l'analisi

IPTV illegale e streaming, cos’è e le multe per organizzatori e utenti

Lo streaming illegale è un fenomeno che non conosce crisi o battute d’arresto, nonostante le frequenti operazioni volte a smantellare le organizzazioni criminali che lo fomentano. Ecco come funziona e quali pene rischiano i promotori e gli utilizzatori finali

Pubblicato il 20 Feb 2020

Marco Cartisano

Studio Polimeni.legal

videoregistrazione da remoto

Il fenomeno dell’ IpTV illegale (streaming illegale) ha raggiunto, ormai, cifre importanti in ragione del numero degli utenti che, a fronte di un abbonamento risibile, hanno a disposizione interi pacchetti venduti dalle emittenti di televisive quali DAZN, SKY, Mediaset Premium ed altri ancora.

Sono lontani, ormai, i tempi della smart card “hackerata” che necessitava una certa preparazione tecnica da parte dell’utente finale; al giorno d’oggi le organizzazioni criminali che stanno dietro al fenomeno offrono addirittura servizi di assistenza tecnica H24.

Vediamo come funzione, come è articolata l’organizzazione criminale che sta alla base dello streaming illegale e quali sono i rischi e  le sanzioni per gli organizzatori e gli utenti finali.

Iptv e streaming illegale: ecco come funziona

Ma come funziona il sistema dell’ iptv illegale?

Il punto di partenza è la sottoscrizione del contratto in forma di abbonamento o prepagato da parte di prestatomi che, dietro un compenso di poche centinaia di euro, forniscono all’organizzazione i propri documenti e i numeri delle proprie carte di credito prepagate.

La seconda fase, parecchio complessa, consiste nella predisposizione di una sala server che, partendo dal segnale già decriptato dal decoder regolarmente noleggiato, veicola i singoli canali attraverso internet.

In realtà viene allestita una “batteria” di decoder, ciascuno sintonizzato sul singolo canale che viene veicolato sulla rete mediante compressione dati (generalmente in formato .mp4).

Successivamente, l’organizzazione predispone i cosiddetti “pannelli” utilizzando software legali installati su server dedicati, fra cui spicca il celeberrimo “IP Panel” sviluppato dalla “Xtream codes” che, in buona sostanza, raccoglie tutti i canali veicolati dal server e li organizza per essere facilmente consultabili.

La vendita dei “pacchetti” IpTV

Gli organizzatori e i promotori, poi, attraverso forum dedicati, sistemi di messaggistica o di vendite on line offrono i pacchetti acquistabili a mezzo di piattaforme di pagamento o ricariche postepay (i costi sono intorno ai 12 euro per vedere tutti i canali), fornendo i codici di accesso alla piattaforma dedicata.

Ma la peculiarità che rende perfettamente sovrapponibile il suddetto sistema allo spaccio degli stupefacenti, è la rete di “reseller”, ovvero i pusher dei pannelli.

In buona sostanza i gestori dell’organizzazione vendono “crediti” all’ingrosso ad altri soggetti che vogliono guadagnare facilmente: ogni credito equivale ad un mese di abbonamento e più se ne comprano, minore è il costo unitario (il prezzo varia dagli 1,75 ai quasi 4 euro).

Chi compra i crediti avrà accesso ad un pannello personalizzato da cui gestirà i propri clienti, con un margine di guadagno assai elevato, ma assai rischioso.

Infine, il cliente finale vedrà i pacchetti acquistati utilizzando un apposito software “client” oppure il cosiddetto “pezzotto”, cioè un centro multimediale appositamente programmato e venduto dall’organizzazione criminale e che si collega direttamente al televisore e necessita (ovviamente) di una connessione internet a banda larga.

I rischi dello streaming illegale

È necessario fare un distinguo fra gli intranei dell’associazione finalizzata alla predisposizione, gestione e vendita dei pacchetti e gli utilizzatori finali del servizio di streaming illegale.

La principale ipotesi di reato contestata agli associati è la violazione dell’art. 171 ter L. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore) che punisce chiunque, a fine di lucro, «in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato» con la specifica aggravante prevista al comma 2 lett. a) bis nel caso in cui, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico da parte dell’avente diritto, comunica al pubblico, «immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa»; le pene sono aggravate per gli organizzatori ed i promotori dell’organizzazione.

Vengono punite, altresì, le condotte di chi, pur non avendo concorso nella ridistribuzione del segnale criptato, «fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali» attrezzature idonee alla rimozione delle protezioni progettate dalle società di intrattenimento (c.d. accesso condizionato).

Le pene vanno da un anno a quattro anni di reclusione oltre la multa da € 2.582,28 a € 15.493,71, oltre la pubblicazione della sentenza.

Ma le violazioni più gravi riguardano le condotte di riciclaggio e antiriciclaggio dei proventi derivanti dalla predetta attività delittuosa, con sanzioni pesantissime che partono dai due agli otto anni di reclusione (art. 648 ter 1, autoriciclaggio) e dai quattro ai dodici di reclusione (art. 648 bis riciclaggio), oltre le aggravanti speciali.

Iptv illegale, multe e sanzioni, cosa rischiano gli utilizzatori dei servizi

Ma cosa rischia l’utilizzatore? Fra la casistica giurisprudenziale emerge il caso di un soggetto che utilizzava il metodo del “card sharing”.

