L'approfondimento

Rilievi fotosegnaletici, normativa e innovazione tecnologica: lo scenario

I rilievi fotosegnaletici nell’ambito delle indagini forensi sono previste da diverse circostanze, tutte normate dalla legge. In questo contesto normativo, l’innovazione tecnologica ha contribuito ulteriormente a rendere più importante il fotosegnalamento

Pubblicato il 27 Dic 2019

Silvestro Marascio

maresciallo dei Carabinieri, esperto di criminologia scientifica e tecniche investigative avanzate

carabinieri

Il patrimonio informativo assunto durante i rilievi segnaletici, spaziando dalle informazioni biometriche a quelle anagrafiche, possono oggi essere interamente fruite grazie a una diversificazione di utenti e di applicativi, arrivando a sottendere finalità sia investigative che probatorie. Così, l’importanza del fotosegnalamento è aumentata.

Le norme che coinvolgono il fotosegnalamento sono svariate, anche gli aspetti tecnologici connessi alle opportunità investigative dallo stesso offerte, lo sono. Sovente, all’interno di corsi di formazione o in letteratura scientifica, facendo riferimento ai rilievi segnaletici, vengono indicati – come criterio alla base dell’assunzione delle impronte digitali/palmari a un soggetto – il fermo per motivi di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria quali paradigmi principali, invero queste sono “solamente” le due grandi macro-aree in cui ogni operatore di polizia opera quotidianamente. Approfondiamo la situazione.

Che cos’è il fotosegnalamento

Il fotosegnalamento consiste nell’attività volta a rilevare e riportare i connotati, i contrassegni, le impronte digitali/palmari, dal soma di un individuo, con cui si sono interfacciate le forze dell’ordine per un dato motivo, su cartellini/modelli predisposti dal Ministero dell’Interno e conformi a standard internazionali. Nell’occasione, queste informazioni, associate a notizie di carattere biografico e alle foto, frontale e laterale, di quell’individuo, vengono lanciate in ricerca nel database AFIS per verificare la presenza di eventuali precedenti dattiloscopici – “alias”, ossia un’identità fittizia artatamente creata – ovvero il poter attribuire dei frammenti d’impronta già repertate su scene del reato e allo stato ancora ignote. La memorizzazione delle informazioni suddette assume particolare importanza non solo perché è possibile ottenere una “biografia itinerante” di quel soggetto, venendo a conoscenza dei vari luoghi dove è stato già sottoposto ai rilievi e il motivo, ma anche per l’operatività di sistemi, con accesso interforze, che lavorano in parallelo ad AFIS, si pensi a SSA oppure al SARI.

È terminato il tempo in cui il fotosegnalamento, così come trasmesso al grande pubblico da serial di successo, poteva essere inteso come l’attività terminale di una operazione di polizia e, fondamentalmente, fine a se stessa. Il fotosegnalamento oggi, pur continuando a rappresentare il corollario di attività di investigazione tradizionali, come perquisizioni o identificazioni, assume anche connotazioni prossime a una speditiva richiesta di indagine tecnica, permettendo un accertamento sulla base di indicatori biometrici volti a ricondurre un certo individuo sulla scena di un reato oppure di ricostruire un elenco dei suoi precedenti dattiloscopici. I tempi sono diventati brevissimi, specie se paragonati a poco meno di 15 anni or sono, grazie all’automazione offerte dal sistema di ricerca e comparazione, stante la professionalità dell’operatore di polizia scientifica che assumerà la responsabilità dell’hit positiva tra le impronte ora assunte e quelle proposte da AFIS.

Innovazione tecnologica e scienze forensi

La progressione tecnologica avuta nel tempo, e che, ovviamente, ha interessato anche il settore delle scienze forensi, ha raggiunto anche questo specifico contesto, favorita dallo sviluppo dell’intero assetto TCP/IP, sfruttando le performabilità UNIX e la maggiore comprimibilità di file immagini con algoritmi dedicati (.wsq), che coniugate, in un secondo momento, alla maggiore possibilità di condivisione delle informazioni, ha permesso la creazione di gateway tra sistemi differenti arrivando alla generazione di web application dedicate, come SSA e SARI, e all’adozione di standard univoci anche in campo internazionale. Se nel primo caso, con SSA, si ha una maggiore possibilità di ricercare taluno in funzione della corretta valorizzazione di quei contrassegni già indicati in sede di fotosegnalamento (si pensi all’importanza che assumono in questa sede i tatuaggi o le cicatrici), nel secondo, con il SARI, si ha la possibilità di ricercare l’identità da un volto, sempre attingendo alla base dati di AFIS e quindi alle foto scattate durante i rilievi, automatizzando le operazioni che prima richiedevano l’inserimento manuale di possibili connotati identificativi. Finanche la cooperazione internazionale vede positivi risvolti nella condivisione di identificativi biometrici, come già affermato con la ratifica del trattato di Prum (c.d. “Schengen II”) e ripreso con la decisione che adotta il manuale “SIRENE” e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione SIS II, che vogliono in un common exchange standard la generazione di file in formato “nist”.

La normativa

Posto quanto sopra, i rilievi fotodattiloscopici, ancorché sicuramente utili, non sono però obbligatori, o meglio non sempre, lo possono essere in funzione del T.U. dell’Immigrazione, facendo riferimento all’art. 6 co. 3 dlgs 286/98, oppure in sede di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno o ancora in funzione delle S.O.P. utilizzate in ambito Hot-Spot oppure all’interno delle strutture penitenziarie, grazie al combinato disposto dall’art. 41 dell’Ordinamento Penitenziario con l’art. 23 DPR 230/2000. Il legislatore, intervenendo per dare concreta esecuzione al trattato di Prum, in funzione del combinato disposto tra l’art. 9 della l. 85/2009 e l’art. 5 del DPR 87/2016, rende de facto obbligatorio i rilievi segnaletici per i casi di arresto, fermo indiziato di delitto, comminazione di misure limitanti la libertà personale e, come accennato, ingresso in strutture penitenziarie.

L’alimentazione della banca dati del DNA (CODIS) viene quindi realizzata mediante il prelievo di un campione di mucosa orale previa identificazione di quel soggetto tramite AFIS, quindi sì, il fotosegnalamento diviene un volano per ulteriori attività investigative, permettendo a differenti banche dati di colloquiare per il tramite di codici assegnati previa l’identificazione biometrica dell’individuo. Tale affermazione trova riscontro anche in normativa secondaria, come, per esempio, nel caso dell’identificazione dei minori rapportandola anche allo stato di salute dello stesso, e interessando anche il CED del Ministero dell’Interno. Anche la “classica identificazione su strada”, magari alla luce dell’art. 157 TULPS, per esempio, trova nel fotosegnalamento il tramite tra l’identità fisica, in quella sede rilevata mediante le impronte, con quella anagrafica, ovviamente dallo stesso soggetto declinata, grazie al CUI, un codice assegnato in funzione di quanto disposto dall’art 43 del DPR 313/2002.

Si ringrazia per la collaborazione: Mara Malatesta, già ufficiale di stato civile e anagrafe delegato;  Costanza Matteuzzi, avvocato del Foro di Firenze; Valeria Giraudo, criminologa.

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