Tranne che nei casi in cui le soluzioni software vengano utilizzate da parte dello stesso soggetto che le ha sviluppate, la maggioranza delle modalità digitali per la soluzione di problemi operativi vengono in qualche modo messe a disposizione di altri soggetti che le sfruttano al fine del raggiungimento di determinati risultati specificamente voluti. Bisogna quindi essere ben consapevoli degli strumenti contrattuali utili alla tutela dei diritti e dei rischi connessi.
Modalità di cessione del software
I soggetti utilizzatori instaurano quindi un necessario rapporto con lo sviluppatore, sia esso una persona fisica o una organizzazione imprenditoriale, avente carattere di esclusività fin dall’origine oppure di semplice facoltà condivisa con altri soggetti, anche se per usi diversi per ognuno di essi.
Nel primo caso l’intero diritto di proprietà della soluzione elaborata viene ceduto senza riserve, in maniera simile a quanto avviene per tutte le forme di vendita di un bene o di altra utilità nella sua interezza.
Nel secondo, invece, la proprietà rimane al cedente, essendo la cessione limitata all’uso del bene o dell’utilità, come avviene nei casi di qualunque locazione, salvo che, trattandosi di modalità operative digitali, la utilizzazione può essere anche contemporanea o congiunta da parte di un numero rilevante di soggetti.
Problematiche connesse alla vendita dei software
Il legislatore Italiano nel 1992 con il D. Lgs. 29 Dicembre 1992 n. 518, in attuazione della Direttiva n. 91/250/CEE, ha equiparato alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura i programmi per elaboratori, ovvero il software, con la conseguenza che le problematiche connesse alla vendita dei software sono, pertanto, quelle relative alla cessione dei diritti di utilizzazione dell’opera di un autore, nei limiti e per gli effetti disciplinati dall’art. 2581 c.c., nonché dalla Legge 22 Aprile 1941 n. 633 sul diritto di autore come più volte modificata.
Ne consegue altresì che nella trattazione della cessione delle facoltà di utilizzazione delle modalità digitali innovative ed in genere di tutti i contratti di fornitura ad esse relative non può quindi prescindersi dall’analisi del contenuto di tali particolari opere dell’ingegno, perché attraverso tale analisi sarà più semplice comprendere il contenuto degli accordi che si vogliono stipulare nonché valutare i rapporti di forza tra le parti.
Trattandosi di cessioni aventi ad oggetto utilità o beni non materiali (salvo il supporto fisico eventuale, di valore solitamente trascurabile) non viene richiesta per legge alcuna formalità particolare, quindi un accordo verbale sarebbe sufficiente salvo la ovvia opportunità della conclusione di un contratto scritto.
Un caso particolare di acquisizione della proprietà è riferito a quanto elaborato da parte di un dipendente su incarico del proprio datore di lavoro, perché in tale ipotesi la proprietà di quest’ultimo è automatica per legge, a meno che ciò non sia stato espressamente escluso, senza necessità di una cessione formale (vedasi articolo 12 bis, introdotto nel 2017, della legge sul diritto d’autore).
E’ doveroso far notare che il termine ‘dipendente’ va inteso in senso specifico e che pertanto quanto elaborato a seguito di incarico o commissione ma senza vincolo di subordinazione resta in proprietà del soggetto che lo ha elaborato, con libertà assoluta delle parti di attribuirne i diritti di proprietà e di sfruttamento nei modi e nei termini che credono, senza alcuna presunzione.
Cessione per intero della proprietà
In ogni caso, ove la proprietà venga ceduta per intero, l’autore si spoglierà di ogni suo diritto, normalmente contro pagamento di un adeguato corrispettivo, restando così escluso da ogni successiva possibilità di controllo o di gestione della soluzione da lui elaborata.
L’unico diritto non cedibile, ma puramente morale e privo di valore economico, resta quello della paternità su quanto elaborato, in forza dell’articolo 20 della legge sopra citata, ossia il diritto ad esserne considerato e riconosciuto autore, oltre che, teoricamente, ad opporsi a deformazioni, mutilazioni o modifiche, anche se questo ultimo aspetto difficilmente potrebbe assumere rilevanza nel settore informatico, per ovvie ragioni di evoluzione e continuo adattamento.
Cessione limitata all’utilizzo
Le cessioni limitate alla utilizzazione soltanto costituiscono la maggioranza dei casi, e la varietà delle possibili modalità è praticamente infinita oltre che liberamente negoziabile tra le parti.
Normalmente, le modalità digitali sviluppate ed elaborate da un soggetto vengono concesse in licenza d’uso a favore di altri soggetti che, appunto, le utilizzano, ed i limiti a tale uso possono essere temporali, spaziali, di ambito operativo, talvolta anche di piattaforma di sistema (si veda il caso Apple che non consente l’utilizzo dei propri sistemi operativi su macchine che non siano di propria fabbricazione).
Licenza d’uso implicita nell’acquisto della macchina
In altri casi la licenza d’uso è implicita nell’acquisto della macchina, in quanto il fabbricante della stessa si è assicurato una licenza dallo sviluppatore con facoltà di cedere detta licenza agli acquirenti delle macchine vendute con il proprio marchio, con acquisizione automatica della licenza all’atto dell’acquisto, spesso senza neppure saperlo (cosiddette licenze OEM).
