore statuito dalla Giurisprudenza.

In conclusione

Riassumendo si può affermare che:

  • In Italia la pubblicazione di una fotografia online di un soggetto (minore di età) si inquadra pacificamente nel trattamento di dati personali e costituisce, per sua natura, un’interferenza nella vita privata del minore. Per tale motivo occorre fare particolare attenzione nel pubblicare immagini di minori, anche se si tratta dei propri figli, tenendo a mente che per i minori degli anni 14 sarà sempre necessario – per la pubblicazione delle loro immagini – il consenso di entrambi i genitori e la pubblicazione dovrà rispettare il decoro, la reputazione e l’immagine del minore (v. L. 633/41). Per i minori di età superiore ai 14 anni dovranno essere tenute in considerazione le medesime disposizioni di legge, ma altresì la volontà del minore stesso, contemperandola con i doveri del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale (in particolare il dovere di protezione);
  • In Italia per l’iscrizione ad un social network la legge prevede che il minore, di età superiore ai 14 anni, possa autonomamente prestare il consenso al trattamento (v. art. 8 del GDPR), salvo che la regolamentazione del gestore del servizio preveda diversi limiti di età. (Per Facebook ad esempio è previsto che i minori degli anni 13 non possano iscriversi e che i minori di 16 possano solo col consenso del genitore).

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