In buona sostanza, i fornitori di questo servizio predispongono una serie di decoder appositamente modificati ivi inserendo smart card regolarmente pagate, ma sempre intestate a teste di legno.

Il decoder, attraverso la rete, distribuisce i codici di autenticazione agli utenti finali che, a loro volta, possiedono un decoder programmato per collegarsi ai nodi di distribuzione: l’utente, anche in questo caso, paga un canone mensile estremamente ridotto.

Continuando, secondo la Suprema Corte tale condotta rientra nell’alveo dell’171 octies L. 633/1941 secondo cui «Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità».

In ordine alle motivazioni, gli ermellini sostengono che «Correttamente i giudici palermitani hanno, invero, ricondotto nell’ambito della L. n. 633 del 1941, art. 171-octies la condotta incriminata, pacificamente consistita nella decodificazione ad uso privato di programmi televisivi ad accesso condizionato e, dunque, protetto, eludendo le misure tecnologiche destinate ad impedire l’accesso posto in essere da parte dell’emittente, senza che assumano rilievo le concrete modalità con cui l’elusione venga attuata, evidenziandone la finalità fraudolenta nel mancato pagamento del canone applicato agli utenti per l’accesso ai suddetti programmi.» (Cassazione penale sez. III – 30/01/2017, n. 46443)

Il percorso della normativa

C’è da dire che il percorso di questa specifica normativa è stato abbastanza “schizofrenico” poiché il reato fu introdotto dalla L. 18 agosto 2000, n. 248, art. 17, poi depenalizzato ad opera del D.Lgs. 15 novembre 2000, n. 373 (entrato in vigore il 30/12/2000) infine ha riacquistato rilievo penale a seguito dell’approvazione dalla L. 7 febbraio 2003, n. 22, art. 1, all’art. 6, comma 1.

Questo perché il legislatore, avendo già codificato una serie di incriminazioni tutte caratterizzate dal “fine di lucro”, ha previsto una norma di chiusura nei confronti del “consumatore finale” caratterizzata “dal fine fraudolento” che, nello specifico, si concretizza nel mancato pagamento del relativo canone a seguito dell’utilizzazione, anche per il solo uso privato, delle apparecchiature destinate alla decodificazione dei canali.

Le ultime operazioni antipirateria contro IpTv illegale

L’ultimo caso è la maxi operazione su 223 utilizzatori, che ora rischiano secondo la guardia di finanza multe fino a 25 mila euro e 8 anni di carcere per l’IPTV illegale.

Va detto che, in relazione alle ultime operazioni antipirateria, l’unico dubbio interpretativo potrebbe riguardare la condotta materiale posta in essere dall’utente il quale, in realtà, non possiede apparecchiature che decodificano il segnale crittografato, ma che fanno da “client” rispetto ai famosi pannelli predisposti dall’organizzazione criminale: in buona sostanza lo streaming video è già “in chiaro” nel momento in cui arriva al “pezzotto”.

Chiaramente bisognerà aspettare le pronunzie delle corti territoriali prima e della Suprema Corte in seguito per chiarire quali siano i limiti di applicabilità al caso di specie dell’art. 171 octies L. 633/1941, al di là delle ipotesi di concorso o di appartenenza all’associazione a delinquere.

Dal punto di vista civilistico si segnala una pronunzia inibitoria del Tribunale di Milano che ha ordinato ai principali ISP di «impedire la trasmissione di partite del Campionato di calcio della serie A della stagione 2016/2017, con riguardo alle squadre Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma, Fiorentina, Lazio e Genoa, mediante siti internet con nomi a dominio LiveTV, adottando le conseguenti misure entro il tempo tecnicamente necessario e, comunque, non oltre 48 ore dalla ricezione (a mezzo PEC o raccomandata a.r.) della specifica segnalazione delle violazioni denunciate dalla ricorrente Mediaset Premium S.p.A. » (Tribunale – Milano, 08/05/2017).

Tale pronunzia, pur essendo innovativa, sarebbe difficilmente replicabile per ogni singolo evento in quanto i provider dovrebbero predisporre interi dipartimenti specializzati nel blocco degli IP dei server e dei nomi dominio, con dei costi certamente insostenibili.

Contrasto alla IpTV illegale: il futuro

C’è da dire che il contrasto al fenomeno dello streaming illegale, che composta l’utilizzo di mezzi tecnologici e di uomini abbastanza massivo, rischia di essere una goccia in mezzo al mare in quanto tali organizzazioni si adattano repentinamente ai sequestri ed arresti aprendo nuovi server, modificando gli URL e predisponendo nuove centrali di decodifica del segnale.

Giusto per fornire alcuni dati in ordine all’ultima operazione antipirateria denominata “Black IPTV”, gli inquirenti hanno stimato circa cinque milioni di utenti italiani, di cui settecentomila collegati alla piattaforma all’atto del sequestro, con un giro d’affari annuo di circa 60 milioni di euro.

Probabilmente accanto alla politica repressiva, bisognerebbe incentivare il passaggio dall’offerta via etere o satellite a quella online, ma con tariffe più basse rispetto alle attuali, anche perché l’utente pagando di meno non rischierebbe denunce, perquisizioni ed un processo penale ma, soprattutto, non contribuirebbe a finanziare pericolose organizzazioni criminali che hanno, da tempo, fiutato l’estrema redditività di questo business.

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