Si è detto che in questo ambito viene lasciata alle parti la più ampia libertà, e questa viene spesso abusata da parte degli sviluppatori ogniqualvolta la loro posizione predominante lo permetta, entro i limiti dettati in materia di clausole vessatorie.
Una delle poche facoltà che non possono in nessun caso essere negate all’utilizzatore-licenziatario sono la riproduzione di una copia di sicurezza per il caso di perdita o distruzione del supporto originariamente fornito, oltre alla ‘decompilazione’ (spesso riferita come ‘reverse engineering’) al fine di risalire al codice sorgente dell’elaborato oggetto di licenza.
Tale ultima attività, normalmente vietata in quanto comportante accesso al codice sorgente e quindi al vero cuore dell’elaborato, è consentita soltanto per ottenere la interoperatività della soluzione informatica con altri strumenti software utilizzati dal licenziatario, il che tuttavia si verifica di solito soltanto nel caso che quest’ultimo abbia ampie risorse e necessità al riguardo, il che non si verifica con i normali utilizzatori finali. L’aspetto è comunque molto rilevante e le opportune cautele dovranno essere predisposte contrattualmente per disciplinarlo.
Altri aspetti da considerare nella licenza
Esistono circostanze nelle quali il codice sorgente viene rivelato all’utilizzatore, o del tutto gratuitamente e senza vincoli di alcun genere (licenze di pubblico dominio) oppure con facoltà limitate e ben definite quanto alla modificabilità, integrazione in altre soluzioni di diversa provenienza, usi specifici e altro (licenza open source) nel qual caso si rientra nell’ambito della normale licenza, gratuita o a pagamento che sia.
Un ulteriore aspetto da non trascurare è la eventuale inclusione, nella soluzione elaborata e destinata alla cessione, di parti accessorie elaborate da terzi. Il classico esempio è costituito da librerie di dati, routines di conversione o di datazione o di localizzazione geografica.
Se le stesse sono di dominio pubblico ovvero di libero utilizzo generale il problema naturalmente non si pone, ma se la gratuità è prevista soltanto per utilizzi non commerciali oppure sussistono limitazioni o addirittura divieti, la cessione del pacchetto che li contiene può avere conseguenze estremamente negative.
Il caso (tra gli altri) dei tutor autostradali
Il recente caso del sistema di rilevazione delle velocità medie che ha coinvolto le autostrade italiane ne è un esempio (anche se nel caso esistevano aspetti di tutela brevettuale, di solito non presenti nel settore dell’informatica). A prescindere dalle circostanze materiali fisiche, il sistema di rilevazione ed elaborazione dei dati era stato considerato sia da parte degli utilizzatori che da parte di chi aveva loro concesso in licenza il sistema, come perfettamente legittimo, essendo per la maggior parte originale e specifico per l’uso particolare.
Ma la contestazione da parte di chi il sistema lo aveva elaborato per primo ha avuto come conseguenza il divieto di utilizzarlo per intero, con notevoli danni conseguenti, anche se la parte riconosciuta come protetta e non usabile costituiva una porzione quasi marginale dell’intero sistema.
Sono infine da menzionare le ipotesi in cui la soluzione informatica venga elaborata su istruzioni specifiche dell’utilizzatore, per cui, salvo non venga riservato al cedente il diritto di commercializzare in proprio e verso terzi la soluzione da lui sviluppata, ipotesi piuttosto rara, il committente del lavoro diviene proprietario del lavoro in via esclusiva.
A prescindere dalla qualificazione del rapporto (a grandi linee: appalto se lo sviluppatore è un’impresa o contratto d’opera se è un professionista) cambiano in tale caso le rispettive responsabilità, garanzie e diritti, ragione per cui la disciplina contrattuale adatta alla specificità della soluzione ceduta assume una importanza determinante.
E’ da notare che, mentre tali ipotesi di soluzioni personalizzate erano più comuni in tempi passati, sono oggi divenute più rare a causa della miriade di soluzioni informatiche disponibili sul mercato studiate e mirate a venire incontro alle esigenze più disparate.
Ma restano ancora piuttosto diffusi gli adattamenti di soluzioni commerciali comuni, che il cliente utilizzatore, specie se di dimensioni medio-grandi, come banche, società di assicurazione o industrie, vuole in qualche modo personalizzare per meglio adeguarlo alle proprie necessità o per facilitarne l’uso da parte dei dipendenti.
In tali casi, lo sviluppatore cedente dovrà assicurarsi la concessione della relativa licenza da parte dell’avente diritto, con facoltà di modifica e adattamento, ovvero l’acquisto di tale licenza da parte del cliente utilizzatore finale.
Si può osservare insomma che in generale il migliore sfruttamento commerciale delle soluzioni informatiche innovative non può prescindere da una adeguata tutela all’atto della sua cessione a terzi, tutela che può essere assicurata solo con una accurata scelta e formulazione dello strumento contrattuale più adatto, anche al fine di evitare esposizione a rischi operativi derivanti dall’utilizzo da parte del cessionario.